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Una delle domande più frequenti tra gli installatori: per questo lavoro serve il progetto redatto da un professionista, o basta la Dichiarazione di Conformità dell’impresa? La risposta è nel D.M. 37/2008, che distingue chiaramente i due strumenti e fissa le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio.
Progetto e DiCo non sono la stessa cosa
Sono due documenti con funzioni diverse:
- il progetto (articolo 5) descrive come l’impianto deve essere realizzato: è il documento tecnico preventivo;
- la Dichiarazione di Conformità (articolo 7) attesta che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte: è il documento finale.
La DiCo c’è sempre. Il progetto, invece, è obbligatorio solo in determinati casi; quando l’impianto è sotto le soglie, il “progetto” può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice e non serve l’elaborato del professionista iscritto all’albo.
Chi redige il progetto
L’articolo 5 prevede due possibilità:
- professionista iscritto agli albi professionali (ingegnere, perito, ecc., nell’ambito delle proprie competenze), quando l’impianto supera i limiti dimensionali fissati dal decreto;
- Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice, per gli impianti che restano entro quei limiti.
In entrambi i casi l’impresa, a fine lavori, rilascia comunque la DiCo.
Le soglie dell’articolo 5 (in sintesi)
Il decreto individua, per tipologia di impianto, i casi in cui il progetto deve essere redatto dal professionista. In sintesi, e in via orientativa:
| Tipo di impianto | Progetto del professionista tipicamente richiesto quando… |
|---|---|
| Elettrico (uso domestico) | utenze condominiali; singole unità con potenza impegnata oltre la soglia di legge o superficie elevata |
| Elettrico (attività produttive, commercio, terziario) | potenza o superficie oltre le soglie indicate dal decreto |
| Protezione da scariche atmosferiche / locali speciali | edifici/ambienti a maggior rischio (es. luoghi a maggior rischio in caso di incendio, locali ad uso medico, ambienti con pericolo di esplosione) |
| Gas | impianti con portata termica oltre la soglia indicata dal decreto |
| Antincendio / idrico-sanitario | impianti al servizio di attività soggette o oltre le dimensioni indicate |
Cosa basta sotto soglia
Quando l’impianto resta entro i limiti, non serve l’elaborato del professionista: l’impresa realizza l’impianto a regola d’arte, predispone lo schema dell’impianto realizzato e la relazione dei materiali, e rilascia la Dichiarazione di Conformità. Lo schema dell’impianto realizzato, in questi casi, tipicamente assolve anche alla funzione descrittiva del progetto, consentendo all’impresa di non produrre un elaborato progettuale separato.
Casi pratici
- Nuovo impianto elettrico in un appartamento standard: spesso sotto soglia → progetto del Responsabile Tecnico + DiCo.
- Impianto elettrico delle parti comuni condominiali: tipicamente rientra tra i casi con progetto del professionista.
- Impianto in un capannone/attività produttiva: la potenza e la superficie spingono spesso sopra soglia → progetto del professionista.
- Impianto gas di una caldaia di piccola potenza: di norma sotto soglia; oltre la portata termica indicata, serve il professionista.
In tutti i casi, a fine lavori, la DiCo va comunque emessa e consegnata al committente.
In sintesi
La DiCo è sempre necessaria a fine lavori. Il progetto del professionista serve solo sopra le soglie dell’articolo 5; sotto soglia è sufficiente il progetto del Responsabile Tecnico dell’impresa, seguito dalla DiCo. Identificare correttamente la soglia è il primo passo di ogni cantiere.