Art. 1 · DM 37/2008

Ambito di applicazione

✓ Spiegato Aggiornato al DM 130/2025 Vigente al 30 maggio 2026 Normattiva
1.

Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2.

Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

  • a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
  • c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • g) impianti di protezione antincendio.
3.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Domande frequenti

Sette famiglie di impianti. L'art. 1, comma 2 del DM 37/2008 elenca, alle lettere a-g, gli impianti elettrici e parafulmini, elettronici e antenne, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, gas, di sollevamento come ascensori e di protezione antincendio, quando sono al servizio di un edificio o delle sue pertinenze.

Sì, vale per ogni edificio. L'art. 1, comma 1 del DM 37/2008 si applica agli impianti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso: casa, ufficio, negozio o capannone produttivo rientrano allo stesso modo. Conta che l'impianto serva l'edificio o le sue pertinenze, non l'uso che se ne fa.

No, il confine è il punto di consegna. L'art. 1, comma 1 del DM 37/2008 stabilisce che, per gli impianti connessi a reti pubbliche di luce, gas o acqua, il decreto si applica dal punto di consegna della fornitura in poi. Ciò che sta a monte resta in capo all'azienda distributrice.

Sì, dal DM 192/2022. La lettera b) oggi include espressamente gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche la fibra ottica e le relative infrastrutture, nonché gli impianti di sicurezza. Questi rientrano chiaramente nell'ambito del decreto e richiedono la Dichiarazione di Conformità.

Raro: solo gli impianti non al servizio dell'edificio o delle sue pertinenze restano fuori. L'art. 1, comma 1 del DM 37/2008 delimita il perimetro agli impianti che servono edifici e pertinenze; gli impianti industriali isolati o non connessi all'edificio non rientrano e seguono altre normative.

Il software n°1

Le tue Dichiarazioni di Conformità,
fatte con il software N°1.

Compilazione guidata a norma D.M. 37/2008, allegati e firma in un unico flusso — da telefono, tablet o computer.

Acquista DiCoFacile
  • A norma D.M. 37/2008
  • Disdici in 1 click
  • Anche dal telefono
Scrivici su WhatsApp