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Finiti i lavori, molti installatori pensano che basti compilare la Dichiarazione di Conformità (DiCo) e consegnarla al committente. In realtà la fine del cantiere avvia una sequenza di adempimenti distinti, ognuno con il suo destinatario e il suo termine. Saltarne uno non invalida necessariamente gli altri, ma può bloccare pratiche del committente o esporti a contestazioni.
Questa guida mappa l’intera sequenza (prima della firma, la firma, dopo la firma) e indica cosa fare, chi lo fa e entro quando. È pensata per il Responsabile Tecnico e il titolare dell’impresa che vuole chiudere il cantiere senza code.
Fine lavori non vuol dire DiCo e basta
Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 regola l’intera catena documentale degli impianti negli edifici: abilitazione, progetto, esecuzione, dichiarazione e deposito. La DiCo è il documento cardine, ma non è l’unico adempimento.
La sequenza corretta ha tre fasi:
- Prima della firma: prove e verifiche a impianto completato
- La firma: emissione della DiCo sull’Allegato I
- Dopo la firma: consegna, deposito SUAP e, nei luoghi di lavoro, invio INAIL
Prima di firmare: prove e verifiche
La parola chiave è previa: le verifiche vengono prima della firma, non dopo. Firmare la DiCo senza aver eseguito i controlli di funzionalità non è solo un’omissione tecnica: è una falsa dichiarazione, perché attesti di aver verificato qualcosa che non hai verificato.
Le verifiche minime variano per tipo di impianto. Per gli impianti elettrici, la norma di riferimento è la CEI 64-8: prevede esame a vista, prove di continuità dei conduttori di protezione, misura dell’isolamento e verifica del corretto intervento dei differenziali. Per gli impianti gas è obbligatoria la prova di tenuta: l’impianto viene messo in pressione con un fluido idoneo e si controlla che la pressione resti stabile per il tempo prescritto. Senza esito positivo non si procede all’allacciamento, e men che meno alla firma della DiCo.
Tieni traccia dei valori misurati: faranno parte della documentazione a corredo della DiCo e saranno la tua tutela in caso di contestazioni future.
La firma: emissione della DiCo
La DiCo si compila sul modello dell’Allegato I al decreto. A firmarla è il titolare o il legale rappresentante dell’impresa; il Responsabile Tecnico (RT) è la figura che garantisce i requisiti tecnici e la cui abilitazione copre il tipo di impianto dichiarato.
Fanno parte integrante della dichiarazione:
- la relazione con la tipologia dei materiali impiegati
- il progetto firmato da un professionista iscritto all’albo (se sopra le soglie dell’articolo 5) oppure lo schema dell’impianto realizzato redatto dal RT
- il riferimento alle norme tecniche applicate in fase di esecuzione
- le dichiarazioni di conformità o di collaudo preesistenti, se l’impianto si innesta su parti già esistenti
Dopo la firma: consegna al committente
La DiCo va consegnata al committente al termine dei lavori. È il committente, non l’impresa, che la riceve e la conserva; a lui spetta poi usarla per i suoi adempimenti successivi (agibilità, allacci alle reti, detrazioni fiscali).
L’articolo 8, comma 3 prevede che entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, il committente consegni al distributore copia della DiCo (senza allegati). Il termine vale anche in caso di aumento di potenza impegnata. Se la DiCo non viene prodotta nei termini, il fornitore, previo avviso, può sospendere la fornitura.
L’impresa ha tutto l’interesse a conservare una copia propria: è la prova della corretta esecuzione in caso di contestazioni, e serve come riferimento per interventi futuri sullo stesso impianto.
Il deposito al SUAP/SUE entro i termini
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti su edifici già agibili, l’articolo 11 del D.M. 37/2008 stabilisce che l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la DiCo e il progetto (o il certificato di collaudo, ove previsto) presso lo sportello unico per l’edilizia (SUAP/SUE) del comune in cui ha sede l’impianto.
Il deposito è a cura dell’impresa, non del committente: una distinzione spesso confusa. Lo sportello unico inoltra poi copia della DiCo alla Camera di Commercio, che effettua i riscontri sul registro delle imprese.
Quando gli impianti sono connessi a interventi edilizi con permesso di costruire o DIA, il progetto degli impianti si deposita insieme al progetto edilizio, a cura del titolare del titolo.
L’invio INAIL per gli impianti di terra (DPR 462/2001)
Nei luoghi di lavoro si aggiunge un adempimento che non riguarda le abitazioni private: la denuncia dell’impianto di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
Il DPR 22 dicembre 2001, n. 462 stabilisce che il datore di lavoro trasmetta la Dichiarazione di Conformità all’INAIL e all’ASL o ARPA competente entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto. La DiCo emessa dall’impresa installatrice vale come denuncia: non occorrono moduli separati. L’obbligo non riguarda le abitazioni private prive di lavoratori.
Lo stesso decreto prevede verifiche periodiche dell’impianto di terra, effettuate da ASL, ARPA o organismi abilitati: ogni due anni per i cantieri, i locali medici, gli ambienti a maggior rischio di incendio e i luoghi con pericolo di esplosione, ogni cinque anni negli altri casi. Indicalo al tuo cliente datore di lavoro: non è un tuo obbligo diretto, ma un’informazione che riduce problemi futuri e migliora il rapporto professionale.
La checklist di fine cantiere
Usa questa sequenza come promemoria prima di considerare il cantiere chiuso:
- Verifiche di funzionalità eseguite (esame a vista + prove strumentali) con valori registrati
- DiCo compilata sull’Allegato I, con tutti gli allegati presenti
- Schema dell’impianto realizzato aggiornato alle varianti di cantiere
- Norme tecniche applicate citate nell’edizione vigente al momento dei lavori
- DiCo consegnata al committente
- Copia conservata dall’impresa
- Deposito al SUAP entro 30 giorni dalla fine lavori (per edifici già agibili)
- Per luoghi di lavoro: committente informato dell’obbligo di trasmettere la DiCo all’INAIL e all’ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio
In sintesi
Fine lavori è una sequenza, non un atto singolo. La DiCo si firma dopo le verifiche, si consegna al committente, si deposita al SUAP entro 30 giorni. Nei luoghi di lavoro, la stessa DiCo serve anche come denuncia dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/2001. Tenere chiara questa sequenza e annotare le date è il modo più semplice per chiudere il cantiere senza rincorrere scadenze.
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Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.
Norme di riferimento