Art. 6 · DM 37/2008

Realizzazione ed installazione degli impianti

✓ Spiegato Aggiornato al DM 130/2025 Vigente al 30 maggio 2026 Normattiva
1.

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2.

Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3.

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Domande frequenti

Significa realizzato secondo lo stato della tecnica riconosciuto come sicuro. L'art. 6 del DM 37/2008 stabilisce che gli impianti conformi alle norme UNI, CEI o di altri enti europei si considerano eseguiti a regola d'arte. Seguire le norme tecniche pertinenti è la via più semplice per dimostrare conformità alla legge.

No, ma il DM 37/2008 presume a regola d'arte gli impianti che le seguono. Chi adotta soluzioni diverse dalla CEI deve dimostrare in altro modo un livello di sicurezza equivalente e l'onere della prova ricade su di lui. Seguire le norme CEI tutela installatore e committente dai dubbi sulla conformità.

Realizzando l'impianto secondo le norme CEI pertinenti e indicandole nella Dichiarazione di Conformità. Il DM 37/2008 all'art. 6 considera a regola d'arte gli impianti conformi alle norme UNI/CEI: quella conformità è la presunzione che vale in tuo favore. Senza norme CEI servono prove tecniche alternative.

L'impresa installatrice, sempre. L'art. 6 del DM 37/2008 stabilisce che le imprese realizzano gli impianti a regola d'arte e sono responsabili della corretta esecuzione. La responsabilità resta dell'impresa anche quando il progetto è firmato da un altro: un impianto conforme sulla carta ma mal posato non è a regola d'arte.

Quando è dotato delle protezioni minime indicate dalla legge. L'art. 6, comma 3, del DM 37/2008 considera adeguati gli impianti elettrici delle abitazioni realizzati prima del 13 marzo 1990 se hanno sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, protezione contro i contatti diretti e indiretti, oppure un differenziale da non oltre 30 mA.

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