Art. 5 · DM 37/2008

Progettazione degli impianti

✓ Spiegato Aggiornato al DM 130/2025 Vigente al 30 maggio 2026 Normattiva
1.

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2.

Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3.

I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4.

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5.

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6.

Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Domande frequenti

No, il progetto serve comunque. L'art. 5 del DM 37/2008 lo richiede sempre per installare, trasformare o ampliare gli impianti elettrici: la potenza sotto i 6 kW e la superficie sotto i 400 mq nelle abitazioni cambiano solo CHI lo redige, cioè il responsabile tecnico dell'impresa anziché un professionista iscritto all'albo.

Quando l'impianto supera le soglie del comma 2 dell'art. 5 del DM 37/2008. Per gli impianti elettrici domestici: oltre 6 kW di potenza impegnata o oltre 400 mq; per le attività produttive: oltre 6 kW o oltre 200 mq; per il gas: portata termica oltre 50 kW. Sotto queste soglie il progetto lo redige il responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Almeno gli schemi, i disegni planimetrici e una relazione tecnica. L'art. 5 comma 4 del DM 37/2008 richiede che la relazione descriva l'installazione, i materiali e le misure di sicurezza da adottare. Nei luoghi a rischio incendio o esplosione va prestata particolare attenzione alla scelta dei materiali secondo la normativa tecnica vigente.

Sì, vanno documentate e richiamate nella Dichiarazione di Conformità. L'art. 5 comma 5 del DM 37/2008 impone, quando l'impianto è variato durante i lavori, di integrare il progetto con la documentazione tecnica delle varianti. L'installatore deve poi riferirsi sia al progetto originale che alle varianti nella DiCo dell'impianto.

Sì, sono parte integrante della Dichiarazione di Conformità. L'art. 5 comma 1 e l'art. 7 comma 1 del DM 37/2008 stabiliscono che il progetto o lo schema dell'impianto come realizzato devono accompagnare la DiCo. Senza progetto o schema allegato la dichiarazione è incompleta e non è idonea a dimostrare la corretta realizzazione dell'impianto.

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