Soggetti e ruoli

Impresa installatrice abilitata

È l'azienda iscritta al Registro delle Imprese (o all'Albo delle imprese artigiane) e abilitata, per una o più delle lettere previste dall'art. 1 del DM 37/2008, a installare, trasformare, ampliare e manutenere gli impianti, nonché a rilasciarne la Dichiarazione di Conformità. L'abilitazione è il presupposto di legge senza il quale nessuna DiCo è valida.

L'abilitazione non è generica ma per tipologia: un'impresa può essere abilitata per gli impianti elettrici ma non per il gas, o viceversa. Questo aspetto è cruciale nei cantieri che toccano più impianti, perché ogni categoria va certificata da chi è effettivamente abilitato a operarvi.

Cosa dice la norma

  • DM 37/2008, art. 3 Definisce chi può esercitare: imprese iscritte al Registro o all'Albo artigiani, abilitate per le lettere in cui operano.
  • DM 37/2008, art. 15 Lavorare senza abilitazione (o fuori dalle proprie lettere) comporta sanzioni: la DiCo emessa da chi non poteva emetterla è carta senza valore.
  • DM 37/2008, art. 7 Solo l'impresa abilitata rilascia la DiCo al termine dei lavori: l'abilitazione è il presupposto della dichiarazione.

Nella Dichiarazione di Conformità

L'abilitazione è il presupposto di tutto: la DiCo indica gli estremi dell'iscrizione camerale e vale solo se l'impresa era abilitata per la lettera dichiarata al momento dei lavori. Un'impresa lettera a che certifica un impianto gas produce un documento nullo, con responsabilità annesse.

Le lettere si leggono in visura camerale: prima di un subappalto o di una collaborazione conviene verificare che il partner abbia davvero le lettere che dice di avere.

Errori da evitare

  • Operare fuori dalle proprie lettere confidando nell'esperienza: l'abilitazione è formale, non sostanziale.
  • Non verificare le lettere dei subappaltatori: la DiCo di chi non era abilitato non protegge nessuno.
  • Lasciare scadere o disallineare l'iscrizione camerale rispetto all'attività realmente svolta.
  • Confondere l'abilitazione dell'impresa con i requisiti del RT: servono entrambi, collegati.

Domande frequenti

No: può certificare solo le tipologie per cui è effettivamente abilitata (lettere a–g del DM 37/2008). Operare fuori dalla propria abilitazione rende la DiCo invalida ed espone a sanzioni.

Dimostrando i requisiti tecnico-professionali in capo al responsabile tecnico (titolo di studio, oppure esperienza e qualifica professionale) e formalizzando l'iscrizione presso la Camera di Commercio.

Sì: anche un installatore in forma di impresa individuale o artigiana può essere abilitato, purché il titolare o il responsabile tecnico possieda i requisiti richiesti.

Ogni impresa coinvolta deve essere abilitata per la propria parte e rilasciare la DiCo di propria competenza; non si può certificare un lavoro eseguito da terzi non abilitati.

Sì: deve permanere il responsabile tecnico con i requisiti; la sua perdita (es. cessazione del rapporto) senza sostituzione fa venire meno l'abilitazione.

Esempio pratico

La tua ditta è abilitata per gli impianti elettrici (lettera a) ma non per il gas (lettera e). In un lavoro che comprende sia l'impianto elettrico sia l'allacciamento gas di una cucina, tu certifichi la parte elettrica e coinvolgi un'impresa abilitata al gas, che emetterà la propria DiCo per la sua parte.

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