Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Il rovescio della medaglia: anche chi commissiona i lavori e chi possiede l'impianto ha precisi doveri di legge.
Cosa dice in pratica
Chi ordina i lavori deve affidarli solo a imprese abilitate (art. 3). Il proprietario deve mantenere l'impianto in sicurezza nel tempo, seguendo le istruzioni d'uso e manutenzione. Entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura (gas, luce, acqua) il committente consegna al distributore copia della DiCo (o della dichiarazione di rispondenza). Lo stesso vale per aumenti di potenza o variazioni della portata di gas. Se la DiCo non viene prodotta nei termini, il fornitore, previo avviso, sospende la fornitura.
Ti riguarda se…
- Committente stai per commissionare lavori e devi affidarli a imprese abilitate e consegnare la DiCo al distributore.
- Proprietario devi mantenere l'impianto in sicurezza nel tempo seguendo le istruzioni d'uso e manutenzione.
- Amministratore gestisci impianti condominiali e rispondi della scelta di imprese abilitate e degli adempimenti verso i distributori.
Cosa devi sapere
- Obbligo di affidare a imprese abilitate: installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria.
- Il proprietario deve conservare nel tempo le caratteristiche di sicurezza dell'impianto.
- Entro 30 giorni dall'allacciamento va consegnata al distributore copia della DiCo (senza allegati) o della DiRi.
- L'obbligo scatta anche per aumenti di potenza/variazioni di portata gas, e per gli elettrici al raggiungimento dei 6 kW.
- Senza DiCo nei termini, il fornitore può sospendere la fornitura previo avviso.
Esempio pratico
Allacci una nuova fornitura elettrica per un appartamento ristrutturato: entro 30 giorni devi consegnare al venditore/distributore copia della dichiarazione di conformità. Se non lo fai, dopo un congruo avviso la fornitura può essere sospesa.
Attenzioni
- La scelta di un'impresa non abilitata ricade anche sul committente, non solo sull'installatore.
- Il termine dei 30 giorni dall'allacciamento è perentorio ai fini della sospensione della fornitura.
- Al distributore si consegna la DiCo 'esclusi gli allegati obbligatori': il committente conserva comunque l'originale completo.
Domande frequenti
Sì, entro 30 giorni dall'allacciamento. L'art. 8, comma 3 del DM 37/2008 obbliga il committente a consegnare al distributore o venditore copia della Dichiarazione di Conformità (senza allegati), o della dichiarazione di rispondenza, quando si attiva una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
Rischi la sospensione della fornitura. L'art. 8, comma 5 del DM 37/2008 prevede che, decorsi i 30 giorni senza la Dichiarazione di Conformità, il fornitore o distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Sì, è un obbligo del committente. L'art. 8, comma 1 del DM 37/2008 impone di affidare installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti solo a imprese abilitate ai sensi dell'art. 3. La responsabilità della scelta ricade anche sul committente.
Sì. L'art. 8, comma 3 del DM 37/2008 estende l'obbligo di consegna al distributore anche in caso di aumento di potenza impegnata per interventi sull'impianto, o per gli impianti elettrici al raggiungimento dei 6 kW.
Il proprietario dell'impianto. L'art. 8, comma 2 del DM 37/2008 gli impone di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza, seguendo le istruzioni d'uso e manutenzione dell'impresa installatrice e dei fabbricanti.