Indice 7 sezioni
- DiCo smarrita: cosa fare, in ordine di priorità
- Prima fonte: l’impresa che ha eseguito i lavori
- Seconda fonte: Comune (SUAP/SUE) e accesso agli atti
- Terza fonte: distributore di energia e altri archivi
- Quando la copia non esiste: il bivio in base all’età dell’impianto
- Caso frequente: la DiCo serve per vendere casa
- In sintesi
Capita più spesso di quanto si creda: il notaio, la banca, l’agenzia o il distributore di energia chiede la dichiarazione di conformità dell’impianto e il documento non si trova. Se hai una dichiarazione di conformità smarrita la prima cosa da capire è se il documento esiste davvero da qualche parte, e quindi va solo ritrovato, oppure se non è mai stato emesso. Sono due situazioni diverse, con strade diverse.
Questa guida mette in fila i passi pratici per recuperare una copia, dalla fonte più semplice e veloce a quella più impegnativa. L’ordine conta: si parte da chi ha emesso il documento e si scende lungo gli archivi dove una copia può essere finita, fino al caso in cui la DiCo proprio non c’è e bisogna cambiare strumento. Per la definizione del documento, vedi la voce Dichiarazione di Conformità.
DiCo smarrita: cosa fare, in ordine di priorità
Prima di muoverti, fermati su una distinzione che cambia tutto. “Smarrita” significa che la DiCo è stata emessa a suo tempo, ma la copia in tuo possesso è andata persa: l’obiettivo è ritrovarne una. “Mai emessa” significa che, per quell’impianto, una dichiarazione di conformità non è mai esistita: è un problema diverso, che si affronta più avanti in questa guida.
Tieni a mente un punto fermo, valido in tutti i casi: una DiCo non si fabbrica a posteriori. Chi ha eseguito i lavori può consegnarti una copia di un documento già emesso, non inventarne uno nuovo datato indietro nel tempo. Per questo il recupero è una caccia alla copia, non una nuova emissione.
Prima fonte: l’impresa che ha eseguito i lavori
La via più rapida per recuperare una dichiarazione di conformità persa è risalire a chi l’ha firmata. La DiCo è il documento che l’impresa installatrice rilascia al committente a fine lavori, sul modello dell’Allegato I del D.M. 37/2008 (è l’art. 7 a prevederlo: vedi /dm-37-2008/art-7-dichiarazione-di-conformita). Di norma l’impresa conserva una copia del documento emesso, ed è la prima porta a cui bussare.
Come chiedere la copia conforme all’installatore
Contatta l’impresa indicando i dati che le permettono di ritrovare la pratica: indirizzo dell’immobile, anno indicativo dei lavori, nome del committente di allora. Quello che chiedi è una copia conforme della DiCo già rilasciata, completa dei suoi allegati (relazione sui materiali e progetto o schema dell’impianto). Se la trova, hai risolto: è lo stesso documento, semplicemente ristampato.
Il problema dello smarrimento nasce quasi sempre da archivi cartacei o file sparsi su computer vecchi: dopo qualche anno la pratica diventa difficile da rintracciare anche per chi l’ha emessa. Chi compila le proprie DiCo con uno strumento come DiCoFacile le ritrova in ogni momento, perché restano salvate e ristampabili dal proprio account: per i lavori futuri, la “copia da recuperare” semplicemente non diventa un problema.
Se l’impresa non esiste più
Se l’impresa ha cessato l’attività, prova comunque a contattare l’ex titolare o il responsabile tecnico: spesso la documentazione viene conservata anche dopo la chiusura. Se invece l’impresa è irreperibile e nessuno ha conservato i documenti, la copia presso l’installatore non è recuperabile e bisogna passare alle fonti successive.
Seconda fonte: Comune (SUAP/SUE) e accesso agli atti
Per alcuni impianti una copia della DiCo può essere stata depositata presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune. Lo prevede l’art. 11 del D.M. 37/2008: per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti su edifici già provvisti di certificato di agibilità, l’impresa deposita dichiarazione di conformità e progetto entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
Se l’impianto rientrava in questi casi, puoi presentare al Comune una richiesta di accesso agli atti per ottenere copia di quanto depositato. Attenzione però: il deposito non era previsto per tutti gli impianti e per tutte le situazioni, quindi questa fonte non sempre esiste. Se la dichiarazione di conformità non trovata riguarda un piccolo intervento mai depositato, allo sportello unico non ci sarà nulla. Per capire quando il deposito era effettivamente dovuto, vedi deposito della DiCo al SUAP entro i termini.
