Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Il cuore tecnico del decreto: gli impianti vanno fatti 'a regola d'arte', e seguire le norme UNI/CEI ne è la prova.
Cosa dice in pratica
L'impresa deve realizzare l'impianto a regola d'arte ed è responsabile della corretta esecuzione. Se l'impianto è conforme alla normativa vigente e alle norme UNI, CEI (o di altri enti europei equivalenti), si considera automaticamente eseguito a regola d'arte. Per le attività produttive valgono anche le norme generali di sicurezza del DPCM 31 marzo 1989. Il comma 3 fissa un criterio per gli impianti elettrici delle abitazioni realizzati prima del 13 marzo 1990: si considerano adeguati se dotati di sezionamento, protezioni contro sovracorrenti e contatti, o differenziale da non oltre 30 mA.
Ti riguarda se…
- Installatore vuoi sapere qual è lo standard di qualità che la legge ti richiede e come dimostrarlo.
- Responsabile tecnico devi assicurarti che l'impianto sia realizzato in conformità alle norme UNI/CEI applicabili.
- Proprietario hai un impianto elettrico ante 1990 e vuoi capire quando si considera adeguato.
Cosa devi sapere
- 'Regola dell'arte' è lo standard legale di sicurezza e qualità dell'impianto.
- Conformità alle norme UNI e CEI = presunzione di regola d'arte.
- La responsabilità della corretta esecuzione resta dell'impresa, anche con un progetto firmato da altri.
- Per le attività produttive valgono anche le norme di sicurezza del DPCM 31 marzo 1989.
- Gli impianti elettrici abitativi ante 13 marzo 1990 si considerano adeguati con sezionamento, protezioni e differenziale ≤ 30 mA.
Esempio pratico
Un elettricista realizza l'impianto seguendo la norma CEI 64-8: in caso di contestazione potrà dimostrare di aver lavorato a regola d'arte richiamando la conformità alla norma CEI. Per una casa con impianto del 1985, basta verificare la presenza di sezionamento e differenziale da 30 mA per considerarlo adeguato.
Attenzioni
- La presunzione di regola d'arte non copre gli errori di posa: un impianto conforme 'sulla carta' ma mal eseguito resta responsabilità dell'impresa.
- Le norme UNI/CEI si aggiornano: realizzare secondo una versione superata può non bastare.
- Il criterio di adeguatezza per gli impianti ante 1990 (comma 3) riguarda solo gli usi abitativi.
Domande frequenti
Significa realizzato secondo lo stato della tecnica riconosciuto come sicuro. L'art. 6 del DM 37/2008 stabilisce che gli impianti conformi alle norme UNI, CEI o di altri enti europei si considerano eseguiti a regola d'arte. Seguire le norme tecniche pertinenti è la via più semplice per dimostrare conformità alla legge.
No, ma il DM 37/2008 presume a regola d'arte gli impianti che le seguono. Chi adotta soluzioni diverse dalla CEI deve dimostrare in altro modo un livello di sicurezza equivalente e l'onere della prova ricade su di lui. Seguire le norme CEI tutela installatore e committente dai dubbi sulla conformità.
Realizzando l'impianto secondo le norme CEI pertinenti e indicandole nella Dichiarazione di Conformità. Il DM 37/2008 all'art. 6 considera a regola d'arte gli impianti conformi alle norme UNI/CEI: quella conformità è la presunzione che vale in tuo favore. Senza norme CEI servono prove tecniche alternative.
L'impresa installatrice, sempre. L'art. 6 del DM 37/2008 stabilisce che le imprese realizzano gli impianti a regola d'arte e sono responsabili della corretta esecuzione. La responsabilità resta dell'impresa anche quando il progetto è firmato da un altro: un impianto conforme sulla carta ma mal posato non è a regola d'arte.
Quando è dotato delle protezioni minime indicate dalla legge. L'art. 6, comma 3, del DM 37/2008 considera adeguati gli impianti elettrici delle abitazioni realizzati prima del 13 marzo 1990 se hanno sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, protezione contro i contatti diretti e indiretti, oppure un differenziale da non oltre 30 mA.