Art. 11 · DM 37/2008

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia

✓ Spiegato Aggiornato al DM 130/2025 Vigente al 30 maggio 2026 Normattiva
1.

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2.

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3.

Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Domande frequenti

Allo sportello unico per l'edilizia del comune dove ha sede l'impianto. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti su edifici già dotati di certificato di agibilità, l'art. 11 del DM 37/2008 impone all'impresa installatrice di depositarvi la Dichiarazione di Conformità con il progetto, entro 30 giorni dalla fine lavori. Da lì viene inoltrata alla Camera di Commercio.

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'art. 11 del DM 37/2008 fissa questo termine per il deposito della Dichiarazione di Conformità con progetto o certificato di collaudo, allo sportello unico per l'edilizia, nei casi di rifacimento o nuova installazione di impianti su edifici già agibili. Il termine decorre dal giorno della fine lavori.

Quando gli impianti sono collegati a interventi con permesso di costruire o DIA, il titolare del titolo edilizio deposita il progetto degli impianti insieme al progetto edilizio presso lo sportello unico per l'edilizia. Nei lavori ordinari su edifici già agibili, invece, è l'impresa installatrice a depositare DiCo e progetto dopo la conclusione dei lavori (art. 11, commi 1 e 2).

Serve la Dichiarazione di Conformità completa di progetto, non il solo frontespizio. L'art. 11 del DM 37/2008 richiede di depositare allo sportello unico per l'edilizia la DiCo insieme al progetto redatto ai sensi dell'art. 5, oppure il certificato di collaudo degli impianti dove le norme vigenti lo prevedono. Gli allegati sono parte integrante della dichiarazione.

Rischi i controlli e le sanzioni della Camera di Commercio. L'art. 11 del DM 37/2008 prevede che lo sportello unico inoltri copia della Dichiarazione di Conformità alla Camera di Commercio, che effettua i riscontri sull'impresa e, in caso di violazioni, contesta e irroga le sanzioni pecuniarie previste dal decreto, da 100 a 10.000 euro a seconda della gravità.

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