Adempimenti

Chi riceve la Dichiarazione di Conformità

A chi consegnare la Dichiarazione di Conformità a fine lavori: committente, gestore rete e Comune. Tempi, copie da conservare e l'errore del pegno sul saldo.

6 min di lettura
Indice 6 sezioni
  1. A chi va consegnata, in concreto
  2. Consegna al committente non vuol dire deposito
  3. In quanto tempo va consegnata
  4. La copia che devi tenere tu (e perché)
  5. Errore frequente: trattenere la DiCo fino al saldo
  6. In sintesi

Finiti i lavori, la Dichiarazione di Conformità (DiCo) deve arrivare nelle mani giuste. I destinatari non sono uno solo e il momento della consegna non coincide sempre con il deposito in Comune. Confondere queste due cose, o usare la DiCo come leva per ottenere il saldo, è uno degli errori più frequenti tra gli installatori con P.IVA individuale, e può avere conseguenze concrete su allacci, agibilità e rapporto con il committente.

Questa guida chiarisce chi riceve cosa, in quali tempi e perché la copia che tieni tu è altrettanto importante.

A chi va consegnata, in concreto

I destinatari della DiCo sono diversi a seconda del momento e del tipo di adempimento:

  1. Il committente: destinatario principale, sempre, a fine lavori.
  2. Il gestore della rete (distributore/venditore): in caso di nuova fornitura o aumento di potenza, entro 30 giorni dall’allacciamento.
  3. Lo sportello unico per l’edilizia (SUAP/SUE) del Comune: nei casi previsti dall’articolo 11 del decreto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Ogni destinatario ha tempi e modalità differenti. Non confonderli.

Consegna al committente non vuol dire deposito

La consegna al committente è un obbligo dell’impresa installatrice, da assolvere al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente. Non esiste un termine in giorni: va consegnata appena i lavori sono finiti e le verifiche eseguite.

Il deposito è un adempimento separato, che scatta solo in determinati casi e che riguarda soggetti diversi.

Quando entra in gioco il Comune (SUAP/SUE)

L’articolo 11 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 prevede che, per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti su edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice depositi la DiCo (e il progetto) presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune dove si trova l’impianto. Il termine è entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Il deposito riguarda le tipologie di impianto elencate all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h): in pratica la quasi totalità degli impianti soggetti al decreto. In caso di nuova costruzione o ristrutturazione con permesso di costruire o DIA, invece, è il titolare del titolo edilizio a depositare il progetto impianti insieme a quello edilizio.

Allacci alle reti e gestore

L’articolo 8 del decreto introduce un terzo passaggio, spesso trascurato: il committente ha l’obbligo di consegnare copia della DiCo al distributore o venditore di gas, energia elettrica o acqua entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura. Lo stesso vale in caso di aumento di potenza impegnata o di variazione della portata di gas.

A questa consegna si porta la DiCo senza gli allegati obbligatori: il distributore riceve il solo frontespizio, non il fascicolo completo che invece rimane al committente.

Se la DiCo non viene consegnata nel termine, il fornitore può, previo congruo avviso, sospendere la fornitura. Conseguenza concreta e reversibile, ma fastidiosa per il committente. Ed è il committente a rispondere di questo adempimento, non l’impresa, che però ha interesse a spiegarglielo bene.

In quanto tempo va consegnata

DestinatarioChi la portaTermine
CommittenteImpresa installatriceAl termine dei lavori (nessun termine in giorni)
Distributore/fornitore reteCommittente30 giorni dall’allacciamento della fornitura
SUAP/SUE del ComuneImpresa installatrice30 giorni dalla conclusione dei lavori

I valori nella tabella sono in via orientativa sulla base del testo del decreto: verifica sempre il testo vigente e il caso concreto.

La copia che devi tenere tu (e perché)

L’impresa installatrice non è solo tenuta a rilasciare la DiCo: ha tutto l’interesse a conservarne una copia.

