Casi pratici

Impianto senza DiCo: cosa fare per vendere casa

Il notaio chiede la DiCo a rogito imminente: guida alla scelta tra ricostruzione, nuovo impianto e DiRi in base all'età dell'impianto.

6 min di lettura
Indice 6 sezioni
  1. Il notaio chiede la DiCo: cosa significa
  2. Impianto post-2008: ricostruire la DiCo o rifare
  3. Impianto ante-2008: la strada della DiRi
  4. Chi può rilasciare cosa
  5. Tempi realistici prima del rogito
  6. In sintesi

Il rogito è tra tre settimane e il notaio segnala che manca la Dichiarazione di Conformità (DiCo) dell’impianto elettrico. Oppure la segnala l’acquirente. Oppure la scopri tu, come installatore chiamato a sistemare la cosa. In tutti i casi, il problema è lo stesso: un immobile da vendere con un impianto privo del documento che attesta la sua regolarità sul piano normativo.

Questa guida ti aiuta a capire quale strada percorrere, distinguendo i casi in base all’età dell’impianto e alla documentazione disponibile.

Il notaio chiede la DiCo: cosa significa

Il notaio non è tenuto a bloccare un rogito per assenza di DiCo (la compravendita si può concludere anche senza), ma ha l’obbligo di informare le parti dello stato dell’impianto, e sempre più spesso le banche, le parti acquirenti o i mediatori chiedono che la documentazione impiantistica sia in regola.

Anche senza blocco formale, un impianto privo di DiCo crea problemi reali al compratore: non può dimostrare la regolarità documentale dell’impianto in caso di sinistro, può incontrare ostacoli nell’attivare o variare la fornitura energetica, e perde il riferimento normativo per futuri interventi.

Il venditore (o il proprietario) che vuole risolvere la situazione prima del rogito ha quindi un interesse concreto ad agire. Il punto è capire come.

Impianto post-2008: ricostruire la DiCo o rifare

Se l’impianto è stato realizzato dopo il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) il documento che avrebbe dovuto essere rilasciato è la Dichiarazione di Conformità. Se non è stata emessa o non è più reperibile, le strade sono due.

Prima opzione: ricerca e ricostruzione della documentazione. Contatta l’impresa che ha eseguito i lavori. Se è ancora attiva e i lavori sono recenti, può essere in grado di rilasciare la DiCo in forma ricostituita, verificando il proprio archivio e il fascicolo del cantiere. È la via più rapida se l’impianto è stato eseguito correttamente e l’impresa è reperibile.

Seconda opzione: nuovo intervento con DiCo relativa. Se l’impianto è modificabile e lo stato attuale lo richiede, si può eseguire un intervento di adeguamento o rifacimento parziale, al termine del quale l’impresa installatrice rilascia la DiCo per la parte oggetto dei lavori. Questa soluzione richiede un cantiere reale, non un documento amministrativo, ma può dare una risposta documentale solida.

La scelta tra le due opzioni dipende da: disponibilità e reperibilità dell’impresa originale, stato attuale dell’impianto, entità delle eventuali modifiche necessarie, tempi prima del rogito.

Impianto ante-2008: la strada della DiRi

Se l’impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008, il regime è diverso. L’articolo 7, comma 6 del D.M. 37/2008 prevede che, quando la DiCo non è mai stata prodotta o non è più reperibile, essa possa essere sostituita da una Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), ma solo per impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto.

La DiRi non è una DiCo con un altro nome: è un documento sostitutivo con presupposti e finalità diversi. Attesta che l’impianto, in base a sopralluogo e accertamenti tecnici, è rispondente alle norme di sicurezza vigenti al momento della sua costruzione. Non certifica che l’impianto è conforme alle norme attuali, ma che era a norma per l’epoca in cui è stato realizzato.

Per approfondire la definizione e i presupposti della DiRi, consulta la voce di glossario Dichiarazione di Rispondenza (DiRi).

Chi può rilasciare cosa

Il documento giusto dipende dall’età dell’impianto, ma anche da chi può firmarlo.

Per la DiCo (impianti post-2008 o rifacimenti attuali) la firma spetta all’impresa installatrice abilitata ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 37/2008: chi ha eseguito i lavori o chi li esegue ora, se si interviene sull’impianto.

