Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Il documento-chiave del decreto: la prova ufficiale che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte.
Cosa dice in pratica
Finiti i lavori e fatte le verifiche (incluso il funzionamento), l'impresa rilascia al committente la dichiarazione di conformità (la 'DiCo'), sul modello dell'allegato I, con allegati la relazione sui materiali e il progetto. Se il progetto è del responsabile tecnico, l'elaborato è almeno lo schema dell'impianto. In caso di rifacimento parziale la DiCo riguarda solo la parte rifatta ma considera l'intero impianto. Gli uffici tecnici interni usano il modello dell'allegato II. Se la DiCo manca o è irreperibile per impianti precedenti al decreto, è sostituita dalla dichiarazione di rispondenza (DiRi), resa da un professionista con almeno 5 anni di esperienza o da un responsabile tecnico con pari anzianità.
Ti riguarda se…
- Installatore hai concluso i lavori e devi rilasciare correttamente la DiCo con i suoi allegati.
- Committente devi ricevere la DiCo per attivare le forniture, ottenere l'agibilità o vendere l'immobile.
- Proprietario hai un impianto vecchio senza DiCo e vuoi capire quando serve la dichiarazione di rispondenza.
Cosa devi sapere
- La DiCo si rilascia a fine lavori, dopo le verifiche di sicurezza e funzionalità, sul modello dell'allegato I.
- Fanno parte integrante della DiCo la relazione sui materiali e il progetto (o lo schema dell'impianto).
- Nel rifacimento parziale la DiCo riguarda la parte rifatta ma tiene conto dell'intero impianto.
- Gli uffici tecnici interni usano il modello dell'allegato II.
- Per impianti ante decreto senza DiCo reperibile esiste la dichiarazione di rispondenza (requisiti di esperienza di almeno 5 anni).
Esempio pratico
Dopo aver rifatto l'impianto del gas, l'installatore esegue la prova di tenuta, compila la DiCo sull'allegato I, allega relazione materiali e schema/progetto e la consegna al committente. Per una casa anni '70 senza documenti, un professionista con 5 anni di esperienza può rilasciare la dichiarazione di rispondenza.
Attenzioni
- La DiCo senza i suoi allegati (relazione materiali, progetto o schema) è incompleta.
- La dichiarazione di rispondenza vale solo per impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto.
- Per la predisposizione degli edifici alla banda ultralarga l'art. 5-bis (riscritto dal DM 130/2025) prevede una specifica attestazione, non la DiCo.
Domande frequenti
A fine lavori, dopo le verifiche di funzionalità. L'art. 7 del DM 37/2008 prevede che l'impresa abilitata emetta la DiCo al committente sul modello dell'allegato I. La dichiarazione è obbligatoria per nuova installazione, trasformazione e ampliamento; non per la manutenzione ordinaria.
Vanno allegati la relazione sui materiali e il progetto (o schema dell'impianto). L'art. 7 del DM 37/2008 stabilisce che questi allegati sono parte integrante della dichiarazione. Senza di essi la DiCo è incompleta e va completata prima della consegna al committente.
Sì, limitata alla parte rifatta. L'art. 7 del DM 37/2008 prevede che in caso di rifacimento parziale la DiCo e il progetto riguardino solo la porzione oggetto dei lavori, ma considerino la sicurezza dell'intero impianto. Va indicata espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti.
La fornitura può essere sospesa e te ne comporti sanzioni. L'art. 8 comma 5 del DM 37/2008 consente al distributore di sospendere gas, luce o acqua se la DiCo non arriva entro 30 giorni. L'art. 15 comma 1 prevede sanzioni da 100 a 1.000 euro; chi non assicura la conformità dell'impianto risponde anche della sicurezza nel tempo.