Pratica

Allegati obbligatori della DiCo: checklist

I sei allegati obbligatori della dichiarazione di conformità: checklist pre-firma per non dimenticarne nessuno e non bloccare la consegna in cantiere.

6 min di lettura
Indice 6 sezioni
  1. Perché un allegato mancante invalida tutto
  2. Gli allegati obbligatori, uno per uno
  3. La regola d’oro: citato = allegato
  4. Lo schema dell’impianto realizzato: il più dimenticato
  5. La checklist da spuntare prima di firmare
  6. In sintesi

La Dichiarazione di Conformità (DiCo) non è un foglio singolo: è un fascicolo. Il modello Allegato I del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 è solo la copertina. Se manca anche un solo allegato previsto, la DiCo è incompleta sul piano formale, e una DiCo incompleta può bloccare l’agibilità, fermare un allaccio alle reti, o tenere sospeso il saldo dei lavori.

Questa guida descrive gli allegati obbligatori uno per uno e si chiude con una checklist da spuntare prima di firmare.

Perché un allegato mancante invalida tutto

L’articolo 7 del D.M. 37/2008 dice che gli allegati “fanno parte integrante della dichiarazione”. Non sono optional: sono parte strutturale della DiCo stessa. Un’impresa che consegna il modulo senza gli allegati consegna, di fatto, una dichiarazione incompleta.

Le conseguenze non restano sul piano teorico. Il committente che deve depositare la DiCo al SUAP/SUE, ottenere l’agibilità o attivare una fornitura si sente rispedire la pratica. A quel punto torna dall’installatore, spesso a lavori conclusi e cantiere smontato, chiedendo di integrare. Ricostruire a distanza uno schema dell’impianto realizzato è molto più oneroso che produrlo subito.

Gli allegati obbligatori, uno per uno

Il decreto distingue la situazione in base a soglie dimensionali (art. 5) e al tipo di intervento. Ecco gli allegati previsti in via generale:

1. Il progetto dell’impianto (quando dovuto) Quando l’impianto supera le soglie dell’articolo 5, il progetto va redatto da un professionista iscritto all’albo e allegato alla DiCo. Sotto soglia, il progetto è sostituito dallo schema dell’impianto realizzato (vedi punto 2). Per approfondire quando scatta la soglia, vedi la scheda del glossario.

2. Lo schema dell’impianto realizzato Quando il progetto è redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto come realizzato, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera eseguita (art. 7, comma 2). Questo è l’allegato più frequentemente dimenticato: ne parliamo in dettaglio nella sezione successiva.

3. La relazione con la tipologia dei materiali impiegati L’articolo 7 la cita esplicitamente come parte integrante della DiCo. Descrive i materiali e i componenti impiegati, con riferimento a marchi, marcature CE ed eventuali certificati. Non basta un elenco secco: la relazione deve permettere di risalire all’idoneità d’uso di ciascun componente.

4. Il riferimento a dichiarazioni di conformità o di collaudo preesistenti Se l’intervento si innesta su un impianto già certificato (un ampliamento, una modifica parziale), occorre richiamare le dichiarazioni preesistenti e, quando disponibili, allegarle. L’articolo 7, comma 3 precisa che in caso di rifacimento parziale la DiCo deve indicare espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

5. La copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali La prova che l’impresa è abilitata per la tipologia di impianto dichiarata. Nella pratica questo allegato è spesso la visura camerale aggiornata: vedi la voce di glossario per i dettagli su quanto deve essere recente.

6. Le eventuali attestazioni di collaudo Per alcune tipologie di impianto la normativa tecnica o la norma applicabile prevede collaudi specifici. Se richiesti, i relativi verbali o attestazioni vanno allegati alla DiCo.

La regola d’oro: citato = allegato

C’è un principio pratico che vale per tutti i casi: se lo citi nel modello, devi allegarlo. Se scrivi nel campo norme tecniche “CEI 64-8” e nel corpo della dichiarazione menzioni “lo schema allegato”, quei documenti devono esserci fisicamente nel fascicolo. Una DiCo che richiama allegati non prodotti è contradditoria e facilmente contestabile.

Stessa regola in senso inverso: se hai un allegato ma non lo citi nel modello, non porta valore. Il modello Allegato I ha apposite sezioni per indicare cosa si allega: compilale con precisione.

