Quadro normativo

Allegati obbligatori alla DiCo

La DiCo non è un foglio singolo, ma un fascicolo composto dal modello ministeriale di dichiarazione più una serie di allegati che ne determinano la validità. I principali sono il progetto (dove previsto dall'art. 5), la relazione con la tipologia dei materiali e dei componenti impiegati, lo schema dell'impianto realizzato e il riferimento alle norme tecniche applicate.

La completezza degli allegati è ciò che distingue una DiCo valida da una formalmente compilata ma di fatto incompleta. È uno degli errori più frequenti tra gli installatori: consegnare il solo modulo senza i documenti a corredo rende la dichiarazione contestabile e può bloccare le pratiche del committente.

Cosa dice la norma

  • DM 37/2008, art. 7, c. 1 Relazione sui materiali e progetto "fanno parte integrante" della dichiarazione: gli allegati non sono accessori, sono la dichiarazione stessa.
  • Allegato I al DM 37/2008 Il modulo ministeriale elenca gli allegati obbligatori con caselle da barrare: progetto, relazione materiali, schema dell'impianto realizzato, riferimento a DiCo precedenti, certificato dei requisiti.
  • DM 37/2008, art. 8 Il committente riceve e conserva la documentazione: gli allegati servono anche a lui, per manutenzioni e passaggi di proprietà.

Nella Dichiarazione di Conformità

Gli allegati sono la parte del modulo che va barrata in coerenza con ciò che si consegna davvero. La formula dell'art. 7 è netta: relazione e progetto fanno parte integrante della dichiarazione. Senza di essi la DiCo non è una dichiarazione con pezzi mancanti, è una dichiarazione incompleta.

La relazione sulla tipologia dei materiali è l'allegato più sottovalutato: non serve la marca di ogni componente, serve dimostrare che i materiali impiegati sono idonei all'uso e conformi alle norme.

Errori da evitare

  • Barrare caselle di allegati che non si stanno consegnando, o consegnare documenti senza barrare la casella: il modulo deve rispecchiare il fascicolo reale.
  • Consegnare il solo modulo firmato: senza relazione e progetto (o schema) la dichiarazione è incompleta per legge.
  • Scrivere la relazione materiali come elenco di marche: ciò che conta è idoneità e conformità normativa dei componenti.
  • Dimenticare il riferimento alle DiCo precedenti quando l'intervento si aggancia a un impianto già dichiarato.

Domande frequenti

Lo schema dell'impianto, la relazione con la tipologia dei materiali e, quando richiesto dalla legge, il progetto. A questi si aggiunge di norma la copia del certificato/visura camerale dell'impresa.

Quando l'impianto supera le soglie dell'art. 5 del DM 37/2008; sotto soglia il progetto può essere sostituito dallo schema firmato dal responsabile tecnico.

Sì, per i prodotti soggetti a norme la relazione deve riportare la rispondenza alle stesse, con riferimento a marchi, marcatura CE ed eventuali certificati di prova rilasciati da istituti autorizzati.

Se l'intervento si innesta su un impianto già certificato (ampliamento, modifica parziale), è opportuno richiamare e allegare le dichiarazioni di conformità preesistenti.

La DiCo è incompleta e può essere considerata non valida dagli enti o dal committente, con il rischio di dover integrare la documentazione a lavori conclusi.

Esempio pratico

Consegni la DiCo di un impianto idraulico: oltre al modulo alleghi lo schema della rete di adduzione e scarico, la relazione con l'elenco dei materiali (tubazioni, raccordi, rubinetteria) e i relativi marchi, e la visura aggiornata della tua impresa. Così il fascicolo è completo e il committente può usarlo senza intoppi per le sue pratiche.

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