Casi pratici

Dichiarazione di Conformità impianto elettrico

Obbligo, firma, allegati e norme CEI da citare: la guida operativa al documento che chiude i lavori sull'impianto elettrico a norma D.M. 37/2008.

11 min di lettura
Indice 9 sezioni
  1. Quando è obbligatoria la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico?
  2. Quali lavori sull’impianto elettrico non richiedono una nuova DiCo?
  3. Chi rilascia e chi firma la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico?
  4. Quando serve il progetto del professionista e quando basta lo schema?
  5. Cosa deve contenere la DiCo di un impianto elettrico?
  6. Quali norme CEI si citano nella DiCo dell’impianto elettrico?
  7. Quali verifiche vanno fatte prima di firmare la DiCo di un impianto elettrico?
  8. Quale modulo si usa per la DiCo dell’impianto elettrico?
  9. Cosa si rischia se manca la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico?

L’impianto elettrico è la tipologia per cui si emette il maggior numero di dichiarazioni: rientra nella lettera a) dell’articolo 1 del D.M. 37/2008 ed è presente praticamente in ogni cantiere, dal nuovo appartamento alla singola linea aggiunta in un locale già abitato. Proprio per questo è anche l’impianto su cui si concentrano le domande più frequenti: quando la Dichiarazione di Conformità (DiCo) è davvero dovuta, chi la firma, cosa ci va scritto e cosa succede se manca.

Questa guida risponde a quelle domande nell’ordine in cui si presentano in cantiere, dall’inizio dei lavori alla consegna del fascicolo. Le regole di dettaglio delle norme tecniche restano nelle schede dedicate: qui il filo conduttore è il documento.

Quando è obbligatoria la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico?

La Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico è dovuta ogni volta che un’impresa installatrice esegue un intervento che incide sull’impianto in modo sostanziale. L’articolo 7, comma 1 del decreto lo dice in termini di risultato: al termine dei lavori, ed eseguite le verifiche previste, l’impresa rilascia al committente la dichiarazione degli impianti realizzati.

Le situazioni che fanno scattare l’obbligo sono quattro, e sono quelle che l’articolo 8, comma 1 elenca imponendo al committente di affidarle a imprese abilitate:

  • installazione di un impianto nuovo, in un’unità appena costruita o in un locale che prima non ne aveva uno;
  • trasformazione o modifica sostanziale, per esempio lo spostamento del quadro o la posa di una nuova dorsale;
  • ampliamento: nuove linee, nuovi circuiti, una presa dedicata in più;
  • manutenzione straordinaria.

Il rifacimento non è una quinta voce a sé stante: a seconda dell’estensione dei lavori ricade nell’installazione di un impianto nuovo o nella trasformazione di quello esistente, e in entrambi i casi si chiude con una dichiarazione. Nel caso del rifacimento parziale il documento non copre l’intero impianto: si riferisce alla sola parte oggetto dei lavori, ma deve tenere conto della sicurezza e della funzionalità del resto e indicare espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti. È una precisazione dell’articolo 7, comma 3 che in cantiere viene spesso dimenticata, e che è il motivo per cui un impianto datato può accumulare più dichiarazioni nel tempo, una per ogni intervento.

Un punto che genera confusione riguarda il momento della consegna. La DiCo non si emette “quando serve al cliente”, ma alla fine dei lavori: è il documento che li chiude. Se il committente la chiede mesi dopo per attivare la fornitura o per vendere casa, l’impresa non sta producendo un certificato nuovo, sta ristampando qualcosa che avrebbe già dovuto essere agli atti.

Quali lavori sull’impianto elettrico non richiedono una nuova DiCo?

La manutenzione ordinaria non richiede alcuna dichiarazione. Rientrano in questa categoria gli interventi che ripristinano una funzione senza modificare le caratteristiche dell’impianto: sostituire una presa guasta con una equivalente, cambiare un frutto, rimpiazzare un interruttore alla pari, riparare un corpo illuminante.

La linea di confine, in pratica, è tra “alla pari” e “modifica”. Non conta quanto tempo è durato l’intervento né quanto è costato: conta se, a lavoro finito, l’impianto ha caratteristiche diverse da prima. Aggiungere un circuito, portare una linea dove non c’era, aumentare la potenza disponibile su una zona sono modifiche, e come tali chiudono con una DiCo.

Attenzione a un errore frequente nella direzione opposta: emettere una DiCo per un intervento di manutenzione ordinaria non è vietato, ma non è neutro. Il documento attesta comunque la conformità di quanto dichiarato, e dichiarare più di quanto si è fatto significa assumersi una responsabilità su parti di impianto che non si sono toccate né verificate.

Chi rilascia e chi firma la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico?

La rilascia l’impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori, e la consegna al committente: destinatari, tempi e copie da conservare sono nella scheda su a chi va consegnata la DiCo. Non la firma il progettista, non la firma il proprietario, non la firma un tecnico esterno chiamato a controllare a posteriori: il decreto lega la dichiarazione a chi ha materialmente realizzato l’impianto, perché è quel soggetto ad attestare che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza.

