Normativa

Soglie del progetto per l'impianto elettrico

Sopra quali soglie l'impianto elettrico richiede il progetto del professionista: i 6 kW e gli altri limiti dell'articolo 5, spiegati.

6 min di lettura
Indice 6 sezioni
  1. Perché il progetto elettrico ha soglie sue
  2. Le soglie elettriche dell’articolo 5 (in via orientativa)
  3. Sotto soglia: basta lo schema del Responsabile Tecnico
  4. Sopra soglia: serve il professionista iscritto all’albo
  5. Schema dell’impianto e progetto non sono la stessa cosa
  6. In sintesi

Per gli impianti elettrici, la domanda “serve il progetto del professionista?” ha una risposta che dipende da numeri precisi: potenza impegnata, superficie e tipo di utilizzo dell’edificio. Questa guida si concentra sulle soglie specifiche degli impianti elettrici, la lettera a) dell’articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: sono quelle più cercate e più spesso confuse.

Se ti interessa il confronto tra tutti i tipi di impianto, trovi la panoramica nella guida Soglie del progetto per tipo d’impianto.

Perché il progetto elettrico ha soglie sue

L’articolo 5 del D.M. 37/2008 stabilisce che per installare, trasformare o ampliare gli impianti si redige un progetto. Fin qui vale per tutti i tipi. Il punto è chi lo firma: sotto certe soglie dimensionali può redigerlo il Responsabile Tecnico (RT) dell’impresa installatrice; sopra quelle soglie deve firmarlo un professionista iscritto all’albo.

Per gli impianti elettrici (lettera a) le soglie sono articolate in base alla destinazione d’uso dell’edificio e alla caratteristica dell’impianto. Non esiste un’unica cifra universale.

Le soglie elettriche dell’articolo 5 (in via orientativa)

I valori che seguono sono riportati in via orientativa sulla base del testo dell’articolo 5, comma 2: per il caso concreto verifica sempre il testo vigente del decreto e, nel dubbio, valuta con un professionista.

Le categorie principali per l’elettrico sono:

Utenze domestiche (singola unità abitativa):

  • Potenza impegnata superiore a 6 kW → progetto del professionista
  • Superficie dell’unità superiore a 400 m² → progetto del professionista
  • Sotto entrambe queste soglie → basta lo schema redatto dall’RT

Utenze condominiali:

  • Qualsiasi utenza condominiale → progetto del professionista (senza soglia minima)

Attività produttive, commercio, terziario e altri usi non domestici:

  • Tensione di alimentazione superiore a 1000 V (anche in parte) → progetto del professionista
  • Potenza impegnata superiore a 6 kW → progetto del professionista
  • Superficie superiore a 200 m² → progetto del professionista

Casi speciali, obbligatori in ogni caso:

  • Locali medici
  • Ambienti con pericolo di esplosione o ad alto rischio incendio
  • Impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³

Impianti a lampade fluorescenti a catodo freddo:

  • Potenza complessiva degli alimentatori superiore a 1200 VA → progetto del professionista

Sotto soglia: basta lo schema del Responsabile Tecnico

Quando l’impianto rimane sotto le soglie del comma 2, l’articolo 5 non richiede la firma del professionista esterno. Il progetto dell’impianto in questo caso è l’elaborato tecnico redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice.

Questo elaborato, spesso chiamato semplicemente “schema”, non è un documento informale. Deve contenere almeno:

  • gli schemi dell’impianto;
  • i disegni planimetrici;
  • una relazione tecnica sulla tipologia dell’intervento e sui materiali e componenti impiegati.

È quello che poi alleghi alla Dichiarazione di Conformità come parte integrante. La differenza rispetto al progetto del professionista non è nel livello di cura, ma nella firma: sotto soglia la firma dell’RT è sufficiente, sopra soglia non lo è.

Un caso frequente: un appartamento di 80 m² con potenza impegnata di 3 kW per un rifacimento dell’impianto luce e prese. Sei chiaramente sotto soglia, sia per potenza sia per superficie, e il progetto è l’elaborato redatto dal tuo RT. Se invece stai cablando un appartamento in classe A da 420 m², la superficie da sola fa scattare l’obbligo di progettazione professionale.

Sopra soglia: serve il professionista iscritto all’albo

Quando superi le soglie (ne basta una sola) il progetto deve essere firmato da un professionista iscritto all’albo secondo la competenza tecnica richiesta. Per gli impianti elettrici, tipicamente si tratta di un ingegnere elettrico o di un perito industriale con specializzazione elettrotecnica, nei limiti delle rispettive competenze ordinistiche.

