Indice 9 sezioni
- Che cos’è la Dichiarazione di Conformità e a cosa serve davvero?
- Quando è obbligatoria la Dichiarazione di Conformità e quando non serve?
- Chi può rilasciare e chi deve firmare la Dichiarazione di Conformità?
- Come è fatto il modello dell’Allegato I?
- Quali allegati fanno parte integrante della Dichiarazione di Conformità?
- A chi va consegnata la DiCo e dove va depositata?
- Per quanto tempo va conservata la DiCo e quando serve rifarla?
- Quali sono gli errori che rendono debole una DiCo?
- E se l’impianto è vecchio e non ha nessuna DiCo?
Chi ha appena finito un cantiere si trova davanti sempre la stessa domanda: cosa serve, esattamente, per chiudere i lavori sul piano documentale. La risposta è la Dichiarazione di Conformità (DiCo), il documento con cui l’impresa installatrice attesta, sotto la propria responsabilità, di aver realizzato l’impianto a regola d’arte. La prevede il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, il regolamento che disciplina l’installazione degli impianti negli edifici.
Questa guida copre l’intero percorso: quando la dichiarazione è dovuta, chi ha titolo per firmarla, come è fatto il modello ministeriale, quali documenti la accompagnano, a chi va consegnata e dove va depositata. Sui passaggi che richiedono un approfondimento operativo trovi il rimando alla guida dedicata, così questa pagina resta leggibile dall’inizio alla fine.
Che cos’è la Dichiarazione di Conformità e a cosa serve davvero?
La Dichiarazione di Conformità poggia tutta sull’articolo 6 del decreto, ed è da lì che conviene partire per capire che cosa dice davvero. L’articolo 6, comma 1 fissa il criterio: le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte e ne rispondono; gli impianti conformi alla normativa vigente e alle norme UNI, CEI o di enti di normalizzazione europei equivalenti si considerano eseguiti a regola d’arte. La DiCo è la traduzione documentale di questa presunzione: dice quali norme tecniche sono state seguite e quindi su quale base l’impianto è considerato sicuro.
Il valore pratico sta nelle porte che apre e nei termini che fa scattare. L’articolo 9 subordina il rilascio del certificato di agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità degli impianti: senza quel documento l’edificio non diventa agibile. Sulle forniture il meccanismo è diverso, e conviene non confonderlo: la DiCo non è una condizione per ottenere l’allacciamento, è un adempimento che lo segue. L’articolo 8, comma 3 impone al committente di consegnare al distributore o al venditore, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, copia della dichiarazione; se quel termine passa a vuoto, l’articolo 8, comma 5 stabilisce che il fornitore, previo congruo avviso, sospende la fornitura. Non è dunque un adempimento formale: è ciò che tiene in piedi l’utilizzo dell’impianto appena costruito.
Nel testo c’è un ordine preciso, spesso ignorato: prima le verifiche, poi la firma. La dichiarazione presuppone che le prove previste dalla norma tecnica — comprese quelle di funzionalità — siano già state eseguite con esito positivo. Quali prove servano per ciascun tipo di impianto lo trovi in cosa verificare prima di firmare la DiCo.
Quando è obbligatoria la Dichiarazione di Conformità e quando non serve?
La Dichiarazione di Conformità riguarda gli impianti descritti dall’articolo 1, comma 1: quelli posti al servizio degli edifici, qualunque sia la destinazione d’uso, collocati all’interno o nelle pertinenze. Se l’impianto è connesso a una rete di distribuzione, il decreto si applica a partire dal punto di consegna della fornitura: a monte risponde il distributore.
Il comma 2 dello stesso articolo elenca sette famiglie di impianti, identificate dalle lettere a)–g), su cui si regge tutto il resto del decreto — dall’abilitazione dell’impresa alle soglie di progetto:
- a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, protezione contro le scariche atmosferiche, automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici per segnali tv, telefono e dati, inclusi sicurezza e fibra ottica, con le relative infrastrutture;
- c) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione e aerazione;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo;
- f) sollevamento di persone o cose: ascensori, montacarichi, scale mobili;
- g) impianti di protezione antincendio.
Quanto agli interventi, il perimetro è quello dell’articolo 8, comma 1, che impone al committente di affidare a imprese abilitate i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. Sono questi quattro casi a chiudersi con una dichiarazione. Il rifacimento non compare come voce autonoma perché non lo è: a seconda dell’estensione dei lavori ricade nell’installazione di un impianto nuovo o nella trasformazione di quello esistente. Come i quattro casi si presentano sul tipo di impianto più frequente è ricostruito in DiCo dell’impianto elettrico.
