Casi pratici

Dichiarazione di Conformità caldaia: documenti

Dopo la sostituzione del generatore restano tre documenti distinti: chi rilascia la DiCo, chi apre il libretto di impianto e quali norme si citano.

12 min di lettura
Indice 10 sezioni
  1. Quali documenti restano al cliente dopo la sostituzione della caldaia?
  2. Quando è obbligatoria la Dichiarazione di Conformità della caldaia?
  3. Chi rilascia la DiCo della caldaia e chi deve conservarla?
  4. Quando serve il progetto del professionista per la caldaia?
  5. Che differenza c’è tra la DiCo e il libretto di impianto?
  6. Il rapporto di controllo di efficienza energetica sostituisce la DiCo?
  7. Quali norme si citano nella DiCo di una sostituzione caldaia?
  8. Serve la prova di tenuta dell’impianto a gas prima di firmare?
  9. La caldaia a condensazione si può collegare al vecchio camino?
  10. Cosa fare se dopo la sostituzione la Dichiarazione di Conformità manca?

La sostituzione della caldaia è uno degli interventi in cui il lavoro finisce prima dei documenti. L’impianto scalda, il cantiere è chiuso, ma restano da mettere in ordine documenti che nascono da norme diverse e finiscono in mani diverse. È il motivo per cui la stessa domanda arriva da due parti opposte: l’installatore vuole sapere cosa deve emettere, chi ha appena fatto cambiare il generatore vuole sapere cosa deve farsi lasciare.

Questa guida segue quell’ordine: prima il quadro dei documenti, poi ciascuno nel dettaglio, indicando di volta in volta chi lo rilascia e a chi resta.

Quali documenti restano al cliente dopo la sostituzione della caldaia?

Al termine di una sostituzione di generatore il fascicolo dell’impianto termico si compone di tre nuclei distinti:

  • la Dichiarazione di Conformità (DiCo) con i suoi allegati, rilasciata dall’impresa installatrice al committente al termine dei lavori; ne fa parte anche la documentazione della verifica o del risanamento del camino, quando lo scarico dei fumi è stato toccato;
  • il libretto di impianto, compilato dall’impresa installatrice alla prima messa in servizio e poi conservato da chi possiede o utilizza l’impianto;
  • la documentazione dell’esercizio, cioè il rapporto di controllo di efficienza energetica e, negli anni successivi, le registrazioni delle manutenzioni.

I tre nuclei non sono intercambiabili e non si coprono a vicenda. Il primo nasce dal D.M. 37/2008 e riguarda l’installazione; gli altri due nascono dal D.P.R. 74/2013 e riguardano la vita dell’impianto dopo l’installazione.

Chi riceve i documenti ha un criterio rapido per capire se il fascicolo è completo: la dichiarazione dev’essere firmata dall’impresa che ha eseguito i lavori, il libretto deve riportare i dati del generatore appena installato.

Quando è obbligatoria la Dichiarazione di Conformità della caldaia?

La Dichiarazione di Conformità della caldaia è dovuta perché la sostituzione del generatore di calore è un intervento sull’impianto termico, che rientra nella lettera c) dell’articolo 1 del decreto. Non si tratta di sostituire un componente con uno equivalente: cambiano potenza, tecnologia di combustione e quasi sempre i raccordi, quindi l’intervento è manutenzione straordinaria e non manutenzione ordinaria. Il confine tra le due categorie, che è il vero discrimine, è ricostruito nella guida su manutenzione ordinaria o straordinaria.

L’ordine dei fattori conta: le verifiche vengono prima della firma, non dopo. Una dichiarazione firmata in anticipo, “tanto poi le facciamo”, attesta qualcosa che al momento della firma non è ancora stato accertato.

Un intervento su una caldaia a gas tocca spesso due piani insieme. Il generatore e il circuito di riscaldamento stanno nella lettera c); le tubazioni interne di adduzione del gas e i raccordi, se li si modifica, stanno nella lettera e). Se l’impresa è abilitata per entrambe le tipologie può descriverle in un’unica dichiarazione con sezioni separate, oppure emetterne due. Quello che non può accadere è che una parte modificata resti senza dichiarazione. Il perimetro dell’impianto termico nel suo complesso — generatore, distribuzione, terminali — è approfondito nella guida sulla DiCo dell’impianto termico e di riscaldamento.