Un caso particolare è previsto dall’articolo 7, comma 4: le imprese non installatrici che dispongono di un ufficio tecnico interno rilasciano la dichiarazione tramite i responsabili di quell’ufficio, usando però il modello dell’Allegato II anziché quello dell’Allegato I. È la situazione tipica di grandi stabilimenti che gestiscono internamente i propri impianti.

Resta il caso degli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 e privi della dichiarazione originale: lì l’articolo 7, comma 6 ammette la Dichiarazione di Rispondenza, resa in esito a sopralluogo e accertamenti da un professionista iscritto all’albo con almeno cinque anni di esercizio nel settore impiantistico, oppure — per gli impianti fuori dal campo dell’articolo 5, comma 2 — da un responsabile tecnico con la stessa anzianità. È uno strumento per colmare lacune documentali su impianti datati, non un’alternativa alla DiCo per i lavori eseguiti oggi; la differenza è spiegata nella guida su DiCo o DiRi.

Quando serve il progetto del professionista e quando basta lo schema?

Per l’impianto elettrico l’elaborato tecnico accompagna sempre la dichiarazione. Quello che cambia con le dimensioni dell’impianto non è “se” l’elaborato serve, ma chi lo firma: la ripartizione dei ruoli è in progetto o schema del RT, chi firma cosa.

L’articolo 5, comma 2, lettera a) richiede il progetto di un professionista iscritto all’albo per le utenze condominiali, per le utenze domestiche di singole unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW e per quelle di superficie superiore a 400 m². Sotto queste soglie l’elaborato può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e consiste almeno nello schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera, integrato con la documentazione delle varianti introdotte in corso d’opera.

Sulla potenza impegnata conviene fare attenzione: l’articolo 2 la definisce come il valore maggiore tra la potenza contrattuale e quella dell’eventuale autoproduzione. In una villetta con fotovoltaico il numero da confrontare con la soglia dei 6 kW non è quindi automaticamente quello scritto sulla bolletta. Le soglie per gli altri casi — locali commerciali, attività produttive, lampade fluorescenti a catodo freddo — e i valori esatti sono raccolti nella guida sulle soglie del progetto per l’impianto elettrico.

Cosa deve contenere la DiCo di un impianto elettrico?

Il modello da usare è l’Allegato I del D.M. 37/2008, richiamato dall’articolo 7, comma 1. È un modulo unico per tutte le tipologie di impianto: non esiste una versione “elettrica” a parte. La struttura chiede i dati dell’impresa installatrice e del committente, l’ubicazione e la descrizione dell’impianto, la tipologia di intervento, le norme tecniche applicate e le dichiarazioni relative ai materiali impiegati e alle verifiche eseguite.

Il punto su cui si perdono più pratiche non è però il modulo, sono gli allegati. L’articolo 7, comma 1 stabilisce che fanno parte integrante della dichiarazione:

  • la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati;
  • il progetto di cui all’articolo 5. Quando il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa, il comma 2 precisa che l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare.

Il riquadro degli allegati del modello dell’Allegato I aggiunge poi, secondo il caso concreto, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa e il riferimento a dichiarazioni precedenti relative allo stesso impianto: non sono nominati dall’articolo 7, discendono dal modulo ministeriale. “Parte integrante” non è una formula di stile: significa che una DiCo consegnata senza relazione materiali e senza elaborato tecnico è incompleta, e come tale può essere respinta. La checklist completa, valida per ogni tipo di impianto, è in allegati obbligatori della DiCo.

Quali norme CEI si citano nella DiCo dell’impianto elettrico?

Nel quadro delle norme tecniche applicate, per il residenziale e il terziario il riferimento principale è la CEI 64-8, che disciplina gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. È la norma che regola protezioni, sezioni dei cavi, messa a terra e livelli prestazionali delle abitazioni: nella quasi totalità degli impianti civili è la sigla che va indicata per prima.

A seconda dell’intervento si aggiungono le norme dei casi specifici: ambienti particolari, impianti fotovoltaici e loro connessione alla rete, protezione contro le scariche atmosferiche, automazione di cancelli e porte — anch’essa, va ricordato, dentro la lettera a) dell’articolo 1.

Il principio operativo è uno solo: si cita ciò che si è effettivamente applicato. Un elenco lungo di sigle copiate da un fac-simile non rafforza la dichiarazione, la indebolisce, perché estende ciò che si sta attestando a prescrizioni che nessuno ha verificato. Il metodo per scegliere le sigle giuste è in quali norme CEI e UNI citare nella DiCo.

Quali verifiche vanno fatte prima di firmare la DiCo di un impianto elettrico?

L’articolo 7 subordina il rilascio della dichiarazione all’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto. La firma, in altre parole, viene dopo: è l’ultimo atto, non il primo.

Per l’impianto elettrico le verifiche di riferimento riguardano la continuità del conduttore di protezione, la resistenza dell’impianto di terra, l’intervento dell’interruttore differenziale e lo stato del quadro. Vanno eseguite e annotate: firmare senza averle fatte significa rendere una dichiarazione che non corrisponde al vero, con una responsabilità che ricade per intero sull’impresa. L’elenco delle prove per ciascun tipo di impianto è nella guida su cosa verificare prima di firmare la DiCo.