Resta fuori la manutenzione ordinaria, che l’articolo 2, comma 1, lettera d) definisce come l’insieme degli interventi volti a contenere il degrado normale d’uso o a fronteggiare eventi accidentali, purché non modifichino la struttura dell’impianto o la sua destinazione d’uso. L’articolo 10, comma 1 ne trae la conseguenza: niente progetto, niente attestazione di collaudo, nessun obbligo di affidamento dell’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. La riserva non è un dettaglio: per la manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato resta la disciplina speciale del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, quindi l’esonero non vale allo stesso modo per tutti gli impianti. Il confine tra ordinaria e straordinaria, poi, è stretto, e appena l’intervento tocca la struttura dell’impianto si è già fuori dall’ordinario: la distinzione è approfondita in manutenzione ordinaria o straordinaria. Il caso in cui il confine si presenta più spesso è la sostituzione del generatore di calore, con il fascicolo che ne deriva: lo trovi in documenti dopo la sostituzione della caldaia.
Chi può rilasciare e chi deve firmare la Dichiarazione di Conformità?
La Dichiarazione di Conformità è rilasciata dall’impresa installatrice abilitata ai sensi dell’articolo 3. L’abilitazione, dice il comma 1, richiede due elementi insieme: l’iscrizione al registro delle imprese o all’albo provinciale delle imprese artigiane, e il possesso dei requisiti professionali dell’articolo 4 in capo all’imprenditore individuale, al legale rappresentante o al responsabile tecnico preposto con atto formale. Il comma 2 aggiunge un vincolo di esclusività: il responsabile tecnico svolge la funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
I requisiti dell’articolo 4, comma 1 sono alternativi fra loro: laurea in materia tecnica specifica, diploma di tecnico superiore, diploma o qualifica di scuola secondaria di secondo ciclo seguito da almeno due anni di inserimento, titolo di formazione professionale seguito da almeno quattro anni, oppure tre anni di prestazione lavorativa come operaio installatore specializzato in un’impresa abilitata. Per gli impianti idrici e sanitari — la lettera d) dell’articolo 1 — i periodi di inserimento sono dimezzati.
L’abilitazione non è generica: l’articolo 3, comma 3 prevede che l’impresa indichi nella dichiarazione di inizio attività per quali lettere e per quali voci dell’articolo 1, comma 2 intende operare. È il punto che decide la validità della DiCo. Se l’impresa è abilitata alla lettera a) e non alla lettera e), la dichiarazione su un impianto a gas non ha copertura, per quanto i lavori siano stati eseguiti bene.
Sul foglio compaiono due firme distinte, come mostra il riquadro finale del modello: quella del dichiarante, cioè il titolare o il legale rappresentante che impegna l’impresa, e quella del responsabile tecnico, che risponde dell’esecuzione tecnica. I due ruoli possono coincidere nella stessa persona, ma devono essere entrambi presenti. Il cliente firma per ricevuta, e quella firma prova solo la consegna, non un’approvazione tecnica.
Come è fatto il modello dell’Allegato I?
La dichiarazione si rende “sulla base del modello di cui all’allegato I”, precisa l’articolo 7, comma 1. Non è un foglio libero: è un modulo ministeriale con una sequenza fissa, e capirne la logica rende la compilazione molto più rapida. Il modello si legge in quattro blocchi.
- Chi dichiara e su quale impianto. Dati dell’impresa e della sede legale, settore di abilitazione tra le lettere a)–g) con gli estremi di iscrizione camerale o all’albo artigiani, descrizione schematica dell’impianto, tipologia dell’intervento, committente, ubicazione dei locali, dati catastali, proprietario e destinazione d’uso dell’edificio.
- Cosa si dichiara. Il rispetto del progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, le norme tecniche seguite, l’idoneità di materiali e componenti al luogo di installazione e l’esito positivo dei controlli eseguiti.
- Cosa si allega. Il riquadro degli allegati obbligatori e quello dei facoltativi.
- Chi firma e cosa deve sapere il committente. Data, timbro e firme, seguiti dalle avvertenze per il committente richiamate nel modello.