Chi rilascia la DiCo della caldaia e chi deve conservarla?

La rilascia l’impresa installatrice abilitata che ha eseguito materialmente i lavori, e la consegna al committente. Non la firma il produttore della caldaia, che risponde del prodotto e non dell’installazione; non la firma il manutentore chiamato anni dopo; non la firma il proprietario. La dichiarazione lega chi ha fatto il lavoro a ciò che ha fatto.

L’originale resta al committente, che lo conserva insieme agli allegati. Gli allegati, però, non hanno tutti la stessa fonte. L’articolo 7, comma 1 rende parte integrante della dichiarazione la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto di cui all’articolo 5; quando il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa, il comma 2 prevede al suo posto l’elaborato tecnico, cioè almeno lo schema dell’impianto realizzato. La copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa non è invece nominata dall’articolo 7: discende dal modello dell’Allegato I, che la prevede tra gli allegati. La checklist degli allegati serve proprio a non consegnare un documento monco.

Da lì partono due adempimenti ulteriori, che seguono strade diverse. Il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione senza gli allegati (articolo 8, comma 3); se non lo fa, il comma 5 consente la sospensione della fornitura previo congruo avviso. L’impresa, quando l’intervento configura il rifacimento o l’installazione di un nuovo impianto in un edificio già agibile, deposita dichiarazione e progetto allo sportello unico per l’edilizia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (articolo 11, comma 1): è una condizione che va valutata sul caso concreto, perché non ogni sostituzione di generatore vi rientra. Tempi, destinatari e copie sono raccolti nella guida sugli adempimenti di fine lavori.

Quando serve il progetto del professionista per la caldaia?

Per l’impianto termico la soglia non è la potenza della caldaia in sé. L’articolo 5, comma 2, lettera f) impone il progetto firmato da un professionista iscritto all’albo per gli impianti della lettera c) dotati di canne fumarie collettive ramificate, oltre che per gli impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.

Per la parte gas provvede la lettera g): il progetto serve per gli impianti di distribuzione e utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate. Le due condizioni sono alternative, ed è il dettaglio che conta in condominio: la canna fumaria collettiva ramificata fa scattare l’obbligo a prescindere dalla soglia dei 50 kW, anche per un generatore domestico che vi resta molto al di sotto.

Che differenza c’è tra la DiCo e il libretto di impianto?

La differenza è temporale. La Dichiarazione di Conformità fotografa l’installazione nel momento in cui viene completata; il libretto di impianto è un documento che continua a scriversi negli anni. Il primo si emette una volta e non si aggiorna; il secondo si aggiorna a ogni intervento.

Il libretto raccoglie i dati tecnici del generatore e dell’impianto e lo storico dei controlli di efficienza energetica e delle manutenzioni. È stato istituito dal D.P.R. 74/2013, il regolamento che disciplina esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici; i modelli nazionali del libretto e dei rapporti di controllo sono stati definiti dal D.M. 10 febbraio 2014.

A compilarlo la prima volta è l’impresa installatrice, all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, inserendo i dati tecnici dell’apparecchio e l’esito della prima verifica. Se l’impianto ha già un libretto, non se ne apre un altro: si aggiorna quello esistente, perché la storia dell’impianto deve restare continua anche quando cambia la caldaia. Da quel momento il documento resta al proprietario o all’utilizzatore, che lo mette a disposizione del manutentore a ogni intervento successivo: è il manutentore ad aggiornarlo nel tempo, a ogni manutenzione o controllo di efficienza energetica.

Va aggiunto un avvertimento che riguarda soprattutto chi lavora su più territori: in molte Regioni il libretto va anche caricato nel catasto regionale degli impianti termici. Modalità, tempi e soggetto obbligato non sono uniformi a livello nazionale, perché la materia è di competenza regionale: il riferimento corretto è il catasto della Regione in cui si trova l’impianto, non una regola generale valida ovunque.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica sostituisce la DiCo?

No, e la confusione tra i due documenti è tra le più frequenti in assoluto. Il rapporto di controllo di efficienza energetica riguarda l’esercizio dell’impianto: misura come il generatore sta lavorando, con l’analisi dei prodotti della combustione, e confluisce nel libretto. La Dichiarazione di Conformità riguarda l’installazione: attesta che quell’impianto è stato realizzato a regola d’arte.

