Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di "edificio predisposto alla banda ultra larga" ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
Tale attestazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il ruolo del tecnico degli impianti elettronici nella predisposizione degli edifici alla banda ultralarga, nella versione riscritta dal DM 130/2025.
Cosa dice in pratica
Introdotto dal DM 192/2022 e riscritto dal DM 130/2025, riguarda il responsabile tecnico abilitato per gli impianti elettronici (art. 1, lettera b). Questi si consulta con il progettista edile per inserire nel progetto dell'edificio l'infrastruttura fisica multiservizio passiva e gli accessi necessari. A fine lavori rilascia, con apposita etichetta, l'attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga", secondo le Guide CEI. Questa attestazione serve per la SCIA allo sportello unico e il tecnico comunica anche i dati degli edifici infrastrutturati.
Ti riguarda se…
- Responsabile tecnico sei abilitato per gli impianti elettronici (lettera b) e devi gestire la predisposizione alla banda ultralarga e l'attestazione.
- Progettista progetti l'edificio e devi coordinarti con il tecnico degli impianti per l'infrastruttura digitale passiva.
- Committente costruisci o ristrutturi e devi sapere che serve l'attestazione di edificio predisposto alla banda ultralarga.
Cosa devi sapere
- Articolo introdotto dal DM 192/2022 e riscritto dal DM 130/2025: si applica agli impianti elettronici (art. 1, lettera b).
- Il responsabile tecnico si consulta con il progettista edile per l'infrastruttura multiservizio passiva (art. 135-bis DPR 380/2001).
- Rilascia l'attestazione, con etichetta, di 'edificio predisposto alla banda ultra larga' secondo le Guide CEI 306-2, 306-22 e 64-100.
- L'attestazione è necessaria per la SCIA allo sportello unico (art. 24 DPR 380/2001).
- Su richiesta del privato, comunica i dati degli edifici infrastrutturati.
Esempio pratico
In un nuovo edificio residenziale, il tecnico abilitato per gli impianti elettronici lavora col progettista per predisporre cavidotti e accessi in fibra; a fine lavori rilascia l'etichetta di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', che il committente userà per la SCIA allo sportello unico.
Attenzioni
- Qui non si parla di dichiarazione di conformità ma di una specifica 'attestazione' con etichetta.
- Il ruolo del tecnico è di consulenza/coordinamento col progettista edile, non di redazione del progetto edilizio.
- Si applica solo agli impianti della lettera b): è la parte più 'nuova' del decreto.
Domande frequenti
La rilascia il responsabile tecnico dell'impresa abilitata per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici (lettera b) del DM 37/2008). A fine lavori, secondo l'art. 5-bis comma 2, il tecnico applica l'apposita etichetta di «edificio predisposto alla banda ultralarga», seguendo le Guide CEI 306-2, 306-22 e 64-100. È una procedura specifica distinta dalla Dichiarazione di Conformità dell'impianto stesso.
Serve per presentare la SCIA allo sportello unico dell'edilizia. L'art. 5-bis comma 3 stabilisce che l'attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'art. 24 DPR 380/2001. Senza di essa il committente non completa l'adempimento di equipaggiamento digitale dell'edificio richiesto dalla norma edilizia.
No, sono due documenti diversi. L'art. 5-bis prevede una specifica «attestazione» con etichetta per la predisposizione dell'edificio alla banda ultralarga, obbligatoria per la SCIA. Parallelamente, l'impianto di comunicazione elettronica che riempie l'infrastruttura rientra nella lettera B del DM 37/2008 e si chiude comunque con la propria Dichiarazione di Conformità (art. 7).
Sì. L'art. 5-bis comma 1 impone che il responsabile tecnico abilitato per la lettera B si consulti con il progettista edile per inserire nel progetto dell'edificio le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e gli accessi richiesti dall'art. 135-bis del DPR 380/2001. Senza coordinamento in fase di progetto il successivo cablaggio non troverebbe gli spazi previsti.
No, riguarda solo gli impianti della lettera B (radiotelevisivi ed elettronici per la banda ultralarga). L'art. 5-bis è la parte più nuova del DM 37/2008, introdotta dal DM 192/2022 e riscritta dal DM 130/2025 per adeguare il decreto all'obbligatorietà di predisposizione degli edifici alle comunicazioni ultralarghe. Gli impianti elettrici (lettera A) seguono le regole ordinarie del decreto.