Due campi meritano attenzione perché sono quelli su cui si concentrano i rilievi. La descrizione schematica va compilata in modo che l’impianto resti riconoscibile a distanza di anni: per l’elettrico, potenza impegnata e tipo di alimentazione; per il gas, famiglia del gas e portata termica complessiva; per il termico, tipo di generatore e potenza. Le norme tecniche vanno indicate solo se davvero applicate — CEI 64-8 per gli impianti elettrici in bassa tensione, CEI 0-21 per la connessione alla rete, UNI 7129 per gli impianti a gas domestici alimentati da rete, UNI 7131 per il GPL. Su come scegliere e citare la norma corretta c’è la guida su quali norme CEI e UNI citare nella DiCo.
Per vedere il modulo reale con i riquadri evidenziati puoi partire dal fac-simile dell’Allegato I; il commento campo per campo è in come compilare l’Allegato I, mentre un modulo già riempito e annotato è in esempio di DiCo compilata. Dove reperire il modello e che differenza fa il formato del file — questione su cui circolano molte imprecisioni — è chiarito in modulo della Dichiarazione di Conformità: PDF e Word.
Quali allegati fanno parte integrante della Dichiarazione di Conformità?
Qui conviene distinguere due livelli, perché la confusione tra i due è all’origine di molte contestazioni.
Il decreto nomina espressamente due documenti. L’articolo 7, comma 1 stabilisce che fanno parte integrante della dichiarazione la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto di cui all’articolo 5. Il comma 2 precisa il caso più frequente nei cantieri sotto soglia: quando il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera, eventualmente integrato con la documentazione delle varianti introdotte in corso d’opera.
Il modello dell’Allegato I ha poi un proprio riquadro di allegati obbligatori, più ampio: oltre a progetto, relazione materiali e schema, vi compaiono il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e le attestazioni di conformità per materiali o sistemi non normalizzati. Spuntare una voce senza allegare il documento corrispondente è un’incoerenza interna al modulo, e si nota al primo controllo. L’elenco commentato voce per voce è nella checklist degli allegati obbligatori.
Sul progetto vale la pena chiarire chi lo firma. L’articolo 5, comma 1 richiede un progetto per gli impianti delle lettere a), b), c), d), e) e g) — gli ascensori della lettera f) sono esclusi — e distingue due regimi: nei casi del comma 2 lo redige un professionista iscritto all’albo, negli altri può redigerlo il responsabile tecnico dell’impresa. Le soglie del comma 2 sono puntuali: oltre 6 kW di potenza impegnata o oltre 400 mq per le singole unità abitative, e per tutte le utenze condominiali (lettera a); oltre 6 kW o oltre 200 mq per attività produttive, commercio e terziario (lettera c); gas oltre 50 kW di portata termica o con canne fumarie collettive ramificate (lettera g). Il quadro completo per ogni categoria è in quando serve il progetto dell’impianto e in soglie di progetto per tipo di impianto.
A chi va consegnata la DiCo e dove va depositata?
Il destinatario naturale è il committente: l’articolo 7, comma 1 dice che l’impresa installatrice gli rilascia la dichiarazione al termine dei lavori. Il decreto non fissa un numero di giorni per questa consegna, ma le due scadenze che seguono, quelle sì numeriche, rendono conveniente non rimandare.
La prima riguarda il committente. L’articolo 8, comma 3 gli impone di consegnare al distributore o al venditore, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, copia della dichiarazione di conformità resa secondo l’Allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, oppure copia della Dichiarazione di Rispondenza. Lo stesso obbligo scatta per gli aumenti di potenza impegnata. Se il termine passa senza che il documento sia prodotto, l’articolo 8, comma 5 stabilisce che il fornitore o il distributore, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
La seconda riguarda l’impresa, ed è quella che più spesso viene attribuita al cliente per errore. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’articolo 11, comma 1 stabilisce che è l’impresa installatrice a depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di conformità e il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5 presso lo sportello unico per l’edilizia del comune dove ha sede l’impianto. Da lì il comma 3 fa proseguire il documento: lo sportello unico ne inoltra copia alla Camera di commercio competente, che effettua i riscontri con il registro delle imprese e, se rileva violazioni, contesta e irroga le sanzioni. Sulle modalità pratiche del deposito, che cambiano da comune a comune, c’è deposito della DiCo allo sportello unico; il quadro degli altri adempimenti di fine lavori è in adempimenti di fine lavori.
Quando l’intervento è connesso a lavori edilizi soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, il comma 2 sposta l’onere ancora altrove: il progetto degli impianti lo deposita il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività, contestualmente al progetto edilizio.
Per quanto tempo va conservata la DiCo e quando serve rifarla?
