All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
La regola di trasparenza: chi lavora sugli impianti deve dichiarare chi è, in modo visibile, fin dall'inizio dei lavori.
Cosa dice in pratica
All'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione, l'impresa installatrice affigge in cantiere un cartello con i propri dati identificativi. Quando è previsto il progetto firmato da un professionista (art. 5, comma 2), sul cartello compare anche il nome del progettista degli impianti. Serve a rendere riconoscibili gli attori coinvolti, a tutela del committente e dei controlli.
Ti riguarda se…
- Installatore apri un cantiere di impiantistica e devi esporre il cartello con i tuoi dati identificativi.
- Committente vuoi verificare che l'impresa (e, se previsto, il progettista) siano chiaramente identificati in cantiere.
Cosa devi sapere
- Il cartello si affigge all'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione.
- Riporta i dati identificativi dell'impresa installatrice.
- Se è previsto il progetto del professionista (art. 5, comma 2), indica anche il nome del progettista.
- È una misura di trasparenza e tracciabilità utile in caso di controlli.
Esempio pratico
In un cantiere di rifacimento dell'impianto termico condominiale (con progetto obbligatorio), l'impresa affigge un cartello con la propria denominazione e i dati identificativi, più il nome del progettista dell'impianto.
Attenzioni
- Il nome del progettista va indicato solo nei casi in cui il progetto è redatto dai soggetti dell'art. 5, comma 2.
- L'assenza del cartello può integrare una violazione formale sanzionabile.
- L'obbligo non sostituisce gli adempimenti documentali (DiCo, deposito): è aggiuntivo.
Domande frequenti
I tuoi dati identificativi e, se il progetto è firmato da un professionista, il nome del progettista dell'impianto. L'art. 12 del DM 37/2008 obbliga l'impresa installatrice a esporre all'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione un cartello trasparente con i propri dati identificativi. Se il progetto dell'impianto è redatto da un professionista iscritto all'albo (come richiesto negli impianti complessi, art. 5 comma 2), sul cartello va indicato anche il nome del progettista. È una misura di tracciabilità dei lavori.
Solo per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti. L'art. 12 del DM 37/2008 lega l'obbligo del cartello all'apertura di un cantiere edilizio di costruzione o ristrutturazione. Per interventi che non rientrano in questa categoria (ad esempio manutenzione di un impianto senza opere edilizie parallele) il cartello non è obbligatorio, anche se gli obblighi documentali quali la dichiarazione di conformità restano in vigore per chi realizza l'impianto.
Una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. L'omissione del cartello previsto dall'art. 12 del DM 37/2008 è una violazione degli obblighi del decreto diversa da quella sulla dichiarazione di conformità: rientra quindi nelle sanzioni dell'art. 15 comma 2, applicate agli 'altri obblighi'. L'importo è graduato in base alla complessità e alla pericolosità dell'impianto e alle circostanze della violazione.