Adempimenti

Messa a terra: DiCo e denuncia INAIL

Come documentare l'impianto di messa a terra: legame DiCo e denuncia DPR 462/01, invio a INAIL/ASL entro 30 giorni e calendario delle verifiche periodiche.

7 min di lettura
Indice 7 sezioni
  1. Per la messa a terra non esiste una DiCo a parte
  2. Cosa cambia in un luogo di lavoro
  3. La DiCo è il documento che vale anche come denuncia
  4. I 30 giorni: da quando partono e chi li rischia
  5. Cosa verificare e registrare prima di firmare
  6. Le verifiche periodiche: cosa dire al cliente
  7. In sintesi

C’è un equivoco che torna a ogni cantiere: pensare che per la messa a terra serva un documento a sé. Non è così. La dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra non esiste come atto separato: la terra è una parte dell’impianto elettrico, e si documenta dentro la DiCo dell’elettrico che emetti a fine lavori sul modello dell’Allegato I del D.M. 37/2008.

Quello che invece cambia davvero, e che conviene avere chiaro, è cosa succede quando quell’impianto finisce in un luogo di lavoro. Lì la stessa DiCo fa un secondo mestiere: vale come denuncia dell’impianto di terra e va trasmessa a INAIL e ASL/ARPA entro un termine preciso. Questa guida mette in fila chi fa cosa, in che tempi, e cosa devi avere pronto prima di firmare.

Per la messa a terra non esiste una DiCo a parte

L’impianto di messa a terra (dispersori, conduttori di protezione, collegamenti equipotenziali) è il cuore della sicurezza elettrica di un edificio, ma sul piano documentale non è un impianto autonomo. Quando lo realizzi o lo modifichi, lo dichiari all’interno della DiCo dell’impianto elettrico prevista dall’art. 7 del D.M. 37/2008. Non c’è un modulo dedicato alla sola terra: c’è la DiCo dell’elettrico, e la terra è una delle sue parti.

Per la definizione tecnica di cosa comprende l’impianto e perché funziona solo in coordinamento con l’interruttore differenziale, vedi la voce impianto di messa a terra nel glossario. Qui il filo è un altro: come si documenta e a chi va, una volta finito.

Cosa cambia in un luogo di lavoro

Il discrimine che fa scattare l’adempimento in più è uno solo: la presenza di lavoratori. In un’abitazione privata realizzi l’impianto, fai le verifiche, emetti la DiCo e la consegni al committente: finisce lì. In un luogo di lavoro si aggiunge la catena del DPR 462/2001.

Parliamo dei casi che incontri spesso: il capannone artigianale, l’officina, il negozio, lo studio professionale, le parti comuni gestite da un datore di lavoro. In tutti questi contesti, alla messa in esercizio dell’impianto di terra scattano gli obblighi di denuncia e di verifica periodica. Sono documenti di fine lavori che in casa non servono e in azienda sì.

La DiCo è il documento che vale anche come denuncia

Questo è il punto che semplifica la vita: non devi compilare moduli aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 2 del DPR 462/2001, la stessa dichiarazione di conformità vale come denuncia dell’impianto di terra. La vecchia “omologazione” con il Modello B dell’ISPESL non esiste più: oggi quando si parla di omologazione dell’impianto di terra si intende, in pratica, questa consegna della DiCo che fa da denuncia.

Quello che conta davvero è separare bene i ruoli, perché qui nascono i malintesi.

Tu installatore: firmi e consegni

Il tuo compito si chiude con la DiCo. Esegui i lavori, fai le verifiche, compili la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, terra compresa, sul modello dell’Allegato I e la consegni al committente, che nel luogo di lavoro è il datore di lavoro. Tu non trasmetti niente a INAIL: produci il documento e lo passi a chi è tenuto a inoltrarlo.

Proprio perché questa DiCo ha due usi (consegna al committente e, a valle, denuncia DPR 462), conviene compilarla bene fin da subito. Con DiCoFacile la DiCo dell’impianto elettrico, che include la messa a terra, si compila sull’Allegato I con il quadro delle norme tecniche e gli allegati già impostati: così esce un documento pronto per la consegna, per l’eventuale deposito e per la trasmissione INAIL che farà il cliente.

Il datore di lavoro: trasmette entro 30 giorni

È il datore di lavoro, non tu, a inviare la DiCo all’INAIL e all’ASL o ARPA competente. Quella trasmissione è, a tutti gli effetti, la denuncia dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/2001. L’obbligo è suo; il tuo margine di tutela è renderglielo chiaro per iscritto al momento della consegna.