Il D.M. 37/2008 non assegna alla dichiarazione una scadenza né fissa un termine di conservazione. Sul piano sostanziale la DiCo resta il documento dei lavori che ha certificato, e va conservata per tutta la vita dell’impianto: è la prova che quei lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, e diventa il riferimento tecnico per chiunque intervenga in seguito.
Copia agli atti serve anche all’impresa, e per due motivi concreti. È l’unica difesa documentale in caso di contestazione sull’esecuzione, ed è il punto di partenza quando si torna sullo stesso impianto anni dopo, magari con un tecnico diverso. Il proprietario, dal canto suo, ha un obbligo autonomo: l’articolo 8, comma 2 gli chiede di adottare le misure necessarie per conservare nel tempo le caratteristiche di sicurezza dell’impianto, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione fornite dall’installatore e dai fabbricanti.
Quello che la DiCo non fa è coprire i lavori successivi. Ogni nuovo intervento soggetto al decreto produce una nuova dichiarazione, e l’articolo 7, comma 3 descrive come si comporta in caso di rifacimento parziale: la dichiarazione si riferisce alla sola parte oggetto dell’opera, ma tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto, indicando espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti. È il passaggio che serve nei lavori su impianti esistenti, trattato in lavori parziali su impianto esistente.
Quali sono gli errori che rendono debole una DiCo?
Una DiCo può essere impeccabile sul piano tecnico e restare debole sul piano documentale: i rilievi che si incontrano più spesso riguardano il modulo, non l’impianto, e si concentrano su pochi punti ricorrenti.
- Abilitazione non coerente con l’impianto dichiarato. È il difetto più grave, perché non si corregge a posteriori: la lettera indicata nel modulo deve corrispondere a quella per cui l’impresa è effettivamente abilitata.
- Descrizione dell’impianto troppo generica. “Impianto elettrico” non individua nulla. Senza potenza, alimentazione e confini dell’intervento, la dichiarazione non è collegabile a ciò che è stato realizzato.
- Allegati citati ma non prodotti. Spuntare il progetto nel riquadro e non allegarlo, o dichiarare uno schema che riproduce il progetto iniziale invece dell’impianto eseguito, sono le due varianti più frequenti.
- Norme tecniche indicate a caso. Citare una norma non pertinente, o un’edizione superata, indebolisce proprio la presunzione di regola d’arte dell’articolo 6, comma 1 che si voleva invocare.
- Ubicazione o dati catastali imprecisi. Sono ciò che lega la dichiarazione all’immobile: in condominio servono scala, piano e interno.
Le conseguenze sono graduate dall’articolo 15. Le violazioni degli obblighi dell’articolo 7 comportano una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro, mentre le violazioni degli altri obblighi del decreto vanno da 1.000 a 10.000 euro, in relazione a entità e complessità dell’impianto e al grado di pericolosità; a irrogarle sono le Camere di commercio. Il comma 7 aggiunge la conseguenza più pesante di tutte, che colpisce a monte: sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal decreto stipulati da imprese non abilitate. Il quadro completo del rischio è in cosa rischia l’installatore con una DiCo sbagliata, con il repertorio degli errori che invalidano la DiCo.
E se l’impianto è vecchio e non ha nessuna DiCo?
Capita spesso, soprattutto in compravendita: l’impianto funziona, ma la dichiarazione non è mai stata emessa oppure è andata persa. Per questo caso l’articolo 7, comma 6 prevede la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), che sostituisce la DiCo a due condizioni contemporanee: l’impianto deve essere stato eseguito prima dell’entrata in vigore del decreto, cioè prima del 27 marzo 2008, e la dichiarazione originale non deve essere stata prodotta o non deve essere più reperibile.
Sui soggetti abilitati il testo è più selettivo di quanto si legga in giro. La DiRi è resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico interessato, sotto personale responsabilità e in esito a sopralluogo e accertamenti. In alternativa può firmarla un responsabile tecnico con almeno cinque anni nel ruolo presso un’impresa abilitata, ma solo per gli impianti che non ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2: sopra quelle soglie la seconda strada non è percorribile.
La DiRi non è una DiCo retroattiva e non copre lavori nuovi. Se durante il sopralluogo emergono carenze da sanare, l’adeguamento genera lavori che si certificano con una dichiarazione di conformità sulla parte rifatta. Il confronto completo tra i due documenti, con i presupposti e i rischi di usarli fuori posto, è in DiCo o DiRi: quando si usa la rispondenza; il caso della vendita immobiliare è trattato in impianto senza DiCo e vendita casa.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.