Serve almeno per tre ragioni:

  • Contestazioni: se il committente contesta l’impianto dopo mesi o anni, la tua copia è la prova che il lavoro è stato dichiarato a norma in quella data, con quei materiali.
  • Interventi futuri: quando torni su quello stesso impianto per un ampliamento o una manutenzione straordinaria, la DiCo precedente è il punto di partenza per richiamare le dichiarazioni preesistenti e verificare la compatibilità.
  • Controlli: lo sportello unico invia copia della DiCo alla Camera di Commercio, che può effettuare riscontri sull’abilitazione dell’impresa. Avere il proprio archivio in ordine riduce il rischio di contestazioni formali.

Non esiste un termine legale minimo per la conservazione da parte dell’impresa, ma nella pratica conviene tenerle almeno per il tempo di prescrizione ordinario delle responsabilità civili.

Errore frequente: trattenere la DiCo fino al saldo

Accade: l’impresa finisce i lavori, emette la DiCo e la trattiene in attesa che il committente salda il dovuto. È comprensibile come leva commerciale, ma è sbagliato su più piani.

La DiCo è un obbligo di legge a carico dell’impresa, non una prestazione aggiuntiva da negoziare. Trattenerla non è giuridicamente fondato come strumento di pressione e mette il committente in difficoltà con distributori e adempimenti edilizi che richiedono il documento.

Le conseguenze pratiche ricadono su entrambi:

  • Il committente non può procedere con l’allaccio o con l’agibilità, il che può a sua volta bloccare il rogito o la locazione.
  • Il saldo bloccato rimane tale, ma la responsabilità si sposta su chi ha omesso di consegnare un documento dovuto per legge.

La via corretta è regolare il pagamento con gli strumenti commerciali appropriati (acconti, fattura pro forma, fidejussione) e consegnare la DiCo al termine dei lavori come previsto.

In sintesi

  • La DiCo va consegnata al committente al termine dei lavori, senza riserve.
  • L’impresa deposita DiCo e progetto allo SUAP del Comune entro 30 giorni dalla conclusione, per gli edifici già agibili.
  • Il committente consegna copia della DiCo al distributore di rete entro 30 giorni dall’allacciamento.
  • Trattieni sempre una copia: è la tua tutela in caso di contestazioni e il punto di partenza per interventi futuri.
  • Non usare la DiCo come pegno per il saldo: è un obbligo di legge, non una prestazione facoltativa.

Con DiCoFacile generi la DiCo e la consegni in PDF al committente al volo, tenendone copia archiviata automaticamente.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

Al committente, sempre, a fine lavori. L'art. 7 del DM 37/2008 obbliga l'impresa installatrice a rilasciargli la Dichiarazione di Conformità completa di allegati al termine dei lavori e dopo le verifiche. È il destinatario primario; ulteriori consegne a gestore di rete o Comune scattano solo nei casi previsti dal decreto.

Sì, in un caso preciso. L'art. 11 del DM 37/2008 impone all'impresa installatrice di depositare la Dichiarazione di Conformità e il progetto allo sportello unico per l'edilizia entro 30 giorni dalla fine lavori, per rifacimenti o nuovi impianti su edifici già provvisti di certificato di agibilità. Per le nuove costruzioni provvede il titolare del titolo edilizio.

Il committente, non l'impresa. L'art. 8 del DM 37/2008 mette in capo al committente l'obbligo di consegnare copia della Dichiarazione di Conformità al distributore di rete entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura. Se manca, il fornitore può sospendere la fornitura previo congruo avviso.

No. La Dichiarazione di Conformità è un obbligo di legge a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 7 del DM 37/2008, non una prestazione negoziabile. Trattenerla blocca il committente su allacci e agibilità e sposta su di te la responsabilità dell'omessa consegna. Il saldo si tutela con acconti, fattura pro forma o fideiussione.

Conviene sempre, anche senza termine di legge. La copia della Dichiarazione di Conformità è la tua prova che l'impianto è stato dichiarato a norma in quella data, il punto di partenza per interventi futuri e la tua tutela in caso di contestazioni. Conservala a lungo termine, insieme al fascicolo dei materiali.

Il software n°1

Le tue Dichiarazioni di Conformità,
fatte con il software N°1.

Compilazione guidata a norma D.M. 37/2008, allegati e firma in un unico flusso — da telefono, tablet o computer.

Acquista DiCoFacile
  • A norma D.M. 37/2008
  • Disdici in 1 click
  • Anche dal telefono
Scrivici su WhatsApp