Cambia anche chi lo redige: il rapporto lo compila chi esegue il controllo. Il primo accompagna la messa in servizio del generatore appena installato; quelli successivi seguono le periodicità del D.P.R. 74/2013 e li redige il manutentore incaricato, che ne riporta gli esiti nel libretto.

Ne discende una conseguenza pratica: il D.P.R. 74/2013 non si cita tra le norme tecniche applicate nella dichiarazione. Disciplina l’esercizio dell’impianto, non la sua realizzazione, e in quel quadro dell’Allegato I vanno le sigle che hanno guidato il lavoro in cantiere.

Per chi riceve i documenti la distinzione si traduce in una regola sola: se manca la dichiarazione, non c’è rapporto di efficienza che la surroghi.

Quali norme si citano nella DiCo di una sostituzione caldaia?

Il quadro delle norme tecniche applicate va compilato con le sigle effettivamente seguite nell’intervento, non con un elenco copiato da un fac-simile: citare una norma significa dichiararla applicata, quindi estendere ciò che si sta attestando. Per una sostituzione di caldaia a gas i riferimenti tipici sono tre.

  • La UNI 7129 (serie) per la parte di impianto a gas domestico alimentato da rete di distribuzione: progettazione, installazione e messa in servizio, fino a 35 kW. Copre dimensionamento e posa delle tubazioni, aerazione e ventilazione dei locali, scarico dei prodotti della combustione e gestione della condensa.
  • La UNI 11528 per gli impianti a gas di portata termica superiore ai limiti della serie precedente, tipicamente bruciatori e gruppi termici di taglia maggiore.
  • La UNI 10845 quando si è verificata o risanata la canna fumaria asservita all’apparecchio a gas.

Se l’intervento ha comportato la verifica o il ripristino della tenuta di un impianto già esistente — la riattivazione dopo un periodo di inattività, ma anche il controllo della tenuta dopo una modifica all’impianto interno, che è esattamente ciò che accade quando si rifanno i raccordi del gas per il nuovo generatore — il riferimento è la UNI 11137, che non riguarda la prima installazione ma la verifica e il ripristino della tenuta degli impianti interni a gas.

Serve la prova di tenuta dell’impianto a gas prima di firmare?

Sì, e viene prima della messa in servizio. La prova di tenuta accerta che l’impianto interno non presenti perdite: è la verifica che, più di ogni altra, giustifica la sequenza imposta dall’articolo 7, per cui la firma arriva dopo i controlli. Un impianto che non supera la prova non si mette in servizio finché il difetto non è stato eliminato e la verifica non è stata ripetuta con esito positivo.

L’esito va registrato e conservato insieme alla dichiarazione: è ciò che, a distanza di tempo, dimostra che la verifica è stata eseguita e non semplicemente dichiarata. Il flusso completo dei riscontri a corredo della dichiarazione degli impianti a gas, allegato tecnico compreso, è nella guida sulla DiCo dell’impianto gas; l’elenco delle prove per tipologia di impianto è invece in cosa verificare prima di firmare la DiCo.

Accanto alla tenuta, la sostituzione di un generatore a gas impone di verificare l’aerazione e la ventilazione del locale in rapporto al tipo di apparecchio installato. È una condizione di sicurezza diretta: una combustione senza aria adeguata espone al rischio di monossido di carbonio, e la responsabilità ricade su chi ha messo in servizio l’impianto.

La caldaia a condensazione si può collegare al vecchio camino?

Non prima di averlo verificato. Una caldaia a condensazione produce fumi a bassa temperatura e ad alta umidità, mentre un camino in muratura realizzato per un generatore tradizionale è stato pensato per fumi caldi e secchi: il collegamento diretto, senza accertamenti, è una scorciatoia che si paga.

La verifica dell’idoneità e l’eventuale risanamento delle canne fumarie asservite ad apparecchi a gas seguono la UNI 10845. Se l’esito è negativo, il camino va risanato — tipicamente con un intubamento in materiale compatibile con la condensa — e sia la verifica sia il risanamento vanno documentati. Quella documentazione non è un accessorio: lo scarico dei fumi è parte dell’impianto che si sta dichiarando conforme.

