Indice 9 sezioni
- Cos’è la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) e quando sostituisce la Conformità?
- Qual è la differenza tra Dichiarazione di Conformità e Dichiarazione di Rispondenza?
- Quando è ammessa la DiRi?
- La DiRi vale anche per impianti realizzati prima del 1990?
- Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza?
- Come si fa la Dichiarazione di Rispondenza per un impianto senza DiCo originale?
- Esiste un modulo di Dichiarazione di Rispondenza in PDF da scaricare?
- Cosa succede se l’impianto non risulta rispondente durante il sopralluogo?
- Cosa rischia chi usa la DiRi fuori dai suoi presupposti?
“Ho un impianto senza documentazione, posso farci una DiRi?”. Sul campo la domanda arriva quasi sempre in questa forma. La Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) esiste però per un caso preciso, definito dal D.M. 37/2008, e non è una scorciatoia per certificare un impianto qualsiasi. Capire quando sostituisce davvero la Dichiarazione di Conformità (DiCo) evita errori che poi ricadono sul firmatario.
La confusione tra i due documenti è diffusa, e nasce dal fatto che in apparenza sembrano fare la stessa cosa: attestare che un impianto è in ordine sul piano normativo. In realtà i presupposti, i soggetti abilitati e le situazioni in cui si applicano sono distinti. Questa guida parte dalla situazione concreta, non dalla definizione astratta.
Cos’è la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) e quando sostituisce la Conformità?
Il nome dice già la sostanza: la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) non certifica dei lavori, ma attesta che un impianto già in opera risponde alle norme in vigore quando fu costruito. A prevederla è l’articolo 7, comma 6 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che la ammette in luogo della Dichiarazione di Conformità in una situazione specifica: un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008 e privo della DiCo originale, perché non è mai stata emessa o perché è andata persa.
La differenza di fondo è temporale. La DiCo certifica un impianto nuovo, ampliato, trasformato o sottoposto a manutenzione straordinaria: la rilascia l’impresa che ha eseguito i lavori, al termine degli stessi, e il percorso completo per emetterla è nella guida alla Dichiarazione di Conformità. La DiRi non è uno strumento ordinario di certificazione: nasce per risolvere una lacuna documentale su impianti datati, e la firma un professionista dopo averli verificati.
Sostituisce la Conformità solo in quel caso. Non è un’alternativa a discrezione del cliente, né un modo più rapido o economico per mettere in regola un impianto recente. Fuori dai suoi presupposti, semplicemente, non ha base normativa.
Qual è la differenza tra Dichiarazione di Conformità e Dichiarazione di Rispondenza?
La Dichiarazione di Conformità e la Dichiarazione di Rispondenza rispondono a due domande diverse: la prima attesta che i lavori appena eseguiti sono a norma, la seconda che un impianto già esistente rispondeva alle regole della sua epoca. Da qui derivano tutte le altre differenze — chi firma, se serve un sopralluogo, cosa il documento può coprire. La tabella le mette a confronto voce per voce.
| Caratteristica | DiCo | DiRi |
|---|---|---|
| Quando si usa | Impianto nuovo, ampliato, trasformato o mantenuto in modo straordinario | Impianto ante 27/03/2008 senza DiCo originale reperibile |
| Chi la firma | Impresa installatrice abilitata (art. 3 D.M. 37/2008) | Professionista iscritto all’albo con almeno 5 anni di esperienza nel settore, oppure RT con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo |
| Cosa attesta | Conformità alle norme vigenti al momento dei lavori, eseguiti a regola d’arte | Rispondenza alle norme vigenti al momento della costruzione originale dell’impianto |
| Richiede sopralluogo? | No (ma richiede verifiche di funzionalità prima della firma) | Sì, obbligatoriamente |
| Può coprire lavori futuri? | Sì, per ogni nuovo intervento | No: fotografa solo lo stato attuale dell’impianto |
| Scadenza / validità | Non scade: resta il documento dei lavori eseguiti | Non scade, ma vale finché l’impianto resta nelle condizioni accertate al sopralluogo |
| Modello ministeriale | Allegato I del D.M. 37/2008 | Nessun modello standardizzato; il professionista redige la dichiarazione sotto propria responsabilità |
I valori in tabella descrivono la struttura del regime in via orientativa; per le condizioni esatte fanno fede il testo vigente dell’articolo 7 e la valutazione del caso concreto. Per la definizione tecnica completa di ciascun documento restano utili il glossario DiCo e il glossario DiRi.
