Adempimenti

Modulo Dichiarazione di Conformità: PDF e Word

Il modello ufficiale è l'Allegato I del D.M. 37/2008: dove trovarlo, cosa cambia davvero tra PDF e Word e perché il foglio bianco espone a errori.

11 min di lettura
Indice 9 sezioni
  1. Dove si scarica il modulo della Dichiarazione di Conformità in PDF?
  2. Esiste un modulo Word o un PDF compilabile ufficiale?
  3. Il modulo scaricato e firmato è già una DiCo valida?
  4. Quali dati chiede il modulo dell’Allegato I?
  5. Perché compilare il modulo a mano espone a errori?
  6. Che rischio c’è a riusare un vecchio modulo Word?
  7. Il modulo compilato basta o servono anche gli allegati?
  8. Conviene scaricare il modulo o generare la DiCo?
  9. Cosa ricordare prima di scaricare il modulo?

Chi cerca il modulo della dichiarazione di conformità in PDF o in Word ha in mente una cosa concreta: il foglio da compilare prima di chiudere il cantiere. La risposta breve è che il modello esiste, è uno solo ed è pubblico: sta dentro il D.M. 37/2008.

Il resto di questa guida serve a evitare l’errore che si commette quasi sempre dopo aver scaricato il file: pensare che il foglio, una volta scaricato e firmato, sia già il documento richiesto. Non lo è, e la differenza si vede al momento sbagliato — allo sportello unico, alla consegna della copia al distributore della fornitura, davanti a un notaio.

Dove si scarica il modulo della Dichiarazione di Conformità in PDF?

Il modulo della dichiarazione di conformità si trova nel testo del decreto. L’articolo 7, comma 1 del D.M. 37/2008 stabilisce che l’impresa installatrice la rilascia al committente “resa sulla base del modello di cui all’allegato I”: il modello è quindi parte del decreto stesso, non un documento pubblicato a parte. Il testo integrale dell’articolo, comma per comma, è nella scheda art. 7 — Dichiarazione di conformità.

I file che circolano in rete — pubblicati da camere di commercio, associazioni di categoria, comuni e software house — sono riproduzioni di quell’allegato. Vanno benissimo come traccia, a una condizione: che riportino fedelmente i quadri previsti dal decreto, senza voci aggiunte o rimosse. Prima di usarne uno scaricato tempo fa, un controllo è opportuno, perché l’articolo 7, comma 5 prevede espressamente che il contenuto dei modelli possa essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento tecnico. Il modulo giusto è quello vigente nel momento in cui si dichiara.

Se prima di scaricare vuoi semplicemente vedere com’è fatto, il fac-simile del modulo in bianco, con i quadri numerati, è riprodotto in come compilare l’Allegato I: quella pagina mostra il modulo, mentre la guida campo per campo spiega cosa scrivere in ciascun quadro.

Se quello che cerchi non è il foglio vuoto ma un modello già riempito su cui tarare il tuo, la raccolta per tipologia di impianto è in esempi di DiCo, e una dichiarazione commentata riga per riga è in esempio di DiCo compilata.

Esiste un modulo Word o un PDF compilabile ufficiale?

Non esiste un unico file editabile approvato dal Ministero. Il decreto pubblica il modello come allegato — testo e tabella — e ogni versione in Word, in PDF stampabile o in PDF compilabile è una trascrizione di quel modello fatta da qualcun altro. È la ragione per cui due file scaricati da due portali diversi si somigliano ma non sono identici nell’impaginazione.

Il formato, di per sé, non incide sulla validità. Una Dichiarazione di Conformità (DiCo) scritta a penna su un modulo stampato vale quanto una compilata al computer, purché i contenuti siano corretti e completi. Quello che cambia è solo quanto è comodo scrivere e quanto è leggibile il risultato: un modulo compilato a mano in fretta, con una calligrafia stretta in campi piccoli, è più facile da contestare, mentre un file compilato al computer resta leggibile e riproducibile. La definizione del documento e i suoi elementi essenziali sono raccolti nella voce di glossario Dichiarazione di Conformità.

Un’ultima precisazione sul modello da usare: l’Allegato I è lo stesso per tutte le tipologie di impianto delle lettere a–g dell’articolo 1, dall’elettrico al gas all’antincendio. Non esiste una versione “elettrica” a parte, come si legge talvolta nei portali di modulistica. Cambiano i dati che ci si scrive dentro. Un modello diverso è previsto solo per gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, che secondo l’articolo 7, comma 4 rilasciano la dichiarazione usando l’Allegato II.

Il modulo scaricato e firmato è già una DiCo valida?

No, ed è il punto in cui si concentrano i guai. Il modulo diventa una dichiarazione valida solo quando è compilato da un’impresa installatrice abilitata per quella tipologia di impianto, con i dati reali del cantiere, le norme tecniche effettivamente applicate, la firma di chi rappresenta l’impresa e gli allegati previsti.

