Art. 14 · DM 37/2008

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

✓ Spiegato Aggiornato al DM 130/2025 Vigente al 30 maggio 2026 Normattiva
1.

In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

2.

La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Domande frequenti

No, l'articolo 14 del DM 37/2008 non impone nessun obbligo a imprese o committenti. È una norma "di sistema": destina il 3% del contributo annuale che l'INAIL versa per la ricerca all'attività di normazione tecnica di UNI e CEI. Finanzia cioè chi scrive le norme tecniche, non chi installa gli impianti.

L'attività di normazione tecnica di UNI e CEI, cioè la scrittura delle norme tecniche di settore. L'articolo 14 del DM 37/2008 destina a UNI e CEI il 3% del contributo che l'INAIL versa ogni anno per la ricerca, in attuazione dell'articolo 8 della legge 46/1990. Sono gli enti che elaborano le norme richiamate dall'articolo 6 come regola dell'arte.

Le norme tecniche di UNI e CEI, gli enti finanziati dall'articolo 14 del DM 37/2008. Sono le norme che l'articolo 6 dello stesso decreto richiama per definire la regola dell'arte: realizzare l'impianto secondo le norme UNI e CEI pertinenti e citarle nella Dichiarazione di Conformità è la via più semplice per dimostrarla.

No, sono due articoli del DM 37/2008 completamente diversi. L'articolo 14 finanzia l'attività di normazione tecnica di UNI e CEI e non prevede alcuna sanzione. Le sanzioni amministrative per chi viola il decreto stanno invece nell'articolo 15, che fissa importi da 100 a 10.000 euro. L'articolo 14 non ha adempimenti operativi per il cantiere.

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