L’impianto di messa a terra merita un passaggio a sé, perché la DiCo non esaurisce gli adempimenti: nei luoghi di lavoro il datore di lavoro deve anche denunciare l’impianto, e la dichiarazione è il documento su cui quella pratica si appoggia. Il percorso completo è nella guida su messa a terra, DiCo e denuncia all’INAIL.

Quale modulo si usa per la DiCo dell’impianto elettrico?

Si usa l’Allegato I del D.M. 37/2008, lo stesso modello valido per tutte le tipologie di impianto: non esiste una versione “elettrica” a parte, cambiano solo i contenuti dei quadri. Le riproduzioni che circolano in rete vanno controllate prima dell’uso, perché l’articolo 7, comma 5 prevede che il contenuto dei modelli possa essere modificato o integrato con decreto ministeriale: il modulo giusto è quello vigente nel momento in cui si dichiara. Dove reperire il modello, cosa cambia davvero tra le versioni in PDF e in Word e come è organizzato quadro per quadro è trattato nella guida al modulo della Dichiarazione di Conformità.

Cosa si rischia se manca la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico?

Sul piano amministrativo il decreto prevede sanzioni graduate. L’articolo 15, comma 1 punisce le violazioni degli obblighi dell’articolo 7 — quindi anche il mancato rilascio della dichiarazione — con una sanzione da 100 a 1.000 euro, commisurata all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità e alle altre circostanze della violazione. Il comma 2 riserva invece la forbice da 1.000 a 10.000 euro alle violazioni degli altri obblighi del decreto.

Non finisce lì. Le violazioni accertate a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio competente, che le annota nel registro delle imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane; la reiterazione per tre volte di violazioni sulla sicurezza degli impianti può comportare, nei casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione.

Per il committente le conseguenze sono di altro tipo, ma altrettanto concrete. Sulla fornitura la dichiarazione non è la condizione per ottenere l’allacciamento: è ciò che tiene in piedi la fornitura appena attivata. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 il committente ne consegna copia al distributore o al venditore entro 30 giorni dall’allacciamento, e se quel termine passa a vuoto il comma 5 stabilisce che il fornitore, previo congruo avviso, sospende la fornitura. L’agibilità funziona invece a monte, perché l’articolo 9 subordina il rilascio del certificato all’acquisizione della dichiarazione. Resta poi il passaggio di proprietà: un impianto senza DiCo diventa un problema nel momento peggiore, cioè davanti a un notaio o a una banca — lo scenario è ricostruito nella guida su impianto senza DiCo e vendita casa.

In sintesi, quattro punti reggono tutto il resto: se l’intervento cambia le caratteristiche dell’impianto, si chiude con una dichiarazione; la firma l’impresa che ha fatto i lavori, dopo le verifiche e non prima; il modello è l’Allegato I e va consegnato con la relazione materiali e l’elaborato tecnico; le norme si citano nell’edizione davvero applicata. Sono anche i quattro punti in cui si concentrano gli errori.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

Sì. Aggiungere una linea per il forno o un nuovo circuito in cucina è un ampliamento dell'impianto, non una sostituzione alla pari: al termine del lavoro va emessa la Dichiarazione di Conformità. Il criterio non è l'entità apparente dell'intervento, ma il fatto che cambino le caratteristiche dell'impianto.

No. Sostituire un componente con uno equivalente — una presa, un frutto, un interruttore alla pari — è manutenzione ordinaria e non richiede una nuova DiCo. L'obbligo scatta nei quattro casi dell'articolo 8, comma 1: installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. Il rifacimento non è una categoria a sé: ricade nell'installazione o nella trasformazione a seconda dell'estensione dei lavori.

La firma l'impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte. Diverso è chi firma l'elaborato tecnico allegato: sotto le soglie dell'articolo 5 del D.M. 37/2008 basta lo schema del responsabile tecnico dell'impresa, sopra le soglie serve il progetto di un professionista iscritto all'albo.

No, non ha una scadenza: resta il documento che certifica i lavori eseguiti in quel momento. Non copre però gli interventi successivi: ogni nuovo ampliamento, rifacimento o manutenzione straordinaria genera una propria DiCo, che si affianca alle precedenti.

La relazione con la tipologia dei materiali impiegati e il progetto o lo schema dell'impianto sono parte integrante della dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Una DiCo priva dei suoi allegati è incompleta e può essere respinta o contestata, bloccando gli adempimenti successivi: il deposito allo sportello unico previsto dall'articolo 11 e l'acquisizione della dichiarazione ai fini dell'agibilità richiesta dall'articolo 9.

Sì: il modello è l'Allegato I del D.M. 37/2008, uguale per tutte le tipologie di impianto. Non esiste una versione specifica per l'elettrico: cambiano i contenuti che ci si scrive dentro — norme CEI applicate, descrizione dell'impianto, elaborato tecnico — non la struttura del modulo.

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