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Quando la conversazione in cantiere si sposta sul “progetto”, spesso si intende cose diverse: chi parla del documento firmato dall’ingegnere, chi chiama “il progetto” qualsiasi schema che descrive l’impianto. Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 li tiene distinti, e la distinzione ha conseguenze dirette su chi firma, come, e cosa finisce allegato alla Dichiarazione di Conformità.
Se vuoi capire quando il progetto scatta come obbligo, quella risposta è nella guida Quando serve il progetto dell’impianto. Qui il punto è diverso: preso un cantiere, chi ha il diritto, e il dovere, di firmare il documento tecnico? E qual è esattamente la differenza tra il progetto vero e proprio e lo schema che il Responsabile Tecnico può redigere?
Progetto e schema dell’impianto: due documenti distinti
Il decreto usa due termini con due funzioni diverse.
Il progetto è il documento tecnico preventivo che descrive l’impianto da realizzare prima dell’esecuzione. Il comma 4 dell’articolo 5 elenca il suo contenuto minimo: schemi dell’impianto, disegni planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza dell’installazione, con riferimento ai materiali, ai componenti e alle misure di sicurezza. È un documento di progettazione, concepito prima di aprire il cantiere.
Lo schema dell’impianto realizzato, invece, è la rappresentazione di quanto effettivamente eseguito: la descrizione funzionale ed effettiva dell’opera come è stata costruita. L’articolo 7, comma 2 lo definisce come l’elaborato tecnico richiesto quando è il Responsabile Tecnico a redigere il progetto, e precisa che è “inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire”. In pratica, per gli impianti sotto soglia lo schema dell’impianto è ciò che accompagna la DiCo al posto del progetto firmato da un professionista esterno.
La distinzione non è formale: un errore comune è chiamare “progetto” lo schema interno, o presentare uno schema semplicistico come se fosse un progetto firmato. Tenere i due termini separati è il primo passo per usarli correttamente nella DiCo.
Chi firma il progetto sopra soglia
Quando l’impianto supera le soglie dimensionali del comma 2 dell’articolo 5, il progetto deve essere redatto e firmato da un professionista iscritto agli albi professionali, secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
“Iscritto agli albi professionali” non indica un’unica categoria: dipende dal tipo di impianto e dai confini di competenza stabiliti dalle norme ordinistiche. In via orientativa (il testo vigente va sempre verificato sul caso concreto) un ingegnere, un perito industriale o un geometra può essere il firmatario, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni professionali. Il decreto non sceglie per te: dice che deve essere un professionista con la competenza tecnica richiesta per quell’impianto specifico.
Il progetto firmato dal professionista è poi depositato presso lo sportello unico per l’edilizia, nei termini fissati dall’articolo 11. Questo deposito è a carico dell’impresa installatrice (per i lavori su edifici già agibili), ed è un adempimento distinto rispetto alla consegna della DiCo al committente.
Un aspetto su cui non c’è ambiguità: la firma del professionista sul progetto non esime l’impresa dal rilasciare la DiCo a fine lavori. Sono due atti separati. Il progetto dice come fare; la DiCo attesta che è stato fatto a regola d’arte. L’impresa è responsabile dell’esecuzione anche quando il progetto porta la firma di un professionista esterno.
Chi firma lo schema sotto soglia
Quando l’impianto resta entro le soglie del comma 2, il decreto non richiede il professionista esterno: il documento tecnico può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice. Quello che produce non è un “progetto in senso pieno” come quello del comma 2, ma uno schema dell’impianto, che l’articolo 7 ammette come elaborato sufficiente in questi casi.
Non esiste una firma specifica che il RT appone a questo schema come atto autonomo: l’RT è il soggetto che, per conto dell’impresa, ha la competenza tecnica e la responsabilità del lavoro. Lo schema diventa allegato alla DiCo che l’impresa firma, e in quel contesto il RT garantisce la correttezza tecnica dell’elaborato.
