Quadro normativo

Legge 46/90

La Legge 5 marzo 1990, n. 46 è stata la prima normativa organica italiana dedicata alla sicurezza degli impianti negli edifici e ha introdotto concetti tuttora centrali, come l'obbligo di affidare i lavori a imprese abilitate e di rilasciare la dichiarazione di conformità. Per la parte impiantistica è oggi superata dal DM 37/2008, ma resta un riferimento storico e pratico.

La sua importanza per l'installatore di oggi è soprattutto documentale: una grande quantità di impianti realizzati negli anni '90 e fino al 2008 è stata certificata ai sensi della 46/90, e capire come leggere e valutare quelle dichiarazioni è essenziale quando si interviene su impianti esistenti o si rilascia una DiRi.

Cosa dice la norma

  • Legge 46/1990 Prima legge organica sulla sicurezza degli impianti: introduce imprese abilitate, dichiarazione di conformità e obbligo di progetto per gli impianti più complessi.
  • DM 37/2008 Riordina e sostituisce la disciplina della 46/90 per gli impianti negli edifici: è il riferimento di ogni DiCo emessa oggi.
  • DM 37/2008, art. 7 Regola la dichiarazione di conformità attuale, erede diretta di quella introdotta dalla 46/90.

Nella Dichiarazione di Conformità

Le dichiarazioni emesse ai sensi della 46/90 restano valide per gli impianti dell'epoca: non vanno rifatte solo perché la legge è cambiata. Quando oggi si interviene su un impianto certificato 46/90, la nuova DiCo si emette ai sensi del DM 37/2008 e copre l'intervento eseguito, non l'intero impianto esistente.

Il richiamo alla 46/90 resta frequentissimo nelle compravendite: notai e agenzie chiedono "la dichiarazione della 46/90" intendendo la documentazione di conformità dell'impianto. Saper spiegare al cliente l'equivalenza, e quando invece serve una DiRi, è parte del lavoro.

Errori da evitare

  • Citare la Legge 46/90 come riferimento normativo in una DiCo emessa oggi: il riferimento corretto è il DM 37/2008.
  • Dire al cliente che la vecchia dichiarazione 46/90 non vale più: per l'impianto dell'epoca resta pienamente valida.
  • Rifare da zero la certificazione di un impianto anni '90 funzionante quando la documentazione perduta si recupera con una DiRi.
  • Confondere il perimetro: per l'installatore l'ambito operativo attuale è quello del DM 37/2008, non quello della vecchia legge.

Domande frequenti

Per la disciplina degli impianti no: il riferimento attuale è il DM 37/2008. Alcuni richiami alla 46/90 sopravvivono però in atti, contratti e prassi, per cui è bene saperla riconoscere.

Sì: una conformità emessa correttamente sotto la vigenza della 46/90 resta valida per l'impianto di quel periodo e non va rifatta solo perché la legge è cambiata.

Perché molti impianti hanno documentazione di quell'epoca e gli atti immobiliari fanno riferimento alla norma vigente al momento della certificazione.

La filosofia di fondo è simile, ma il DM 37/2008 ha aggiornato definizioni, campo di applicazione, soglie di progetto e modulistica.

Esempio pratico

Durante un sopralluogo trovi nel fascicolo di casa una “dichiarazione ai sensi della Legge 46/90” datata 1995. È un documento valido per quell'impianto e per quel periodo; tuttavia, per qualsiasi nuovo intervento dovrai operare e certificare secondo il DM 37/2008, emettendo una DiCo aggiornata per la parte che modifichi.

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