Ognuna di queste condizioni è verificabile da chi riceve il documento. L’ufficio che istruisce una pratica confronta l’abilitazione dichiarata con la visura; il distributore che riceve la copia prevista dall’articolo 8, comma 3 controlla che l’impianto descritto sia quello dell’immobile; un tecnico chiamato anni dopo per un ampliamento legge la descrizione e capisce subito se è stata scritta sul serio. Una dichiarazione formalmente sbagliata non produce un rimprovero: produce una pratica ferma. Il catalogo dei difetti che la rendono inutilizzabile è in errori comuni che invalidano la DiCo.

C’è anche un aspetto di responsabilità che il foglio bianco nasconde. Firmando, l’impresa attesta di aver realizzato l’impianto a regola d’arte e di aver eseguito le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità. Non è una formalità: è una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, e di ciò che si è dichiarato si risponde quadro per quadro.

Quali dati chiede il modulo dell’Allegato I?

Il modello è organizzato in quadri, e le informazioni che raccoglie si possono riassumere in cinque blocchi. Qui servono per orientarsi prima di aprire il file; il dettaglio di cosa scrivere in ciascun campo è nella guida dedicata.

  • Impresa e abilitazioni: ragione sociale, sede legale, partita IVA, gli estremi di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane e il settore fra le lettere a–g per cui l’impresa è abilitata.
  • Impianto e luogo: descrizione schematica dell’impianto realizzato, ubicazione completa, dati catastali dell’unità immobiliare, committente, proprietario e destinazione d’uso dell’edificio.
  • Natura dell’intervento: nuovo impianto, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria. È la voce da cui dipende la coerenza di tutto il resto del documento.
  • Dichiarazioni tecniche: il rispetto del progetto quando c’è, le norme tecniche seguite, l’idoneità dei materiali al luogo di installazione e l’esito positivo dei controlli.
  • Allegati, data e firme: i documenti che accompagnano la dichiarazione, la data di emissione, le firme del responsabile tecnico e del dichiarante, la firma del cliente per ricevuta.

Per l’impianto elettrico la descrizione dell’impianto chiede almeno la potenza impegnata e il tipo di alimentazione, e nel quadro delle norme tecniche il riferimento generale per il residenziale è la CEI 64-8, da citare nell’edizione in vigore al momento dei lavori: le schede aggiornate sono in /norme. Cosa non lasciare vuoto, quadro per quadro, è nella guida campo per campo. Se è la tua prima dichiarazione, il percorso completo è in come emettere la prima DiCo; per capire quando il documento è dovuto, il caso più frequente è trattato in DiCo dell’impianto elettrico.

Perché compilare il modulo a mano espone a errori?

Perché un modulo vuoto non ricorda nulla. Chi lo compila deve avere in testa, contemporaneamente, quali campi sono indispensabili, quali norme ha davvero applicato e quali documenti dovrà allegare. In cantiere, a fine lavori, non è la condizione più favorevole, e i vuoti che restano sono sempre gli stessi.

  • Manca la potenza impegnata o un altro dato dimensionale della descrizione, cioè proprio il valore che serve anche a capire se era dovuto il progetto del professionista.
  • La descrizione dell’intervento resta generica: “impianto elettrico” non dice se è nuovo, ampliato o trasformato, e quella distinzione conta.
  • L’elenco delle norme tecniche viene copiato da un altro lavoro, senza verificare di averle applicate né in quale edizione.
  • La data precede la fine dei lavori o delle verifiche, il che rende la dichiarazione incoerente con sé stessa.
  • Gli allegati vengono citati nel modulo ma non prodotti nel fascicolo.

Nessuno di questi difetti nasce da ignoranza tecnica: nascono dal fatto che il foglio non pone domande. Chi compila decide da solo cosa sta dimenticando, e scopre l’omissione settimane dopo, quando qualcuno gli restituisce la pratica.

Che rischio c’è a riusare un vecchio modulo Word?

Il file di testo ha il difetto opposto al foglio bianco: è troppo comodo da duplicare. Si apre la dichiarazione del cantiere precedente, si aggiornano committente e indirizzo, si stampa. Il documento che ne esce è completo in ogni campo — e proprio per questo nessuno lo rilegge.

C’è poi una conseguenza meno visibile. Le norme trascinate da un vecchio file estendono ciò che si sta attestando a prescrizioni che nessuno ha verificato su questo impianto: un elenco lungo di sigle non rafforza la dichiarazione, allarga soltanto il perimetro della responsabilità di chi firma.

Il rischio, in fondo, non sta nel formato Word: sta nel partire da un documento già pieno dei dati di un altro cantiere. Con una compilazione guidata come DiCoFacile i quadri dell’Allegato I si precompilano dai dati del cantiere in corso, quindi non c’è un modello vecchio da ripulire.

