Entrato in vigore il 27 marzo 2008, ha riordinato e superato la precedente normativa (in particolare la Legge 46/90 per la parte impiantistica), diventando il punto di riferimento unico per il settore. Per l'installatore è la regola del gioco fondamentale: definisce il perimetro entro cui può operare e certificare, e ignorarne le prescrizioni espone a sanzioni e a responsabilità civili e penali.
Domande frequenti
Sette categorie, indicate dall'art. 1: impianti elettrici (e di automazione di porte/cancelli e protezione dalle scariche atmosferiche), impianti radiotelevisivi ed elettronici, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrici e sanitari, impianti gas, impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) e impianti di protezione antincendio.
Si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (abitazioni, uffici, attività commerciali e produttive), collocati all'interno degli stessi o nelle relative pertinenze.
Sono previste sanzioni amministrative a carico dell'impresa e responsabilità in capo a chi esegue i lavori; in caso di incidenti, l'assenza di conformità aggrava la posizione dell'installatore.
No: il progetto (art. 5) è obbligatorio solo al superamento di determinate soglie dimensionali o di complessità; sotto tali soglie può bastare lo schema redatto dal responsabile tecnico.
Ha superato e integrato la Legge 46/90 per la parte impiantistica, unificando in un solo testo le regole su abilitazione, esecuzione e certificazione degli impianti.
Esempio pratico
Prima di accettare un lavoro su un impianto di climatizzazione verifichi che la tua impresa sia abilitata per la lettera “c” del DM 37/2008. È il presupposto sia per eseguire legittimamente i lavori sia per poter poi emettere una DiCo valida: senza l'abilitazione corretta, anche un lavoro tecnicamente perfetto risulterebbe non certificabile.