Adempimenti

Deposito della DiCo al SUAP entro i termini

Quando e come depositare la DiCo allo sportello unico (SUAP): chi è tenuto a farlo, entro quali termini e cosa succede se il deposito salta o arriva in ritardo.

5 min di lettura
Indice 6 sezioni
  1. Consegna e deposito non sono la stessa cosa
  2. Quando il deposito è dovuto
  3. Chi è tenuto a depositare (art. 11)
  4. I termini e dove si presenta
  5. Cosa rischia il committente se il deposito salta
  6. In sintesi

Tra gli adempimenti di fine lavori, il deposito della Dichiarazione di Conformità (DiCo) allo sportello unico per l’edilizia è quello su cui si accumula più confusione. Committente o installatore? SUAP o Comune generico? Entro quando? E cosa succede se il deposito salta?

Questa guida separa consegna e deposito, chiarisce chi è tenuto a fare cosa e mappa i termini e i casi in cui il deposito è dovuto.

Consegna e deposito non sono la stessa cosa

Molti usano “consegna” e “deposito” come sinonimi. Sono invece due adempimenti distinti, con destinatari e tempi diversi:

  • la consegna avviene al committente, al termine dei lavori, a cura dell’impresa installatrice; non ha un termine puntuale ma deve avvenire “al termine dei lavori” come prescrive l’articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
  • il deposito avviene presso lo sportello unico per l’edilizia (SUAP/SUE) del comune dove ha sede l’impianto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori; è un atto distinto con le sue regole

Confondere i due significa rischiare di lasciare scoperto uno dei due, con conseguenze diverse per l’impresa e per il committente.

Quando il deposito è dovuto

Il deposito è dovuto per i rifacimenti e le nuove installazioni di impianti rientranti nell’articolo 1 del decreto (lettere a, b, c, d, e, g e h, che includono gli impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrici, gas e antincendio; sono esclusi gli impianti di sollevamento, lettera f) su edifici già agibili, cioè che hanno già ottenuto il certificato di agibilità.

Non è dovuto, nella forma del deposito ex articolo 11, quando l’impianto è connesso a interventi edilizi con permesso di costruire o DIA: in quel caso il progetto degli impianti si deposita contestualmente al progetto edilizio, a cura del titolare del titolo edilizio.

Chi è tenuto a depositare (art. 11)

Qui sta l’equivoco più frequente: il testo del decreto è chiaro.

Il comma 1 dell’articolo 11 indica l’impresa installatrice come soggetto che deposita. Non il committente, non il proprietario: l’impresa che ha eseguito i lavori e firmato la DiCo.

Questo vale per il deposito in senso stretto: DiCo più progetto o certificato di collaudo entro 30 giorni. L’impresa non è invece responsabile degli adempimenti che fanno capo al committente in quanto proprietario o intestatario dell’allaccio: la consegna della copia della DiCo al distributore di gas, luce o acqua entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura (articolo 8, comma 3) è obbligo del committente.

I termini e dove si presenta

Il termine per il deposito è 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Non dalla firma della DiCo, non dalla consegna al committente: dalla conclusione dei lavori.

Il deposito va presentato allo sportello unico per l’edilizia (SUAP o SUE, a seconda dell’organizzazione del comune) del comune in cui ha sede l’impianto. Le modalità operative variano da comune a comune: alcuni accettano il deposito telematico tramite portale, altri richiedono presentazione allo sportello. Vale la pena verificare la procedura specifica del comune prima di trovarsi con il termine che si avvicina.

Cosa va depositato:

  • la DiCo completa sull’Allegato I, con i suoi allegati
  • il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5 (quello del professionista o lo schema del RT, a seconda della soglia) oppure il certificato di collaudo, ove previsto dalle norme vigenti

Al SUAP non si deposita il solo frontespizio della DiCo: serve la documentazione completa.

Cosa rischia il committente se il deposito salta

Il deposito al SUAP/SUE è un adempimento formale con riflessi concreti. Lo sportello unico invia copia della DiCo depositata alla Camera di Commercio, che effettua i riscontri sul registro delle imprese: se emergono violazioni, procede alle contestazioni e, eventualmente, all’irrogazione delle sanzioni.

Per il committente, la mancanza del deposito non blocca direttamente la vita nell’immobile, ma incide su alcune pratiche:

  • il certificato di agibilità presuppone l’acquisizione della DiCo degli impianti: senza DiCo depositata, l’agibilità non può essere rilasciata
  • in caso di compravendita dell’immobile, la DiCo e la sua regolarità documentale vengono tipicamente verificate: un deposito mancante può creare problemi a rogito

Per l’impresa, il mancato deposito nei termini è una violazione del decreto che può dar luogo alle sanzioni previste dall’articolo 15, oltre che a contestazioni da parte della Camera di Commercio.

In sintesi

Consegna al committente e deposito al SUAP sono adempimenti distinti. Il deposito presso lo sportello unico per l’edilizia spetta all’impresa installatrice, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, per gli impianti su edifici già agibili. Va depositata la DiCo completa di progetto o schema. Un deposito mancante può incidere sull’agibilità e, nel tempo, su compravendite o contestazioni.

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Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

La deposita l'impresa installatrice, non il committente. L'articolo 11 comma 1 del DM 37/2008 designa l'impresa che ha eseguito i lavori e firmato la DiCo come responsabile del deposito presso lo sportello unico per l'edilizia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Al committente spetta invece la consegna della copia al distributore di gas, luce o acqua.

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'articolo 11 comma 1 del DM 37/2008 fissa questo termine per il deposito della Dichiarazione di Conformità presso lo sportello unico per l'edilizia del comune dove ha sede l'impianto. Il termine decorre dalla fine effettiva dei lavori, non dalla firma della DiCo né dalla consegna al committente.

No, sono due adempimenti distinti con destinatari e tempi diversi. La consegna al committente avviene a fine lavori ai sensi dell'articolo 7 del DM 37/2008; il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia è disciplinato dall'articolo 11 ed è dovuto entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Assolversi di uno non assolve l'altro.

Va depositata la Dichiarazione di Conformità completa sull'Allegato I con tutti gli allegati obbligatori, più il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del DM 37/2008 oppure il certificato di collaudo ove previsto dalle norme vigenti. Non basta la sola DiCo: serve la documentazione completa.

L'impresa incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 15 del DM 37/2008 per il mancato deposito nei termini. Lo sportello unico trasmette la DiCo alla Camera di Commercio per i riscontri sul registro imprese. Per il committente, senza la DiCo depositata il certificato di agibilità non può essere rilasciato dal comune.

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