Il progetto non è un adempimento fine a sé stesso: definisce a monte dimensionamenti, scelte tecniche e soluzioni di sicurezza, riducendo gli errori in fase di realizzazione. Distinguere correttamente i casi in cui serve il progetto del professionista da quelli in cui basta lo schema interno è una competenza pratica importante per chi compila la DiCo.
Cosa dice la norma
- DM 37/2008, art. 5 Elenca al comma 2 i casi in cui il progetto è riservato a un professionista iscritto all'albo; sotto soglia basta l'elaborato del responsabile tecnico.
- DM 37/2008, art. 7 Il progetto, dove previsto, fa parte integrante della dichiarazione di conformità: è il primo degli allegati obbligatori.
- DM 37/2008, art. 15 Le violazioni degli obblighi documentali, progetto compreso, comportano sanzioni amministrative.
Nella Dichiarazione di Conformità
Il progetto (o lo schema del responsabile tecnico, sotto soglia) è il primo allegato elencato dal modulo ministeriale: la DiCo dichiara di aver rispettato il progetto e negli allegati va barrata la casella corrispondente. Un impianto sopra soglia senza progetto firmato da professionista ha una DiCo strutturalmente incompleta.
La distinzione sopra/sotto soglia va fatta prima di iniziare i lavori, non alla firma: determina chi progetta, cosa si allega e come si imposta il cantiere.
Errori da evitare
- Verificare le soglie dell'art. 5 a lavori finiti, quando la scelta progettuale è ormai compromessa.
- Barrare la casella del progetto riferendosi a un preventivo o a una planimetria commerciale: serve un elaborato tecnico.
- Ignorare le varianti in corso d'opera: se cambiano dimensionamenti o soluzioni, il progetto va aggiornato prima della DiCo.
- Confondere lo schema del responsabile tecnico (valido sotto soglia) con il progetto del professionista (obbligatorio sopra).
Domande frequenti
Al superamento delle soglie dell'art. 5: ad esempio impianti elettrici sopra una certa potenza impegnata, utenze condominiali, impianti in ambienti particolari o di una certa estensione. Le soglie variano per tipologia di impianto.
Può essere sufficiente lo schema dell'impianto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, da allegare alla DiCo.
Un professionista iscritto all'albo (ingegnere, perito industriale, geometra, ecc.) nei limiti delle proprie competenze.
Sì: se in corso d'opera l'impianto cambia rispetto al progetto, questo va aggiornato per riflettere lo stato di fatto (as built) che la DiCo certifica.
L'impianto risulta non conforme sul piano documentale e la DiCo contestabile, con possibili sanzioni e difficoltà nelle pratiche del committente.
Esempio pratico
Per l'impianto elettrico di una piccola abitazione resti sotto soglia e basta lo schema redatto da te come responsabile tecnico. Per un capannone con potenza elevata, invece, fai redigere il progetto a un professionista abilitato prima di iniziare i lavori, e lo allegherai alla DiCo finale.