Lo schema dell’impianto realizzato: il più dimenticato

Tra tutti gli allegati, lo schema dell’impianto realizzato è quello che genera più problemi. I motivi sono due.

Il primo: molti installatori allegano il progetto iniziale (o lo schema da cui si è partiti) invece dello schema dell’impianto come effettivamente eseguito. Se in corso d’opera sono cambiate posizioni, circuiti o derivazioni, il documento allegato non corrisponde più a quanto dichiarato. L’articolo 7, comma 2 parla chiaramente di schema “inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera”. Se ci sono state varianti, vanno documentate nello schema.

Il secondo: a lavori conclusi, ricostruire lo schema da zero richiede tempo e a volte sopralluogo. Produrlo durante i lavori, aggiornandolo man mano, costa molto meno. Trattalo come parte del lavoro, non come burocrazia posticipabile.

La checklist da spuntare prima di firmare

Prima di consegnare la DiCo al committente, verifica punto per punto:

  • Il modello Allegato I è compilato in tutti i campi obbligatori (dati committente, ubicazione, dati impresa, RT, tipologia intervento, norme tecniche, materiali, dichiarazione finale).
  • Lo schema dell’impianto realizzato è aggiornato all’impianto come effettivamente eseguito, varianti incluse.
  • La relazione sui materiali è completa di tipologia, marchi e riferimenti alle norme di prodotto.
  • Il progetto del professionista è allegato, se l’impianto supera le soglie dell’art. 5.
  • Le dichiarazioni di conformità preesistenti sono richiamate e allegate, se l’intervento è parziale su impianto già certificato.
  • La visura camerale (o certificato equivalente) dell’impresa è allegata e aggiornata.
  • I verbali di collaudo sono allegati, se previsti dalla normativa tecnica applicabile.
  • Ogni allegato citato nel modello è fisicamente presente nel fascicolo; ogni allegato presente è citato nel modello.

In sintesi

La DiCo è un fascicolo: il modello Allegato I senza gli allegati obbligatori non è una DiCo valida. Gli allegati previsti dall’articolo 7 del D.M. 37/2008 fanno parte integrante della dichiarazione e la loro assenza può bloccare gli adempimenti del committente (agibilità, allacci, detrazioni). Lo schema dell’impianto realizzato va prodotto durante i lavori e aggiornato in corso d’opera. La regola pratica è semplice: se lo citi, allegalo; se lo alleghi, citalo.

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Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

La Dichiarazione di Conformità risulta incompleta sul piano formale. L'art. 7 del DM 37/2008 stabilisce che gli allegati fanno parte integrante della dichiarazione: senza di essi il committente può vedersi rifiutare il deposito al SUAP, l'agibilità o un allaccio alle reti, e tornare dall'installatore a cantiere chiuso per integrare.

Sempre la relazione sui materiali impiegati, il progetto o schema dell'impianto come realizzato e i riferimenti a dichiarazioni preesistenti. L'art. 7 del DM 37/2008 richiede inoltre la copia del certificato dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa e le attestazioni di collaudo quando previste dalla norma tecnica applicabile.

Sì, vale la regola «citato uguale allegato». Ogni documento richiamato nel modello Allegato I del DM 37/2008 deve essere fisicamente presente nel fascicolo della Dichiarazione di Conformità: una DiCo che menziona uno schema o un collaudo non prodotti è contraddittoria e facilmente contestabile. Vale anche l'inverso: un allegato non citato nel modello non porta valore.

No, se ci sono state varianti in corso d'opera. L'art. 7, comma 2 del DM 37/2008 chiede lo schema dell'impianto come effettivamente realizzato, integrato con la documentazione delle varianti introdotte durante i lavori. Allegare il progetto di partenza, quando posizioni, circuiti o derivazioni sono cambiati, significa documentare un impianto diverso da quello dichiarato.

Sopra i limiti dimensionali dell'art. 5 del DM 37/2008 il progetto va redatto da un professionista iscritto all'albo e allegato alla DiCo. Sotto soglia basta l'elaborato del responsabile tecnico dell'impresa installatrice, che può essere uno schema semplificato purchè descritto come effettivamente realizzato e opportunamente documentato.

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