Il modulo compilato basta o servono anche gli allegati?

Il modulo è la copertina di un fascicolo, non il fascicolo. L’articolo 7, comma 1 stabilisce che fanno parte integrante della dichiarazione la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto dell’articolo 5; il comma 2 precisa che, quando il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera, eventualmente integrato con la documentazione delle varianti introdotte in corso d’opera.

“Parte integrante” non è una formula di stile. Significa che un modulo consegnato senza relazione materiali e senza elaborato tecnico non è una dichiarazione incompleta in senso burocratico: è un documento a cui manca una parte di sé, e come tale può essere respinto. Vale la regola più semplice: se lo citi, allegalo. La checklist per ogni tipologia di impianto è in allegati obbligatori della DiCo.

Una precisazione utile a chi consegna il documento al distributore di energia, gas o acqua: in quel caso l’articolo 8, comma 3 prevede la consegna di copia della dichiarazione resa secondo l’Allegato I esclusi i relativi allegati obbligatori. È un’eccezione circoscritta a quel passaggio, non un permesso generale a emettere la dichiarazione senza i suoi allegati.

Conviene scaricare il modulo o generare la DiCo?

Dipende da quante ne emetti. Scaricare il modello e compilarlo può bastare a chi firma poche dichiarazioni all’anno, conosce a memoria i quadri e ha un metodo personale già collaudato: in quel caso il foglio è davvero solo un foglio, e il controllo lo fa la persona.

Il calcolo cambia quando i cantieri sono molti e simili tra loro. Lì il tempo non se ne va nel compilare, se ne va nel ricontrollare: verificare che la descrizione sia quella giusta, che le norme corrispondano a questo impianto, che gli allegati citati esistano davvero. È il lavoro che il modulo scarica su chi firma e che un sistema guidato può assorbire, generando l’Allegato I dai dati del cantiere e tenendo insieme dichiarazione e allegati.

Cosa ricordare prima di scaricare il modulo?

  • Il modulo della dichiarazione è il modello dell’Allegato I del D.M. 37/2008, richiamato dall’articolo 7, comma 1: il riferimento è il decreto, non un portale di modulistica.
  • Non esiste un file compilabile ufficiale: PDF e Word sono riproduzioni dello stesso modello, e il formato non incide sulla validità.
  • Il modello vale per tutte le tipologie di impianto; l’Allegato II riguarda solo gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.
  • Un modulo scaricato diventa una DiCo valida solo con impresa abilitata, dati reali, norme applicate, firma e allegati.
  • Il foglio vuoto fa saltare campi e norme; il file riusato trascina dentro i dati del cantiere precedente: sono due rischi opposti, non uno solo.
  • Relazione materiali ed elaborato tecnico sono parte integrante della dichiarazione: se lo citi, allegalo.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

Il riferimento non è un sito di modulistica, ma il testo del decreto: il modello è l'Allegato I del D.M. 37/2008, richiamato dall'articolo 7, comma 1. I PDF e i file di testo che circolano in rete sono riproduzioni di quell'allegato, pubblicate da camere di commercio, associazioni di categoria e software house. Il decreto pubblica il modello come allegato, non un file compilabile 'certificato' dal Ministero.

No, non nel senso di un unico file editabile approvato. Esiste il modello dell'Allegato I, e tanti file che lo riproducono in formati diversi. Word, PDF stampabile e PDF compilabile cambiano solo la comodità di scrittura: la validità dipende dai contenuti, non dal formato. Una dichiarazione compilata a penna vale quanto una compilata al computer.

No. Un modulo vuoto è un contenitore. Diventa una Dichiarazione di Conformità valida solo se lo compila un'impresa installatrice abilitata per quella tipologia di impianto, con i dati reali del cantiere, le norme tecniche effettivamente applicate, la firma di chi rappresenta l'impresa e gli allegati che l'articolo 7 considera parte integrante.

È l'errore più insidioso: si aggiornano committente e indirizzo, ma restano la potenza, le norme o la descrizione del lavoro precedente. La dichiarazione risulta formalmente compilata e non descrive l'impianto realizzato, quindi è contestabile. Rileggi ogni quadro come se il foglio fosse nuovo, a partire dalla descrizione dell'impianto.

Non basta. L'articolo 7, comma 1 stabilisce che fanno parte integrante della dichiarazione la relazione con la tipologia dei materiali impiegati e il progetto dell'articolo 5; quando il progetto è del responsabile tecnico, il comma 2 precisa che l'elaborato è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare. Un modulo consegnato da solo è un fascicolo incompleto.

No, il modello è lo stesso per tutte le tipologie delle lettere a–g dell'articolo 1: cambiano i contenuti, non la struttura dei quadri. Un modello diverso esiste solo per gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, che secondo l'articolo 7, comma 4 usano l'Allegato II.

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