Ne segue un controllo di coerenza utile a chi ha ricevuto i documenti: se è stata installata una caldaia a condensazione su un camino preesistente, nel fascicolo deve comparire traccia della verifica del sistema di evacuazione dei fumi. Se non c’è, conviene chiederne conto all’impresa subito.

Cosa fare se dopo la sostituzione la Dichiarazione di Conformità manca?

La prima cosa da fare è chiederla all’impresa che ha eseguito i lavori: se l’intervento è recente, non si tratta di produrre un certificato nuovo ma di consegnare un documento che avrebbe già dovuto essere agli atti. È un obbligo dell’articolo 7, e il suo inadempimento è sanzionato dall’articolo 15.

Il caso diverso è quello dell’impianto datato, realizzato prima del 27 marzo 2008 e privo della dichiarazione originale, per il quale l’articolo 7, comma 6 ammette la Dichiarazione di Rispondenza, resa in esito a sopralluogo e accertamenti da un professionista iscritto all’albo con almeno cinque anni di esercizio nel settore impiantistico. Non è un’alternativa a disposizione di chi ha fatto i lavori oggi e non vuole emettere la dichiarazione: la differenza tra i due strumenti, e i limiti del secondo, sono spiegati in DiCo o DiRi.

Vale la pena ricordare perché il documento conta anche quando nessuno lo chiede. L’articolo 9 subordina il rilascio del certificato di agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità degli impianti; l’articolo 8, comma 5 consente al distributore di sospendere la fornitura se la copia non arriva nei termini. Sono i due momenti in cui una mancanza documentale, rimasta silente per anni, diventa improvvisamente un problema.

Riassumendo il criterio operativo: la sostituzione della caldaia chiude con una dichiarazione emessa dall’impresa abilitata dopo le verifiche, non prima; il libretto di impianto lo apre o lo aggiorna la stessa impresa alla prima messa in servizio e resta poi a chi l’impianto lo usa; l’apparecchio nuovo va collegato a uno scarico fumi verificato; le norme si citano nell’edizione realmente applicata. Chi emette e chi riceve guardano lo stesso fascicolo da due lati, ma i pezzi che devono trovarci dentro sono gli stessi.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

Norme di riferimento

FAQ

Domande frequenti

Sì. La sostituzione del generatore è un intervento sull'impianto termico della lettera c) dell'articolo 1 del D.M. 37/2008: al termine dei lavori l'impresa installatrice abilitata rilascia al committente la Dichiarazione di Conformità sul modello dell'Allegato I. Il libretto di impianto è un documento distinto e non la sostituisce.

No. Il libretto registra i dati del generatore, i controlli di efficienza energetica e le manutenzioni lungo la vita dell'impianto; la Dichiarazione di Conformità attesta che l'installazione è stata eseguita a regola d'arte ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008. Sono due adempimenti diversi e vanno entrambi assolti: la DiCo alla fine dei lavori, il libretto alla prima messa in servizio e poi nel tempo.

No, non ha una scadenza. Resta il documento che attesta i lavori eseguiti in quel momento e continua a valere finché l'impianto non viene modificato. Un intervento successivo di manutenzione straordinaria, rifacimento o ampliamento genera però una propria dichiarazione, che si affianca alla precedente.

Non prima di averne verificato l'idoneità. I fumi della condensazione sono freddi e umidi, e un camino in muratura pensato per fumi caldi e secchi può non essere adatto. La UNI 10845 fissa i criteri per la verifica e l'eventuale risanamento delle canne fumarie asservite ad apparecchi a gas: se l'esito è negativo, il camino va risanato, tipicamente con un intubamento in materiale compatibile, prima del collegamento.

La prova di tenuta va eseguita prima della messa in servizio e ne va registrato l'esito. Per gli impianti a gas domestici alimentati da rete il riferimento è la serie UNI 7129, che comprende messa in servizio e prova di tenuta; per gli impianti di portata termica superiore ai suoi limiti si applica la UNI 11528. Sulla verifica e sul ripristino della tenuta di impianti già esistenti o riattivati interviene invece la UNI 11137.

Il committente. L'articolo 8, comma 3 del D.M. 37/2008 gli impone di consegnare al distributore o al venditore, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura, copia della dichiarazione senza gli allegati obbligatori. Se la dichiarazione non viene prodotta entro il termine, il comma 5 consente al fornitore di sospendere la fornitura previo congruo avviso.

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