Per la DiRi (impianti ante-2008) i soggetti abilitati a rilasciarla sono due categorie distinte:

  • un professionista iscritto al relativo albo (ingegnere, perito, geometra, a seconda della competenza tecnica richiesta dal tipo di impianto), con almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore specifico;
  • per gli impianti che non ricadono nelle soglie dell’articolo 5, comma 2 (cioè quelli che non richiedono il progetto del professionista), anche un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di Responsabile Tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico interessato.

Il sopralluogo è obbligatorio in entrambi i casi: la DiRi non si rilascia a tavolino. Se durante il sopralluogo emergono carenze significative, chi la redige non può ignorarle: prima si adeguano i problemi riscontrati (con il relativo cantiere e la relativa DiCo), poi si può valutare nuovamente la situazione documentale.

Tempi realistici prima del rogito

Il fattore tempo è quello che genera più pressione in questo scenario. Alcune indicazioni orientative, ferma restando la variabilità di ogni caso:

  • Ricerca della DiCo originale: se l’impresa è reperibile e cooperativa, può richiedere pochi giorni per recuperare il fascicolo e, dove possibile, fornire copia.
  • Ricostruzione o nuovo intervento: un cantiere reale, anche minimo, richiede la programmazione del lavoro, l’esecuzione, le verifiche e la compilazione degli allegati. Difficilmente si conclude in meno di una settimana lavorativa in condizioni normali.
  • DiRi da professionista: il tempo dipende dalla disponibilità del tecnico e dalla complessità del sopralluogo. Un impianto semplice in buono stato può richiedere qualche giorno dalla presa in carico; impianti più complessi o con situazioni da chiarire richiedono più tempo.

La variabile critica è la pianificazione: avviare il percorso con due mesi di anticipo rispetto al rogito è molto diverso dall’iniziare a due settimane. Se il notaio o il mediatore ti segnala il problema, il primo passo è valutare subito l’età dell’impianto e lo stato della documentazione esistente, per orientarti sulla strada corretta senza perdere tempo su percorsi non applicabili.

In sintesi

  • Se l’impianto è post-2008 e la DiCo manca, la soluzione è trovare l’impresa originale o eseguire un intervento nuovo con relativa DiCo.
  • Se l’impianto è ante-2008 e la documentazione non è reperibile, l’articolo 7, comma 6 del D.M. 37/2008 prevede la DiRi, rilasciata da un professionista abilitato o da un RT con almeno 5 anni di esperienza, dopo sopralluogo.
  • La DiRi non è una scorciatoia: presuppone un sopralluogo reale e non sostituisce interventi di adeguamento se l’impianto presenta carenze.
  • I tempi dipendono dalla strada scelta e dal punto di partenza: prima si avvia il processo, più opzioni restano disponibili.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

Sì, il rogito si conclude anche senza Dichiarazione di Conformità. Il notaio non è tenuto a bloccare la compravendita, ma deve informare le parti dello stato dell'impianto. Tuttavia, sempre più spesso banche, acquirenti e mediatori chiedono documentazione in regola, perciò conviene risolvere prima del rogito applicando il DM 37/2008.

Se l'impianto è ante-2008 e la DiCo manca, il DM 37/2008 art. 7, comma 6 ammette la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi). La redige un professionista iscritto all'albo con 5 anni di esperienza nel settore, dopo sopralluogo. Per impianti post-2008, la DiCo è l'unico documento valido.

No. Per impianti post-2008 non esiste una DiCo retroattiva. Un installatore non può firmare oggi una Dichiarazione attestante lavori eseguiti anni fa senza verifiche e adeguamenti. Chi firma la DiCo del DM 37/2008 assume responsabilità della corretta esecuzione al momento della firma.

Due categorie: un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico; per impianti sotto le soglie dell'art. 5 comma 2 anche un Responsabile Tecnico di impresa abilitata con almeno cinque anni nel ruolo. In entrambi i casi è obbligatorio il sopralluogo.

No. La Dichiarazione di Rispondenza non si rilascia senza verifica in loco. L'art. 7, comma 6 del DM 37/2008 richiede sopralluogo e accertamenti tecnici: chi la redige attesta la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti all'epoca della costruzione. Se emergono carenze, vanno adeguate con cantiere e DiCo relativa.

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