Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Il ponte verso l'agibilità: senza la dichiarazione di conformità degli impianti, l'edificio non può essere dichiarato agibile.
Cosa dice in pratica
Il certificato di agibilità di un edificio viene rilasciato dalle autorità competenti solo dopo aver acquisito la dichiarazione di conformità degli impianti (art. 7) e, dove previsto, il certificato di collaudo. In pratica la conformità degli impianti è un presupposto dell'agibilità: è il collegamento tra il mondo degli impianti e quello edilizio-urbanistico.
Ti riguarda se…
- Committente stai completando una costruzione o ristrutturazione e devi ottenere l'agibilità.
- Progettista segui la pratica edilizia e devi assicurarti che la DiCo degli impianti sia disponibile per l'agibilità.
- Proprietario vuoi capire perché senza la conformità degli impianti l'immobile non risulta agibile.
Cosa devi sapere
- L'agibilità presuppone la dichiarazione di conformità degli impianti (art. 7).
- Dove previsto, serve anche il certificato di collaudo degli impianti.
- Il rilascio compete alle autorità competenti (tipicamente il comune, tramite lo sportello unico).
- È il punto in cui gli adempimenti sugli impianti si saldano con quelli edilizi.
Esempio pratico
A fine costruzione di una palazzina, il comune rilascia l'agibilità solo dopo aver acquisito le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e gas e, dove richiesto, i relativi collaudi.
Attenzioni
- Senza DiCo degli impianti l'agibilità non può essere rilasciata: organizzala per tempo.
- Il collaudo è richiesto solo 'ove previsto' dalle norme vigenti: verifica il caso concreto.
- L'articolo si coordina con il deposito allo sportello unico (art. 11).
Domande frequenti
Sì, serve la Dichiarazione di Conformità degli impianti. L'art. 9 del DM 37/2008 stabilisce che il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti solo dopo aver acquisito la DiCo prevista dall'art. 7 e, dove richiesto, il certificato di collaudo. Senza la conformità documentata degli impianti elettrico, idrico e gas l'edificio non può essere dichiarato agibile.
Spesso perché la Dichiarazione di Conformità degli impianti è incompleta o mancante. L'art. 9 del DM 37/2008 subordina il rilascio del certificato di agibilità alla previa acquisizione della DiCo prevista dall'art. 7: se mancano allegati obbligatori, le autorità competenti non chiudono il procedimento. Organizza la DiCo per tempo e verifica gli allegati richiesti prima della presentazione.
Solo dove previsto dalle norme vigenti. L'art. 9 del DM 37/2008 richiede per l'agibilità la Dichiarazione di Conformità degli impianti e, ove previsto, anche il certificato di collaudo. Il collaudo non è quindi sempre dovuto: dipende dal tipo di impianto e dalla disciplina applicabile. La DiCo, invece, è sempre presupposto dell'agibilità.
No, sono due adempimenti distinti. L'art. 9 del DM 37/2008 rende la DiCo un presupposto per ottenere l'agibilità di un edificio nuovo o ristrutturato. L'art. 11 riguarda invece il deposito della DiCo allo sportello unico, entro 30 giorni, per impianti rifatti su edifici già dotati di agibilità. Casi e tempi sono diversi.