Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
La porta d'ingresso del decreto: dice a quali impianti, e in quali edifici, si applicano tutte le regole che seguono.
Cosa dice in pratica
Il decreto riguarda gli impianti che servono un edificio, qualunque ne sia l'uso (casa, ufficio, negozio, capannone), collocati dentro l'edificio o nelle sue pertinenze. Quando l'impianto è collegato a una rete pubblica (luce, gas, acqua) le regole valgono dal punto di consegna della fornitura in poi. Il comma 2 elenca sette famiglie di impianti, dall'elettrico all'antincendio. Il comma 3 chiarisce che gli impianti già soggetti a requisiti di sicurezza imposti dalla normativa europea o da normativa specifica non sono disciplinati, per quegli aspetti, da questo decreto.
Ti riguarda se…
- Installatore stai per installare, trasformare o ampliare un impianto e devi sapere se rientra tra le sette categorie coperte dal decreto.
- Committente vuoi capire se i lavori che stai commissionando ricadono sotto le regole del DM 37/2008.
- Progettista devi inquadrare l'intervento e capire a quale categoria di impianto appartiene e se vi sono aspetti esclusi dal decreto.
Cosa devi sapere
- Conta la destinazione 'a servizio dell'edificio': lo stesso impianto può rientrare o no a seconda di dove e a cosa serve.
- Le sette categorie (lettere a-g) coprono elettrico, elettronici/antenne, riscaldamento e climatizzazione, idrico-sanitario, gas, ascensori/sollevamento e antincendio.
- La lettera b) è stata sostituita dal DM 192/2022: ora include espressamente impianti per segnali TV/telefono/dati, sicurezza, fibra ottica e relative infrastrutture.
- Il confine con la rete pubblica è il punto di consegna: a valle si applica il decreto, a monte è del distributore.
- Comma 3: gli aspetti già coperti da requisiti di sicurezza UE o da normativa specifica restano fuori dal decreto.
Esempio pratico
Ristrutturi un appartamento e rifai l'impianto elettrico e quello del gas per la nuova cucina. Entrambi rientrano nelle lettere a) ed e) dell'art. 1: si applica tutto il percorso del decreto (impresa abilitata, eventuale progetto, dichiarazione di conformità). Il contatore del gas e ciò che sta a monte restano in capo al distributore.
Attenzioni
- La lettera b) (impianti elettronici/banda ultralarga) va letta insieme all'art. 5-bis, introdotto dal DM 192/2022 e riscritto dal DM 130/2025.
- Essere 'fuori ambito' è raro: la maggior parte degli impianti domestici e produttivi rientra in almeno una delle sette categorie.
- Il comma 3 non esclude l'intero impianto, ma solo gli aspetti già regolati da requisiti di sicurezza UE o da normativa specifica.
Domande frequenti
Sette famiglie di impianti. L'art. 1, comma 2 del DM 37/2008 elenca, alle lettere a-g, gli impianti elettrici e parafulmini, elettronici e antenne, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, gas, di sollevamento come ascensori e di protezione antincendio, quando sono al servizio di un edificio o delle sue pertinenze.
Sì, vale per ogni edificio. L'art. 1, comma 1 del DM 37/2008 si applica agli impianti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso: casa, ufficio, negozio o capannone produttivo rientrano allo stesso modo. Conta che l'impianto serva l'edificio o le sue pertinenze, non l'uso che se ne fa.
No, il confine è il punto di consegna. L'art. 1, comma 1 del DM 37/2008 stabilisce che, per gli impianti connessi a reti pubbliche di luce, gas o acqua, il decreto si applica dal punto di consegna della fornitura in poi. Ciò che sta a monte resta in capo all'azienda distributrice.
Sì, dal DM 192/2022. La lettera b) oggi include espressamente gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche la fibra ottica e le relative infrastrutture, nonché gli impianti di sicurezza. Questi rientrano chiaramente nell'ambito del decreto e richiedono la Dichiarazione di Conformità.
Raro: solo gli impianti non al servizio dell'edificio o delle sue pertinenze restano fuori. L'art. 1, comma 1 del DM 37/2008 delimita il perimetro agli impianti che servono edifici e pertinenze; gli impianti industriali isolati o non connessi all'edificio non rientrano e seguono altre normative.