Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività relative agli impianti di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Il filtro d'accesso al mercato: solo le imprese iscritte e con un responsabile tecnico qualificato possono installare impianti.
Cosa dice in pratica
Per installare gli impianti del decreto l'impresa deve essere iscritta al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e avere una persona qualificata come responsabile tecnico (titolare, legale rappresentante o un preposto nominato con atto formale). L'impresa presenta una dichiarazione di inizio attività indicando per quali lettere e voci dell'art. 1 si abilita. Le imprese non installatrici con uffici tecnici interni possono operare solo sui propri impianti. Chi ottiene il riconoscimento ha diritto a un certificato rilasciato da Camera di Commercio o commissione provinciale per l'artigianato.
Ti riguarda se…
- Installatore stai avviando o gestisci un'impresa di impiantistica e devi essere in regola con iscrizione, DIA e responsabile tecnico.
- Committente devi verificare che la ditta a cui affidi i lavori sia abilitata proprio per quella lettera e voce dell'art. 1.
- Responsabile tecnico vuoi capire i vincoli del ruolo, a partire dall'esclusività (una sola impresa).
Cosa devi sapere
- Servono due cose insieme: iscrizione dell'impresa e responsabile tecnico con i requisiti dell'art. 4.
- L'abilitazione si chiede per specifiche lettere e voci dell'art. 1, comma 2: non è generica.
- Il responsabile tecnico opera per una sola impresa; il ruolo è incompatibile con altre attività continuative.
- Le imprese non installatrici con uffici tecnici interni possono lavorare solo sui propri impianti.
- Il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla Camera di Commercio o dalla commissione provinciale per l'artigianato.
Esempio pratico
Vuoi far rifare l'impianto elettrico di casa. Chiedi alla ditta la visura con l'attività di impiantistica per la lettera a) e il nominativo del responsabile tecnico. Se la ditta è abilitata solo per gli impianti idrici (lettera d), non può rilasciare una dichiarazione di conformità valida per l'impianto elettrico.
Attenzioni
- L'abilitazione è riferita alla singola lettera/voce: verifica sempre la categoria corretta.
- Una nomina del responsabile tecnico solo 'sulla carta', senza sorveglianza reale, è irregolare.
- Le imprese con uffici tecnici interni non possono lavorare per terzi: solo sulle proprie strutture.
Domande frequenti
Solo l'impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008, per mezzo del titolare o del responsabile tecnico. L'abilitazione deve coprire la lettera dell'impianto: per impianti elettrici, parafulmini e automazioni di porte e cancelli serve la lettera A. Chi non è abilitato non può firmarla.
Chiedi la visura camerale con l'attività di impiantistica per la lettera giusta. L'art. 3 richiede iscrizione al registro imprese o albo artigiani con un responsabile tecnico qualificato. Verifica che l'abilitazione copra la categoria dell'impianto: una ditta solo per gli idrici non può firmare la DiCo elettrica.
No. L'art. 3 del DM 37/2008 stabilisce che il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa, e il ruolo è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Serve sorveglianza reale sui lavori: una nomina solo formale è irregolare e compromette la validità delle Dichiarazioni di Conformità emesse.
Solo sugli impianti delle proprie strutture interne. L'art. 3, comma 5 del DM 37/2008 autorizza le imprese non installatrici con ufficio tecnico interno a installare, trasformare, ampliare e mantenere i propri impianti, nei limiti dei requisiti del responsabile. Per terzi serve regolare abilitazione.
Lo rilascia la Camera di Commercio o la commissione provinciale per l'artigianato. L'art. 3 prevede che le imprese con i requisiti tecnico-professionali riconosciuti abbiano diritto al certificato. L'abilitazione è specifica per lettere e voci dell'art. 1: non è generica.