Il professionista non interviene solo alla fine: la sua firma sul progetto deve essere presente prima dell’esecuzione dei lavori, non dopo. Se in corso d’opera l’impianto varia rispetto al progetto iniziale, il progetto va aggiornato per riflettere le varianti, e la DiCo dovrà richiamare il progetto aggiornato.

Il progetto firmato dal professionista, sopra soglia, va depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune nei termini previsti dall’articolo 11. Questo è un adempimento distinto dalla consegna della DiCo al committente.

Schema dell’impianto e progetto non sono la stessa cosa

Questo è il punto in cui si concentrano molti errori: in cantiere si tende a chiamare “progetto” qualunque disegno tecnico. Ma nel D.M. 37/2008 “progetto” e “schema dell’impianto realizzato” sono due documenti distinti con funzioni diverse.

Il progetto (articolo 5) è il documento di pianificazione che precede i lavori. Serve a definire come l’impianto verrà realizzato. Sopra soglia lo firma il professionista; sotto soglia lo redige l’RT.

Lo schema dell’impianto realizzato è l’allegato alla DiCo che fotografa l’impianto come effettivamente eseguito. Va aggiornato se in corso d’opera qualcosa cambia. È un allegato obbligatorio della DiCo previsto dall’articolo 7.

Allegare alla DiCo il progetto iniziale non aggiornato, quando l’impianto ha subito varianti, è uno degli errori più diffusi, e uno dei più facili da contestare. Lo schema deve rappresentare lo stato di fatto.

Per approfondire la distinzione tra progetto del professionista e schema dell’RT, consulta la scheda del glossario sul progetto dell’impianto e le norme del cluster impianti elettrici.

In sintesi

  • Le soglie per gli impianti elettrici variano in base alla destinazione d’uso: per il residenziale i riferimenti più comuni sono 6 kW di potenza impegnata o 400 m² di superficie; per il non residenziale 6 kW o 200 m².
  • Le utenze condominiali richiedono sempre il progetto del professionista, senza soglie minime.
  • Esistono casi speciali (locali medici, ambienti a rischio esplosione o incendio, impianti parafulmine sopra 200 m³) che fanno scattare l’obbligo indipendentemente da potenza e superficie.
  • Sotto soglia, il progetto lo redige il Responsabile Tecnico dell’impresa.
  • Progetto (articolo 5) e schema dell’impianto realizzato (allegato alla DiCo) sono documenti distinti: confonderli crea una DiCo incompleta o incoerente.

Verificata la soglia, la DiCo la prepari con DiCoFacile collegando schema e relazione materiali.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

Per una singola unità abitativa, sopra 6 kW di potenza impegnata. L'art. 5 del DM 37/2008 fissa per gli impianti elettrici domestici la soglia di 6 kW oppure 400 m² di superficie: superata anche una sola, il progetto lo firma un professionista iscritto all'albo. Sotto entrambe basta l'elaborato del responsabile tecnico dell'impresa.

Sì, per le utenze condominiali serve sempre. L'art. 5 del DM 37/2008 richiede il progetto firmato dal professionista iscritto all'albo per gli impianti elettrici a uso condominiale senza fissare una soglia minima di potenza o superficie. La sola eccezione è l'utenza domestica della singola unità abitativa, dove valgono le soglie di 6 kW o 400 m².

Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Quando l'impianto elettrico resta sotto le soglie dell'art. 5 del DM 37/2008, il progetto è l'elaborato tecnico redatto dall'RT, con schemi, planimetrie e relazione sui materiali. Va allegato alla Dichiarazione di Conformità come parte integrante. Sopra soglia la firma dell'RT non basta: serve un professionista iscritto all'albo.

Sì, in alcuni casi a prescindere dalla potenza. L'art. 5 del DM 37/2008 impone il progetto del professionista per gli impianti elettrici in locali medici, ambienti con pericolo di esplosione o ad alto rischio incendio e per la protezione da scariche atmosferiche in edifici sopra 200 m³, anche sotto i 6 kW. Le soglie di potenza e superficie non coprono questi casi speciali.

Sì, sopra soglia va depositato allo sportello unico per l'edilizia. L'art. 11 del DM 37/2008 prevede il deposito del progetto firmato dal professionista presso il Comune, nei termini stabiliti. È un adempimento distinto dalla consegna della Dichiarazione di Conformità al committente, prevista dall'art. 7, e non la sostituisce.

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