Art. 15 · DM 37/2008

Sanzioni

✓ Spiegato Aggiornato al DM 130/2025 Vigente al 30 maggio 2026 Normattiva
1.

Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2.

Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3.

Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4.

La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5.

Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6.

All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7.

Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Domande frequenti

Rischi una sanzione da 100 a 1.000 euro. L'art. 15 del DM 37/2008 punisce così le violazioni dell'obbligo di emettere la Dichiarazione di Conformità (art. 7) a fine lavori, graduando l'importo per complessità dell'impianto e pericolosità. La Camera di Commercio competente accerta e irroga la sanzione.

Da 100 a 1.000 euro per violazioni sulla Dichiarazione di Conformità; da 1.000 a 10.000 euro per altri obblighi del decreto. L'art. 15 gradua l'importo secondo complessità e pericolosità dell'impianto. Le sanzioni sono accertate e irrogate dalla Camera di Commercio competente per territorio.

No, è nullo. L'art. 15 comma 7 del DM 37/2008 dichiara nulli, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, i contratti stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'art. 3. Resta il diritto al risarcimento dei danni subiti dal committente.

Per le imprese: la violazione reiterata tre volte sulla sicurezza degli impianti può comportare la sospensione temporanea dall'albo/registro, in casi di particolare gravità. Per i professionisti: alla terza violazione su progettazione e collaudi, scattano provvedimenti disciplinari dell'ordine professionale. L'art. 15 (commi 4 e 5) prevede entrambi i regimi.

Le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. L'art. 15 comma 6 affida loro l'irrogazione e l'annotazione delle violazioni nell'albo provinciale artigiane o nel registro delle imprese. Le sanzioni si aggiungono alle responsabilità civili e penali.

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