Il ruolo del RT non è puramente formale: la legge gli affida la responsabilità tecnica concreta dell'attività, motivo per cui deve avere un rapporto diretto e stabile con l'impresa. Senza un responsabile tecnico in possesso dei requisiti, l'impresa non può né operare né certificare legittimamente.
Cosa dice la norma
- DM 37/2008, art. 3 L'impresa è abilitata se l'imprenditore o il responsabile tecnico da lui preposto possiede i requisiti tecnico-professionali.
- DM 37/2008, art. 4 I requisiti: titoli di studio tecnici, oppure formazione professionale o esperienza lavorativa qualificata alle dipendenze di un'impresa del settore.
- Allegato I al DM 37/2008 Il modulo prevede la firma del responsabile tecnico accanto a quella del dichiarante: la DiCo porta il suo nome.
Nella Dichiarazione di Conformità
Sul modulo la firma del responsabile tecnico compare accanto a quella del titolare o legale rappresentante: è la persona fisica che si assume la responsabilità tecnica di quanto dichiarato. Non è una formalità: è il collegamento tra i requisiti dell'art. 4 e il singolo lavoro certificato.
Il RT dev'essere preposto con un rapporto reale e continuativo con l'impresa: la figura del responsabile 'di comodo' prestato a più imprese è una scorciatoia che espone impresa e professionista.
Errori da evitare
- Far firmare la DiCo a chi non è il responsabile tecnico risultante in Camera di Commercio.
- Non aggiornare l'iscrizione camerale quando il RT cambia: le DiCo firmate nel vuoto documentale sono contestabili.
- Usare un RT 'di facciata' senza rapporto reale con l'impresa: la responsabilità tecnica non si presta.
- Dimenticare che il RT risponde della regola d'arte anche per i lavori eseguiti dai dipendenti.
Domande frequenti
In alternativa: un titolo di studio tecnico specifico (diploma o laurea nel settore), oppure un titolo con esperienza lavorativa qualificata, oppure una qualifica/attestato professionale unita a un periodo di esperienza alle dipendenze di un'impresa del settore.
No: di norma il ruolo è incompatibile con un analogo incarico in altre imprese, proprio perché richiede un coinvolgimento tecnico effettivo e continuativo.
Sì: nelle imprese individuali e artigiane è frequente che il titolare sia anche il responsabile tecnico, purché ne possieda i requisiti.
L'impresa deve nominarne uno nuovo in possesso dei requisiti entro i termini previsti; in mancanza, l'abilitazione decade e non si possono emettere DiCo valide.
È la figura che presidia la conformità tecnica del lavoro; la dichiarazione è resa dall'impresa, con il coinvolgimento del responsabile tecnico per la parte di competenza tecnica.
Esempio pratico
Sei il responsabile tecnico della tua impresa: il tuo diploma di perito e la tua esperienza abilitano l'azienda a operare sugli impianti elettrici. È grazie alla tua qualifica che le DiCo emesse dall'impresa sono valide; se domani lasciassi l'azienda senza essere sostituito, l'abilitazione verrebbe meno.