I 30 giorni: da quando partono e chi li rischia

Il dettaglio che confonde quasi tutti è il punto di partenza dei trenta giorni. Non decorrono dalla fine lavori e nemmeno dalla data in cui firmi la DiCo: decorrono dalla messa in esercizio dell’impianto. È quello il momento da cui si conta.

L’obbligo di trasmissione, lo ribadiamo, è del datore di lavoro. Ma se quel termine salta, il problema ricade su di lui e tu ci fai comunque una figura discutibile. Per questo conviene consegnare la DiCo accompagnandola da una nota scritta: “questo documento va trasmesso a INAIL e ASL/ARPA entro trenta giorni dalla messa in esercizio”. È un gesto che chiude il cerchio del rapporto professionale e non lascia buchi.

Cosa verificare e registrare prima di firmare

La DiCo che copre la messa a terra si firma dopo le verifiche, mai prima. Sul campo significa esame a vista e prove strumentali: misura della resistenza di terra, continuità del conduttore di protezione, prova dell’interruttore differenziale, coordinamento tra protezioni e impianto di terra. I valori vanno registrati e conservati: sono la prova che, quando hai firmato, l’impianto era davvero a posto.

Nel quadro “norme tecniche applicate” della DiCo, per gli impianti elettrici in bassa tensione il riferimento è la CEI 64-8: citala nell’edizione vigente al momento dei lavori, senza andare a memoria sul numero di edizione: la versione in corso e le parti pertinenti sono nella scheda /norme/impianti-elettrici. Per il metodo generale delle verifiche da fare prima della firma, per ogni tipo d’impianto, vedi cosa verificare prima di firmare la DiCo.

Le verifiche periodiche: cosa dire al cliente

La denuncia non chiude la storia. Dopo la messa in esercizio, l’impianto di terra in un luogo di lavoro va sottoposto a verifica periodica da parte di ASL, ARPA o di un organismo abilitato dal Ministero. Anche questo è obbligo del datore di lavoro, non tuo: ma è un’informazione utile da girargli, perché tiene vivo il rapporto e gli evita di restare scoperto.

In linea generale la cadenza dipende dall’ambiente: più frequente in cantieri, locali medici e ambienti a maggior rischio di incendio, meno frequente negli altri casi. Le cadenze esatte e i casi particolari sono nella scheda DPR 462/2001: è lì che vive il dettaglio delle verifiche periodiche, verificalo sul testo vigente prima di dare date al cliente.

In sintesi

  • Non esiste una DiCo separata per la terra: la messa a terra si documenta dentro la DiCo dell’impianto elettrico, sul modello dell’Allegato I del D.M. 37/2008.
  • In un luogo di lavoro (presenza di lavoratori) scatta in più la catena del DPR 462/2001; in abitazione privata no.
  • La DiCo vale come denuncia dell’impianto di terra: niente moduli separati, niente vecchia “omologazione” Modello B.
  • L’installatore firma e consegna; il datore di lavoro trasmette a INAIL e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio.
  • Le verifiche periodiche sono a carico del datore di lavoro: la cadenza dipende dall’ambiente, controllala sulla scheda DPR 462/2001.

Con DiCoFacile chiudi la parte documentale del cantiere in tempo, anche quando l’impianto finisce in un luogo di lavoro e la stessa DiCo deve servire da denuncia.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

No. L'impianto di messa a terra non è un impianto autonomo sul piano documentale: si dichiara dentro la DiCo dell'impianto elettrico, sul modello dell'Allegato I del D.M. 37/2008. Non esiste un modulo dedicato alla sola terra.

No. La catena del DPR 462/2001, con denuncia e verifiche periodiche, scatta solo nei luoghi di lavoro, cioè dove ci sono lavoratori: capannoni, officine, negozi, studi, parti comuni gestite da un datore di lavoro. In un'abitazione privata realizzi l'impianto, fai le verifiche, emetti la DiCo e la consegni al committente, e finisce lì.

La trasmette il datore di lavoro, non l'installatore. Tu firmi la DiCo e la consegni a chi è tenuto a inoltrarla; quell'invio all'INAIL e all'ASL o ARPA vale come denuncia dell'impianto di terra ai sensi del DPR 462/2001. Per tutelarti conviene mettere per iscritto, al momento della consegna, che il documento va trasmesso.

Non dalla fine lavori e nemmeno dalla data in cui firmi la DiCo, ma dalla messa in esercizio dell'impianto. È quello il momento da cui si contano i trenta giorni entro cui il datore di lavoro deve trasmettere la DiCo a INAIL e ASL o ARPA.

No, sono due cose diverse che si aggiungono una all'altra. La verifica di fine lavori dell'installatore, con esame a vista e prove strumentali, non sostituisce la denuncia del DPR 462/2001. I valori delle prove vanno comunque registrati e conservati come prova che, al momento della firma, l'impianto era a posto.

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