La completezza degli allegati è ciò che distingue una DiCo valida da una formalmente compilata ma di fatto incompleta. È uno degli errori più frequenti tra gli installatori: consegnare il solo modulo senza i documenti a corredo rende la dichiarazione contestabile e può bloccare le pratiche del committente.
Cosa dice la norma
- DM 37/2008, art. 7, c. 1 Relazione sui materiali e progetto "fanno parte integrante" della dichiarazione: gli allegati non sono accessori, sono la dichiarazione stessa.
- Allegato I al DM 37/2008 Il modulo ministeriale elenca gli allegati obbligatori con caselle da barrare: progetto, relazione materiali, schema dell'impianto realizzato, riferimento a DiCo precedenti, certificato dei requisiti.
- DM 37/2008, art. 8 Il committente riceve e conserva la documentazione: gli allegati servono anche a lui, per manutenzioni e passaggi di proprietà.
Nella Dichiarazione di Conformità
Gli allegati sono la parte del modulo che va barrata in coerenza con ciò che si consegna davvero. La formula dell'art. 7 è netta: relazione e progetto fanno parte integrante della dichiarazione. Senza di essi la DiCo non è una dichiarazione con pezzi mancanti, è una dichiarazione incompleta.
La relazione sulla tipologia dei materiali è l'allegato più sottovalutato: non serve la marca di ogni componente, serve dimostrare che i materiali impiegati sono idonei all'uso e conformi alle norme.
Errori da evitare
- Barrare caselle di allegati che non si stanno consegnando, o consegnare documenti senza barrare la casella: il modulo deve rispecchiare il fascicolo reale.
- Consegnare il solo modulo firmato: senza relazione e progetto (o schema) la dichiarazione è incompleta per legge.
- Scrivere la relazione materiali come elenco di marche: ciò che conta è idoneità e conformità normativa dei componenti.
- Dimenticare il riferimento alle DiCo precedenti quando l'intervento si aggancia a un impianto già dichiarato.
Domande frequenti
Lo schema dell'impianto, la relazione con la tipologia dei materiali e, quando richiesto dalla legge, il progetto. A questi si aggiunge di norma la copia del certificato/visura camerale dell'impresa.
Quando l'impianto supera le soglie dell'art. 5 del DM 37/2008; sotto soglia il progetto può essere sostituito dallo schema firmato dal responsabile tecnico.
Sì, per i prodotti soggetti a norme la relazione deve riportare la rispondenza alle stesse, con riferimento a marchi, marcatura CE ed eventuali certificati di prova rilasciati da istituti autorizzati.
Se l'intervento si innesta su un impianto già certificato (ampliamento, modifica parziale), è opportuno richiamare e allegare le dichiarazioni di conformità preesistenti.
La DiCo è incompleta e può essere considerata non valida dagli enti o dal committente, con il rischio di dover integrare la documentazione a lavori conclusi.
Esempio pratico
Consegni la DiCo di un impianto idraulico: oltre al modulo alleghi lo schema della rete di adduzione e scarico, la relazione con l'elenco dei materiali (tubazioni, raccordi, rubinetteria) e i relativi marchi, e la visura aggiornata della tua impresa. Così il fascicolo è completo e il committente può usarlo senza intoppi per le sue pratiche.