Quando è ammessa la DiRi?
La Dichiarazione di Rispondenza è ammessa solo in presenza di due condizioni contemporanee:
- L’impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008).
- La DiCo originale non è stata prodotta o non è più reperibile.
Se anche solo una delle due condizioni manca, la DiRi non è lo strumento corretto:
- Se l’impianto è post-2008, l’unica via è recuperare la DiCo dall’impresa che ha eseguito i lavori, oppure eseguire un nuovo intervento che generi una nuova DiCo.
- Se la DiCo originale esiste ed è reperibile, resta quella il documento di riferimento: non serve, e non è corretto, sostituirla con una DiRi.
Il perimetro vale per qualunque tipo di impianto rientri nel D.M. 37/2008 — elettrico, idraulico, termico, gas, e gli altri elencati all’articolo 1. Cambiano le competenze richieste al firmatario e le norme tecniche da verificare, non il presupposto temporale.
La DiRi vale anche per impianti realizzati prima del 1990?
Su questo punto circola molta confusione. Diverse fonti presentano la Dichiarazione di Rispondenza come applicabile solo agli impianti realizzati nella “finestra 1990-2008”, escludendo quelli più antichi. Il testo dell’articolo 7, comma 6 non pone alcun limite inferiore: parla di impianti “eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”, cioè prima del 27 marzo 2008, senza indicare una data minima di partenza.
La soglia del 1990 che si legge in giro nasce, con ogni probabilità, dal perimetro della Legge 46/90, la prima disciplina organica sulla sicurezza degli impianti: quel provvedimento definiva quali impianti erano soggetti all’obbligo di conformità, ed è facile trasferire per inerzia quella data anche alla DiRi, dove però il decreto non la richiama.
In pratica, la difficoltà su un impianto molto vecchio non è un divieto normativo, ma tecnica: più l’impianto è datato, più è complesso ricostruire le norme in vigore all’epoca della costruzione e verificare che vi risponda ancora. È il professionista, in esito al sopralluogo, a stabilire se esistono le condizioni per attestare la rispondenza. Sul caso concreto conviene sempre sentire lui, prima di dare per scontata una soglia che il decreto non fissa.
Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza?
L’articolo 7, comma 6 individua due categorie di soggetti abilitati a firmare la Dichiarazione di Rispondenza, con una distinzione legata alle caratteristiche dell’impianto.
Per tutti i tipi di impianto è abilitato un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche richieste — ingegnere, perito, geometra a seconda dell’impianto (elettrico, idraulico, termico, gas) — con almeno cinque anni di esercizio continuativo della professione nel settore di riferimento.
Per gli impianti che non rientrano nelle soglie del progetto obbligatorio (articolo 5, comma 2, tipicamente impianti di dimensioni contenute che non richiedono il progetto di un professionista) può firmare anche chi ricopre da almeno cinque anni il ruolo di Responsabile Tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico interessato.
In entrambi i casi la dichiarazione è resa sotto personale responsabilità del firmatario, in esito a sopralluogo e accertamenti tecnici. Non è un documento redatto a tavolino sulla base di ciò che riferisce il committente.
Come si fa la Dichiarazione di Rispondenza per un impianto senza DiCo originale?
Quando ci si trova davanti a un impianto ante-2008 privo di DiCo, il percorso corretto segue alcuni passaggi in ordine.
- Verificare che la DiCo sia davvero irrecuperabile. Prima di attivare la DiRi conviene controllare se la conformità esista ancora: presso l’impresa che ha eseguito i lavori, negli atti del comune o tra i documenti del fabbricato. La guida su DiCo smarrita: come recuperare la copia raccoglie i canali da provare. Se la DiCo salta fuori, la DiRi non serve.
- Affidare l’incarico a un soggetto abilitato, scelto in base al tipo di impianto e alle soglie del progetto (vedi la sezione precedente).
