La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
La linea di confine tra il ritocco ammesso senza pratiche e l'intervento che fa scattare progetto e collaudo.
Cosa dice in pratica
La manutenzione ordinaria (come definita all'art. 2) non richiede progetto, né collaudo, né l'obbligo di affidamento a impresa abilitata del committente (art. 8, comma 1), salvo il caso degli ascensori. Per le installazioni di apparecchi domestici e per le forniture provvisorie di cantiere non servono progetto e collaudo, ma resta sempre l'obbligo della dichiarazione di conformità. Per ascensori e montacarichi in servizio privato vale la disciplina specifica del DPR 162/1999.
Ti riguarda se…
- Installatore devi capire se un intervento richiede progetto, collaudo e DiCo oppure no.
- Proprietario vuoi sapere cosa rientra nella manutenzione ordinaria senza pratiche.
- Manutentore gestisci ascensori o impianti e devi applicare gli obblighi corretti caso per caso.
Cosa devi sapere
- Manutenzione ordinaria: niente progetto, niente collaudo, niente obbligo dell'art. 8, comma 1 (salvo ascensori).
- Apparecchi domestici e forniture provvisorie di cantiere: esclusi da progetto e collaudo, ma la DiCo resta obbligatoria.
- La definizione di 'manutenzione ordinaria' è all'art. 2: non deve modificare struttura o destinazione dell'impianto.
- Ascensori e montacarichi in servizio privato: si applica il DPR 162/1999.
Esempio pratico
Sostituire un componente con uno equivalente può rientrare nella manutenzione ordinaria, senza progetto né collaudo. Installare un nuovo apparecchio domestico non richiede progetto, ma l'installatore deve comunque rilasciare la dichiarazione di conformità.
Attenzioni
- Etichettare come 'ordinario' un intervento che in realtà modifica l'impianto è un errore frequente e rischioso.
- Anche dove non servono progetto e collaudo, la DiCo può restare obbligatoria (comma 2).
- Per gli ascensori valgono regole speciali (DPR 162/1999), diverse dal regime generale.
Domande frequenti
No. L'art. 10 del DM 37/2008 stabilisce che la manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto né l'attestazione di collaudo, né l'obbligo della dichiarazione di conformità del committente (art. 8). La manutenzione ordinaria è quella che non modifica la struttura o la destinazione dell'impianto, secondo la definizione dell'art. 2. Per gli ascensori e montacarichi valgono però regole speciali (DPR 162/1999).
Sì, la dichiarazione di conformità resta obbligatoria. L'art. 10, comma 2 del DM 37/2008 esclude le installazioni di apparecchi per usi domestici dagli obblighi di progetto e collaudo, ma conferma espressamente che la DiCo va comunque rilasciata. Quindi l'installatore di un nuovo apparecchio domestico chiude il lavoro con la dichiarazione di conformità, anche senza progetto firmato.
No, ma la DiCo è comunque dovuta. L'art. 10, comma 2 del DM 37/2008 esclude la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari dagli obblighi di progetto e attestazione di collaudo. Resta però fermo l'obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto provvisorio realizzato.
No, segue una disciplina propria. L'art. 10, comma 3 del DM 37/2008 rinvia espressamente al DPR 162/1999 per la manutenzione degli ascensori e montacarichi in servizio privato. Quindi per questi impianti valgono gli obblighi specifici di quel decreto, che differisce dal regime generale di manutenzione ordinaria degli altri impianti.
Rischi di emettere documentazione errata e di assumerne la responsabilità. L'art. 10 del DM 37/2008 esonera da progetto e collaudo solo la vera manutenzione ordinaria, quella che non modifica struttura o destinazione dell'impianto secondo l'art. 2. Se l'intervento è in realtà una trasformazione o un ampliamento, servono gli adempimenti completi e una nuova dichiarazione di conformità.