In cantiere l’equivoco più frequente è confondere le due casistiche: pensare che lo schema dell’RT vada bene anche sopra soglia, o al contrario pensare di dover sempre coinvolgere un professionista. La verifica della soglia è il momento decisivo.
Il ruolo dell’RT e i suoi limiti
Il Responsabile Tecnico è la figura che, all’interno dell’impresa, possiede i requisiti tecnico-professionali richiesti dall’articolo 4 del D.M. 37/2008. Non è semplicemente un nome registrato: risponde della qualità tecnica concreta del lavoro e, come chiarisce l’articolo 3, opera per una sola impresa: il ruolo è incompatibile con un incarico analogo presso un’altra impresa.
Dal punto di vista del progetto/schema, il RT ha un potere e un limite precisi:
- Può redigere lo schema dell’impianto per tutti i casi sotto soglia.
- Non può firmare il progetto come professionista esterno: non ha quell’abilitazione in quanto RT, a meno che non sia anche iscritto a un albo professionale a titolo personale e con la competenza richiesta.
- Non può coprire una soglia superata con uno schema: se l’impianto richiede il progetto del professionista, lo schema dell’RT non è sufficiente sul piano documentale.
Il limite non è una svalutazione della competenza dell’RT: spesso un installatore esperto conosce l’impianto meglio di chiunque altro. È una distinzione di ruoli stabilita dalla legge, che separa la responsabilità della progettazione da quella dell’esecuzione.
Un secondo limite riguarda la tipologia di impianto: l’RT può redigere lo schema solo per le tipologie per cui l’impresa è abilitata. Se l’impresa è abilitata per gli impianti elettrici ma non per il gas, l’RT non può firmare né redigere documentazione relativa agli impianti a gas di quel cantiere.
Cosa allegare poi alla DiCo
L’articolo 7 stabilisce che fanno parte integrante della Dichiarazione di Conformità la relazione sui materiali e il progetto (o, dove ammesso, lo schema dell’impianto). Il meccanismo dipende dalla casistica:
Sopra soglia, progetto del professionista: il progetto firmato dal professionista va allegato alla DiCo. L’impresa lo riceve dal professionista incaricato e lo include tra gli allegati dell’Allegato I.
Sotto soglia, schema del RT: lo schema dell’impianto redatto dal Responsabile Tecnico va allegato alla DiCo. L’articolo 7, comma 2 precisa che questo schema costituisce, in questi casi, il documento equivalente al progetto ai fini della DiCo.
In entrambi i casi la relazione sui materiali è obbligatoria e distinta dal progetto o dallo schema. Mancanza di uno qualsiasi degli allegati rende la DiCo incompleta, con conseguenze sul suo valore documentale.
Nei casi di rifacimento parziale di un impianto esistente, il decreto prevede che la DiCo riguardi solo la parte oggetto dell’intervento, ma tenendo conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Lo schema allegato deve essere coerente con questo perimetro: descrive la parte rifatta, non l’impianto nella sua interezza.
In sintesi
La firma del documento tecnico dipende da chi deve redigerlo:
- Sopra soglia: il progetto dell’impianto è redatto e firmato da un professionista iscritto agli albi, con la competenza richiesta per quel tipo di impianto.
- Sotto soglia: lo schema dell’impianto è redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa e va allegato alla DiCo come elaborato tecnico equivalente.
L’RT non può firmare come professionista esterno né coprire soglie che richiedono quel ruolo. Le soglie specifiche variano per tipo di impianto e uso dell’immobile: consulta il testo vigente dell’articolo 5 e, nel dubbio, la scheda dell’articolo 5 per il dettaglio dei singoli casi.
Qualunque sia il percorso (progetto del professionista o schema del RT), la DiCo con i suoi allegati completi è ciò che certifica il lavoro di fronte al committente, allo sportello unico e a chi verrà dopo di te su quell’impianto.
Con DiCoFacile alleghi alla DiCo il riferimento corretto, progetto del professionista o schema dell’RT, senza confondere i due.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.