Terza fonte: distributore di energia e altri archivi
Per la copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico vale la pena verificare anche presso il distributore o il venditore di energia. In caso di nuova fornitura o di aumento della potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, il committente è tenuto a consegnare al distributore una copia della DiCo (esclusi gli allegati obbligatori) entro 30 giorni dall’allacciamento. Lo stabilisce il D.M. 37/2008 tra gli obblighi del committente; sui destinatari e i tempi della consegna vedi a chi va consegnata la DiCo.
Tieni presente che il distributore non sempre rilascia copia ai privati e che molto dipende dalla pratica e dall’epoca dell’allacciamento: trattalo come un tentativo utile, non come un diritto garantito. Vale comunque la pena provare, soprattutto per gli impianti elettrici allacciati di recente.
Quando la copia non esiste: il bivio in base all’età dell’impianto
Se la DiCo non si trova da nessuna fonte, lo scenario cambia: non è più un problema di recupero, ma di documento mancante. E qui la strada da prendere dipende dalla data dell’impianto, con uno spartiacque preciso: il 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. 37/2008.
Ribadiamo il punto fermo di prima: una dichiarazione di conformità non si riemette retroattiva. Se l’impianto è stato realizzato anni fa e nessuno ha mai prodotto la DiCo, nessuno può firmarne una nuova oggi facendola risalire all’epoca dei lavori.
Per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e privi di DiCo reperibile, il decreto prevede una soluzione: la dichiarazione di rispondenza (DiRi). La introduce l’art. 7, comma 6: quando la DiCo non è stata prodotta o non è più reperibile, per gli impianti precedenti al decreto viene sostituita da una DiRi, resa dopo sopralluogo e accertamenti da un professionista iscritto all’albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore, oppure dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata con la stessa anzianità. Non rifarti a memoria sui requisiti: trovi tutto, con il confronto tra i due documenti, in DiCo o DiRi: quando si usa la rispondenza e nella voce Dichiarazione di Rispondenza (DiRi).
Caso frequente: la DiCo serve per vendere casa
Nella maggior parte dei casi chi cerca una DiCo smarrita lo fa perché c’è un rogito in vista: il notaio o la banca la chiedono prima dell’atto. In tempi stretti, l’ordine dei passi resta lo stesso (prima l’impresa, poi il Comune, poi gli altri archivi), ma conviene partire subito, perché l’accesso agli atti e il sopralluogo per un’eventuale DiRi richiedono giorni.
Quando “dico persa come ottenerla” si traduce in un impianto datato e senza documento, l’esito pratico è spesso una dichiarazione di rispondenza, non il recupero di una copia. Per il percorso completo in vista del rogito, chi fa cosa e con quali documenti, vedi impianto senza DiCo e vendita casa: qui ci limitiamo a collegare il tema, là trovi il dettaglio.
In sintesi
- Chiedi prima una copia conforme all’impresa che ha emesso la DiCo: è la via più rapida, perché di norma l’installatore ne conserva una.
- Controlla il Comune (SUAP/SUE) con l’accesso agli atti se l’impianto era soggetto a deposito (art. 11), e tieni presente la CCIAA come archivio indiretto.
- Prova il distributore di energia per l’impianto elettrico e batti gli altri archivi (condominio, atto di acquisto, manutentori): a volte una copia salta fuori.
- Se la DiCo non esiste ed è ante 27 marzo 2008, la strada è la dichiarazione di rispondenza (DiRi).
- Se l’impianto è post 2008 senza documento, è un tema di intervento e ricostruzione: fatti seguire da un tecnico, soprattutto se vendi.
- Una DiCo non si riemette retroattiva: si recupera una copia di un documento già emesso, non se ne crea uno nuovo a posteriori.
Tutto questo si previene a monte. Emettere e archiviare la DiCo in modo ordinato evita di doverla rincorrere anni dopo: DiCoFacile aiuta a compilarla a norma D.M. 37/2008 e a conservarla, così la copia è sempre a portata di mano.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico. Verifica sempre con l’impresa, con il professionista e con il Comune competente.