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Gestisci cantieri su più tipologie di impianto e hai bisogno di capire al volo, per ogni lavoro commissionato, se ricade sopra o sotto la soglia che fa scattare l’obbligo di progettazione professionale. Il problema è che l’articolo 5 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 non usa un’unica misura: le soglie variano a seconda del tipo di impianto, e mescolano kW, m² e caratteristiche specifiche dell’installazione.
Questa guida mette a confronto le soglie principali per le categorie di impianto più comuni. I valori sono riportati in via orientativa: per il caso concreto verifica sempre il testo vigente del decreto.
Una soglia diversa per ogni tipo d’impianto
L’articolo 5 del decreto stabilisce che il progetto va redatto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti delle lettere a), b), c), d), e) e g) dell’articolo 1. Per le sole lettere f) (ascensori) non si applica questa regola.
La regola è questa: sotto le soglie del comma 2, il progetto può essere redatto dal Responsabile Tecnico (RT) dell’impresa. Sopra le soglie (anche una sola è sufficiente) serve la firma di un professionista iscritto all’albo secondo la competenza tecnica richiesta.
La tabella delle soglie per tipo (in via orientativa)
I dati che seguono sintetizzano il testo dell’articolo 5, comma 2. Non sono esaustivi di tutti i casi particolari: il decreto prevede anche condizioni specifiche per ambienti speciali, impianti a rischio e situazioni di coesistenza tra tipologie diverse.
Elettrico (lettera A)
| Tipo di utenza | Soglia che fa scattare il progetto professionale |
|---|---|
| Domestico (singola unità abitativa) | Potenza impegnata > 6 kW oppure superficie > 400 m² |
| Condominiale | Qualsiasi utenza condominiale (nessuna soglia minima) |
| Non residenziale (produttivo, commercio, terziario) | Potenza impegnata > 6 kW oppure superficie > 200 m² oppure tensione > 1000 V |
| Ambienti speciali (locali medici, rischio esplosione, rischio incendio elevato) | Sempre, indipendentemente da potenza e superficie |
| Impianti parafulmine | Edifici di volume > 200 m³ |
| Lampade a catodo freddo | Potenza complessiva alimentatori > 1200 VA |
Per il dettaglio completo sulle soglie elettriche vedi la guida dedicata Soglie del progetto per l’impianto elettrico.
Gas e termico (lettere C ed E)
| Tipo di impianto | Soglia che fa scattare il progetto professionale |
|---|---|
| Gas, distribuzione e utilizzo (lettera E) | Portata termica > 50 kW oppure canne fumarie collettive ramificate oppure gas medicali per uso ospedaliero |
| Termico, climatizzazione (lettera C) | Potenzialità frigorifera ≥ 40.000 frigorie/ora oppure canne fumarie collettive ramificate |
Da notare: gli impianti termici di riscaldamento standard (una caldaia in un appartamento o in un piccolo ufficio) tipicamente restano sotto le soglie dell’articolo 5. L’obbligo di progettazione professionale scatta su impianti di dimensioni significative o con configurazioni tecniche complesse (canne collettive ramificate).
Per il riscaldamento, l’abilitazione richiesta è la lettera C; per il gas, la lettera E. Sono due abilitazioni distinte: un’impresa può avere l’una senza l’altra. Vedi la guida Lettera A o lettera C: quale abilitazione ti serve.
Idrosanitario e sollevamento (lettere D ed F)
Per gli impianti idrici e sanitari (lettera D), il decreto non fissa soglie numeriche semplici nel comma 2 così come per l’elettrico. Le indicazioni operative del progetto fanno riferimento ai casi di utenze condominiali o impianti di una certa rilevanza. In via generale, per un singolo appartamento o una piccola attività, sotto le condizioni tipiche del comma 2, il progetto è redatto dall’RT. Al crescere della complessità e della dimensione dell’impianto, la valutazione cambia.
Per gli impianti di sollevamento (lettera F), l’articolo 5 non prevede la stessa disciplina delle altre lettere: la progettazione degli ascensori segue regole proprie e normativa specifica.
Chi firma il progetto sotto e sopra soglia
Questa distinzione è centrale perché impatta sulla tua DiCo e sulla validità dell’allegato.
Sotto soglia: il progetto dell’impianto è l’elaborato redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa. Deve contenere schemi, planimetrie e relazione tecnica. Va allegato alla Dichiarazione di Conformità come documento interno dell’impresa.
Sopra soglia: il progetto va firmato da un professionista iscritto all’albo con la competenza tecnica specifica. Non è sufficiente l’elaborato del RT, anche se tecnicamente completo. Il professionista firma prima dell’inizio dei lavori; se ci sono varianti in corso d’opera, il progetto va aggiornato.
La competenza del professionista varia per tipo di impianto:
- Per gli impianti elettrici (lettera A): ingegnere elettrico, perito industriale con specializzazione elettrotecnica, nei limiti delle rispettive competenze.
- Per gli impianti termici e gas (lettere C ed E): ingegnere meccanico o termotecnico, perito industriale con specializzazione meccanica, nei limiti delle rispettive competenze.
- Per gli impianti idrosanitari (lettera D): ingegnere civile o meccanico, secondo il tipo di impianto.
Il decreto rimanda alla “specifica competenza tecnica richiesta”: nel dubbio, verifica con l’ordine professionale di riferimento.
Perché il caso concreto può cambiare la lettura
Le soglie non vanno lette in modo meccanico. Il decreto prevede alcune situazioni in cui l’obbligo di progettazione professionale scatta anche sotto i valori numerici standard:
Coesistenza di impianti: l’articolo 5, comma 2, lettera e) prevede che gli impianti elettronici (lettera B) richiedano il progetto del professionista quando coesistono con impianti elettrici (lettera A) per i quali è obbligatorio il progetto. Quindi non basta guardare un impianto per volta.
Modifiche a impianti esistenti: trasformazione e ampliamento applicano le stesse soglie dell’installazione nuova. Se ampli un impianto esistente che, con l’aggiunta, supera la soglia, il progetto del professionista è necessario per la parte aggiunta (e, operativamente, spesso per tutto l’impianto modificato).
Varianti in corso d’opera: se l’impianto cambia rispetto al progetto iniziale, il progetto va integrato con la documentazione delle varianti. La DiCo deve richiamare il progetto aggiornato, non quello originale superato.
In sintesi
- Le soglie per il progetto professionale variano per ogni tipo di impianto: non esiste un’unica misura valida per tutti.
- Per l’elettrico (lettera A), i riferimenti più comuni per il residenziale sono 6 kW o 400 m²; per il non residenziale 6 kW o 200 m².
- Per il gas (lettera E), la soglia principale è la portata termica di 50 kW o la presenza di canne fumarie collettive ramificate.
- Per il termico (lettera C), la soglia è la potenzialità frigorifera di 40.000 frigorie/ora o le canne collettive ramificate.
- Per gli idrosanitari (lettera D), non ci sono soglie numeriche semplici come per l’elettrico: la valutazione dipende dalla complessità e dalla dimensione dell’impianto.
- Sotto soglia, il progetto è l’elaborato del Responsabile Tecnico dell’impresa; sopra soglia serve la firma di un professionista iscritto all’albo.
- La coesistenza di impianti e le varianti in corso d’opera possono modificare la lettura delle soglie.
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Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.