Art. 9 · DM 37/2008

Certificato di agibilità

✓ Spiegato Aggiornato al DM 130/2025 Vigente al 30 maggio 2026 Normattiva
1.

Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Domande frequenti

Sì, serve la Dichiarazione di Conformità degli impianti. L'art. 9 del DM 37/2008 stabilisce che il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti solo dopo aver acquisito la DiCo prevista dall'art. 7 e, dove richiesto, il certificato di collaudo. Senza la conformità documentata degli impianti elettrico, idrico e gas l'edificio non può essere dichiarato agibile.

Spesso perché la Dichiarazione di Conformità degli impianti è incompleta o mancante. L'art. 9 del DM 37/2008 subordina il rilascio del certificato di agibilità alla previa acquisizione della DiCo prevista dall'art. 7: se mancano allegati obbligatori, le autorità competenti non chiudono il procedimento. Organizza la DiCo per tempo e verifica gli allegati richiesti prima della presentazione.

Solo dove previsto dalle norme vigenti. L'art. 9 del DM 37/2008 richiede per l'agibilità la Dichiarazione di Conformità degli impianti e, ove previsto, anche il certificato di collaudo. Il collaudo non è quindi sempre dovuto: dipende dal tipo di impianto e dalla disciplina applicabile. La DiCo, invece, è sempre presupposto dell'agibilità.

No, sono due adempimenti distinti. L'art. 9 del DM 37/2008 rende la DiCo un presupposto per ottenere l'agibilità di un edificio nuovo o ristrutturato. L'art. 11 riguarda invece il deposito della DiCo allo sportello unico, entro 30 giorni, per impianti rifatti su edifici già dotati di agibilità. Casi e tempi sono diversi.

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