Normativa

Quando serve il progetto dell'impianto

Differenza tra progetto dell'impianto (art. 5 D.M. 37/2008) e Dichiarazione di Conformità: soglie, chi redige il progetto e cosa basta sotto soglia.

3 min di lettura
Indice 6 sezioni
  1. Progetto e DiCo non sono la stessa cosa
  2. Chi redige il progetto
  3. Le soglie dell’articolo 5 (in sintesi)
  4. Cosa basta sotto soglia
  5. Casi pratici
  6. In sintesi

Una delle domande più frequenti tra gli installatori: per questo lavoro serve il progetto redatto da un professionista, o basta la Dichiarazione di Conformità dell’impresa? La risposta è nel D.M. 37/2008, che distingue chiaramente i due strumenti e fissa le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio.

Progetto e DiCo non sono la stessa cosa

Sono due documenti con funzioni diverse:

  • il progetto (articolo 5) descrive come l’impianto deve essere realizzato: è il documento tecnico preventivo;
  • la Dichiarazione di Conformità (articolo 7) attesta che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte: è il documento finale.

La DiCo c’è sempre. Il progetto, invece, è obbligatorio solo in determinati casi; quando l’impianto è sotto le soglie, il “progetto” può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice e non serve l’elaborato del professionista iscritto all’albo.

Chi redige il progetto

L’articolo 5 prevede due possibilità:

  • professionista iscritto agli albi professionali (ingegnere, perito, ecc., nell’ambito delle proprie competenze), quando l’impianto supera i limiti dimensionali fissati dal decreto;
  • Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice, per gli impianti che restano entro quei limiti.

In entrambi i casi l’impresa, a fine lavori, rilascia comunque la DiCo.

Le soglie dell’articolo 5 (in sintesi)

Il decreto individua, per tipologia di impianto, i casi in cui il progetto deve essere redatto dal professionista. In sintesi, e in via orientativa:

Tipo di impiantoProgetto del professionista tipicamente richiesto quando…
Elettrico (uso domestico)utenze condominiali; singole unità con potenza impegnata oltre la soglia di legge o superficie elevata
Elettrico (attività produttive, commercio, terziario)potenza o superficie oltre le soglie indicate dal decreto
Protezione da scariche atmosferiche / locali specialiedifici/ambienti a maggior rischio (es. luoghi a maggior rischio in caso di incendio, locali ad uso medico, ambienti con pericolo di esplosione)
Gasimpianti con portata termica oltre la soglia indicata dal decreto
Antincendio / idrico-sanitarioimpianti al servizio di attività soggette o oltre le dimensioni indicate

Cosa basta sotto soglia

Quando l’impianto resta entro i limiti, non serve l’elaborato del professionista: l’impresa realizza l’impianto a regola d’arte, predispone lo schema dell’impianto realizzato e la relazione dei materiali, e rilascia la Dichiarazione di Conformità. Lo schema dell’impianto realizzato, in questi casi, tipicamente assolve anche alla funzione descrittiva del progetto, consentendo all’impresa di non produrre un elaborato progettuale separato.

Casi pratici

  • Nuovo impianto elettrico in un appartamento standard: spesso sotto soglia → progetto del Responsabile Tecnico + DiCo.
  • Impianto elettrico delle parti comuni condominiali: tipicamente rientra tra i casi con progetto del professionista.
  • Impianto in un capannone/attività produttiva: la potenza e la superficie spingono spesso sopra soglia → progetto del professionista.
  • Impianto gas di una caldaia di piccola potenza: di norma sotto soglia; oltre la portata termica indicata, serve il professionista.

In tutti i casi, a fine lavori, la DiCo va comunque emessa e consegnata al committente.

Schema decisionale: quando serve il progetto dell'impianto e quando basta la Dichiarazione di Conformità

In sintesi

La DiCo è sempre necessaria a fine lavori. Il progetto del professionista serve solo sopra le soglie dell’articolo 5; sotto soglia è sufficiente il progetto del Responsabile Tecnico dell’impresa, seguito dalla DiCo. Identificare correttamente la soglia è il primo passo di ogni cantiere.

FAQ

Domande frequenti

Sono due documenti distinti. Il progetto, previsto dall'articolo 5 del DM 37/2008, descrive in via preventiva come l'impianto deve essere realizzato; la Dichiarazione di Conformità, prevista dall'articolo 7, attesta a fine lavori che l'impianto è stato eseguito a regola d'arte. La DiCo è sempre dovuta; il progetto del professionista solo sopra le soglie dell'articolo 5.

No, di norma non serve un elaborato progettuale a parte. Per gli impianti entro i limiti dimensionali dell'articolo 5 del DM 37/2008 lo schema dell'impianto come realizzato, allegato alla Dichiarazione di Conformità prevista dall'articolo 7, assolve anche alla funzione descrittiva del progetto. Resta dovuta la DiCo dell'impresa abilitata a fine lavori.

Rischi di emettere una Dichiarazione di Conformità priva di un progetto obbligatorio. Quando l'impianto supera i limiti dell'articolo 5 del DM 37/2008 il progetto del professionista è dovuto: senza, la DiCo prevista dall'articolo 7 risulta carente di un allegato che ne è parte integrante, con conseguenze sull'efficacia del documento.

L'articolo 5 del DM 37/2008 individua soglie specifiche per tipologia di impianto (potenza, superficie, numero di unità). La guida riportata nel decreto fornisce i valori per impianti elettrici, gas, idrici e antincendio. Nel dubbio, valuta sempre prima la soglia: è più rapido e meno costoso coinvolgere il professionista all'inizio che scoprire a impianto realizzato che il progetto era obbligatorio.

Il software n°1

Le tue Dichiarazioni di Conformità,
fatte con il software N°1.

Compilazione guidata a norma D.M. 37/2008, allegati e firma in un unico flusso — da telefono, tablet o computer.

Acquista DiCoFacile
  • A norma D.M. 37/2008
  • Disdici in 1 click
  • Anche dal telefono
Scrivici su WhatsApp