- Eseguire sopralluogo e accertamenti tecnici. È il cuore della DiRi: il firmatario ispeziona l’impianto e ne verifica lo stato con prove strumentali quando servono. Per gli impianti a gas per uso domestico già in esercizio, per esempio, il riferimento per la verifica di idoneità al funzionamento in sicurezza è la norma UNI 10738.
- Ricostruire le norme dell’epoca a cui l’impianto doveva rispondere quando è stato costruito, e confrontarle con quanto rilevato.
- Redigere la dichiarazione, se l’esito è positivo, riportando i dati dell’impianto, gli accertamenti svolti e i riferimenti normativi applicati.
Esiste un modulo di Dichiarazione di Rispondenza in PDF da scaricare?
È una delle ricerche più frequenti, ma la risposta è netta: non esiste un modulo ministeriale unico della Dichiarazione di Rispondenza da scaricare in PDF. A differenza della DiCo — che si compila sul modello dell’Allegato I del D.M. 37/2008 — la DiRi non ha un modello standardizzato. I facsimile che si trovano online sono elaborazioni di software, di comuni o di studi tecnici, non un modello ufficiale.
Questo non significa che la dichiarazione possa avere qualunque forma: deve contenere alcuni elementi minimi perché sia valida. In sostanza:
- i dati identificativi dell’impianto e dell’immobile in cui si trova;
- la tipologia di impianto interessata;
- l’esito del sopralluogo e degli accertamenti tecnici svolti;
- i riferimenti normativi rispetto ai quali si attesta la rispondenza;
- i dati e la qualifica del firmatario, con la dichiarazione di responsabilità personale prevista dall’articolo 7, comma 6.
Nella pratica la DiRi viene redatta dal professionista, che assembla questi contenuti sotto la propria responsabilità: la compilazione guidata di un gestionale aiuta a non dimenticare elementi obbligatori, ma non sostituisce il sopralluogo né la valutazione tecnica. Un PDF precompilato scaricato e firmato “al buio”, senza aver visto l’impianto, non è una DiRi valida.
Cosa succede se l’impianto non risulta rispondente durante il sopralluogo?
Il sopralluogo è reale e può avere esito negativo. Se durante gli accertamenti emergono carenze o non conformità rispetto alle norme dell’epoca, il professionista non può ignorarle: risponde in prima persona di quanto attesta, e le carenze significative vanno risolte prima di poter dichiarare la rispondenza.
Questo apre spesso un secondo passaggio: l’impianto va adeguato. E l’intervento di adeguamento genera lavori nuovi, che si certificano con una DiCo per la parte rifatta — non con la DiRi. Ci si può quindi ritrovare con due documenti: la DiRi per la parte preesistente rispondente, e la DiCo per quanto è stato rimesso a norma.
È il motivo per cui la DiRi non è mai una firma automatica. Promettere al cliente un documento prima del sopralluogo, o “chiudere un occhio” su carenze evidenti, sposta sul firmatario un rischio che non vale il compenso della singola pratica.
Cosa rischia chi usa la DiRi fuori dai suoi presupposti?
Chi rilascia una Dichiarazione di Rispondenza fuori dai casi previsti si assume una responsabilità personale su una dichiarazione priva di base normativa. Due gli errori più comuni:
- Impianto post-2008. Proporre una DiRi per un impianto del 2015 non ha fondamento: la sostituzione è ammessa solo per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008. La strada corretta è la DiCo, come spiega la guida su impianto senza DiCo e vendita casa.
- DiCo esistente sostituita per comodità. Se la conformità originale c’è, va usata quella; una DiRi non la “aggiorna” né la migliora.
Le conseguenze pratiche si vedono soprattutto in fase di compravendita, mutuo o attivazione delle utenze, dove la documentazione dell’impianto viene richiesta e verificata. Su quali documenti servono e come presentarli è utile la panoramica sui documenti degli impianti per vendere o affittare casa.
Il rischio, alla fine, ricade per intero su chi firma. La DiRi copre l’impianto ante-2008 senza DiCo reperibile, in esito a un sopralluogo reale e per mano di un soggetto abilitato; per i lavori eseguiti ora serve la DiCo. Usare l’una al posto dell’altra non semplifica la pratica: espone il firmatario a rispondere di persona di un documento che, fuori dai suoi presupposti, non ha alcun valore.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.