Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
- c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
- d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
- f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;
- g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
- i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
- l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Il vocabolario tecnico del decreto: definisce i termini ricorrenti, dal punto di consegna alla manutenzione ordinaria.
Cosa dice in pratica
L'articolo fissa il significato delle parole chiave usate in tutto il decreto. Definisce dove finisce la rete pubblica (punto di consegna), come si misura la 'potenza impegnata' (decisiva per le soglie di progetto dell'art. 5), cosa sia la 'manutenzione ordinaria', e descrive con precisione le categorie di impianti (elettrici, elettronici, gas, antincendio). Chiarisce infine le sigle CEI e UNI, gli enti che scrivono le norme tecniche.
Ti riguarda se…
- Installatore vuoi sapere con esattezza cosa rientra in ciascuna categoria di impianto e dove inizia la tua responsabilità.
- Progettista ti serve la definizione precisa di 'potenza impegnata' per applicare le soglie di progettazione dell'art. 5.
- Responsabile tecnico devi distinguere la manutenzione ordinaria dagli interventi che fanno scattare progetto e dichiarazione di conformità.
Cosa devi sapere
- Punto di consegna: è il confine con il distributore; il decreto si applica a valle.
- Potenza impegnata: è il valore maggiore tra quella contrattuale e quella degli impianti di autoproduzione.
- Manutenzione ordinaria: interventi che non modificano struttura o destinazione d'uso dell'impianto.
- Negli impianti elettrici rientra l'autoproduzione fino a 20 kW nominali e anche gli impianti esterni collegati funzionalmente all'edificio.
- CEI = Comitato Elettrotecnico Italiano; UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Esempio pratico
Devi capire se per la tua villetta serve il progetto firmato da un professionista: la definizione di 'potenza impegnata' (lettera b) ti dice che conta il valore più alto tra la potenza del contratto e quella dell'eventuale fotovoltaico installato. È quel numero che va confrontato con la soglia dei 6 kW dell'art. 5.
Attenzioni
- La definizione di 'manutenzione ordinaria' è stretta: appena si modifica struttura o destinazione, l'intervento non è più ordinario (vedi art. 10).
- La 'potenza impegnata' include l'autoproduzione: un impianto fotovoltaico può far superare la soglia dei 6 kW.
- Le categorie qui definite (lettere e-h) vanno lette insieme alle lettere a-g dell'art. 1.
Domande frequenti
Il valore maggiore tra la potenza del contratto di fornitura e quella degli impianti di autoproduzione installati. L'art. 2 del DM 37/2008 definisce così la potenza impegnata: non basta guardare il contatore, perché un fotovoltaico o un altro generatore può alzare il dato. È quel numero che si confronta con le soglie di progetto dell'art. 5.
Sì, può farlo. L'art. 2 del DM 37/2008 stabilisce che la potenza impegnata è il valore maggiore tra quella contrattuale e quella degli impianti di autoproduzione: il fotovoltaico rientra in questo conteggio. Se la somma supera i 6 kW, scatta l'obbligo di progetto firmato da un professionista iscritto all'albo previsto dall'art. 5.
No, la manutenzione ordinaria non richiede la Dichiarazione di Conformità. L'art. 2 del DM 37/2008 la definisce come intervento che contiene il degrado d'uso senza modificare struttura o destinazione dell'impianto. Appena però l'intervento altera la struttura dell'impianto, non è più ordinario: diventa trasformazione o ampliamento e la DiCo torna obbligatoria.
Sì, è un impianto elettrico ai sensi del DM 37/2008. L'art. 2 include espressamente tra gli impianti elettrici quelli per l'automazione di porte, cancelli e barriere: rientrano nella lettera A e richiedono impresa abilitata e Dichiarazione di Conformità. Resta separato l'obbligo, come fabbricante della macchina, di marcatura CE secondo il D.Lgs. 17/2010.
Al punto di consegna delle forniture. L'art. 2 del DM 37/2008 lo definisce come il punto in cui il distributore rende disponibile all'utente energia, gas o acqua: da lì in poi vale l'impianto soggetto al decreto. A monte risponde il fornitore; a valle, l'impianto e la sua Dichiarazione di Conformità sono di competenza dell'installatore.