I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Le strade alternative per qualificarsi come responsabile tecnico: titolo di studio, diploma o esperienza maturata sul campo.
Cosa dice in pratica
Per fare il responsabile tecnico basta soddisfare uno dei requisiti alternativi: laurea tecnica; diploma di tecnico superiore (efficienza energetica); diploma tecnico di settore più almeno due anni di lavoro (uno per gli impianti idrici, lettera d dell'art. 1); attestato di formazione professionale più quattro anni (due per gli idrici); oppure tre anni come operaio installatore specializzato in impresa abilitata. Il comma 2 ammette l'esperienza maturata come titolare, socio o collaboratore familiare, con un minimo di sei anni (quattro per gli idrici).
Ti riguarda se…
- Responsabile tecnico vuoi qualificarti e devi capire quale dei percorsi (titolo o esperienza) puoi documentare per la tua categoria.
- Installatore devi nominare un responsabile tecnico e verificare che abbia i requisiti per la lettera giusta dell'art. 1.
Cosa devi sapere
- I requisiti sono alternativi: ne basta uno, riferito alla specifica categoria di impianto.
- Più alto è il titolo di studio, minore è l'esperienza richiesta.
- Per gli impianti idrico-sanitari (art. 1, lett. d) i periodi di inserimento sono ridotti.
- Il comma 2 valorizza la collaborazione tecnica continuativa di titolari, soci e collaboratori familiari (minimo sei anni, quattro per gli idrici).
- L'esperienza deve essere 'alle dirette dipendenze' e documentabile.
Esempio pratico
Hai un diploma di perito elettrotecnico e due anni di lavoro continuativo in una ditta di impianti elettrici: rientri nella lettera b) per la categoria a) e puoi essere nominato responsabile tecnico per gli impianti elettrici. Per gli impianti gas dovrai dimostrare i requisiti riferiti a quel ramo.
Attenzioni
- I requisiti valgono per la specifica categoria: non si estendono automaticamente a tutte le lettere a-g.
- Attenzione ai periodi ridotti per gli impianti idrici (lettera d dell'art. 1): cambiano le durate richieste.
- La documentazione dell'esperienza (buste paga, contratti) è oggetto di verifica da parte della Camera di Commercio.
Domande frequenti
Sì, la laurea non è obbligatoria. Secondo l'articolo 4 del DM 37/2008, basta dimostrare uno dei requisiti alternativi: diploma tecnico di settore più due anni di lavoro, oppure tre anni come operaio installatore specializzato in impresa abilitata. Per gli impianti idrici i periodi sono più brevi (lettera d dell'articolo 1).
Sì. L'articolo 4 del DM 37/2008 vincola i requisiti alla specifica categoria d'impianto indicata nell'articolo 1: chi è qualificato per impianti elettrici non lo è automaticamente per gas o idrosanitari. Per gli idrici i periodi di inserimento sono anche ridotti (uno o due anni invece di due o quattro). Ogni categoria va documentata separatamente.
Bastano tre anni come operaio installatore specializzato alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata, secondo l'articolo 4, comma 1, lettera d) del DM 37/2008. Il comma 2 ammette anche sei anni di collaborazione tecnica continuativa come titolare, socio o collaboratore familiare (ridotti a quattro per gli impianti idrici). L'esperienza deve essere documentabile e referenziata dall'impresa.
Sì. L'articolo 4 del DM 37/2008 lega i requisiti alla specifica categoria di impianto dell'articolo 1: se il responsabile tecnico è qualificato per la lettera A (impianti elettrici), non automaticamente per la B (radiotelevisivi), C (riscaldamento) o E (gas). Ciascuna lettera richiede documentazione separata dei requisiti riferiti a quel ramo tecnico.
Sì. Secondo l'articolo 4, lettera c) del DM 37/2008, è possibile con un titolo o attestato di formazione professionale seguito da almeno quattro anni continuativi di lavoro in impresa abilitata (due anni per gli impianti idrici). Il periodo può svolgersi anche come collaborazione tecnica continuativa di titolare, socio o collaboratore familiare, purché documentato presso la Camera di Commercio.