Indice 8 sezioni
- Cos’è la DiCo di un impianto a gas
- Chi può emetterla: l’abilitazione lettera “e”
- Gli allegati obbligatori della DiCo gas
- Le norme tecniche da citare nel quadro dell’Allegato I
- GPL o metano: cambia la norma, non la DiCo
- La prova di tenuta tra i riscontri a corredo
- Documenti e flusso fino al deposito
- In sintesi
Sull’impianto a gas non basta che tutto funzioni: a fine lavori serve la dichiarazione di conformità dell’impianto gas, lo stesso documento previsto per gli altri impianti dal D.M. 37/2008, con alcune specificità che pesano proprio qui. È la prova che la rete è stata realizzata a regola d’arte ed è il documento che il committente userà per l’attivazione della fornitura.
Questa guida segue il filo pratico: chi può firmarla, quali allegati la accompagnano, quali norme citare e che ruolo ha la prova di tenuta. Le regole di dettaglio delle norme tecniche restano nelle schede dedicate; qui interessa mettere insieme un documento completo, che regga in caso di controllo.
Cos’è la DiCo di un impianto a gas
L’impianto a gas (distribuzione e utilizzazione del gas combustibile, dal punto di consegna agli apparecchi) rientra nella lettera “e” dell’articolo 1 del D.M. 37/2008. La sua dichiarazione di conformità non è un modello a parte: è la stessa DiCo, redatta sul modello dell’Allegato I, che si emette per ogni impianto del decreto. Cambia il contenuto tecnico, non la struttura del documento.
Ciò che la rende particolare è la pericolosità del gas: ventilazione dei locali, scarico dei prodotti della combustione e prova di tenuta sono parte integrante di un lavoro a regola d’arte. La definizione completa del termine è nel glossario, alla voce impianto gas: qui ci concentriamo sui tre nodi che riguardano la DiCo: allegati, quadro norme e prova di tenuta a corredo.
Chi può emetterla: l’abilitazione lettera “e”
La DiCo dell’impianto gas può essere rilasciata solo da un’impresa installatrice abilitata per la lettera “e” del D.M. 37/2008, tramite il proprio responsabile tecnico. È una delle abilitazioni più sensibili: un lavoro anche eseguito bene, ma da chi non ha l’abilitazione giusta, dà una dichiarazione non utilizzabile.
Attenzione al caso misto, frequente in cantiere: sostituire una caldaia toccando le tubazioni del gas significa intervenire sia sull’impianto termico (lettera “c”) sia su quello a gas (lettera “e”). Per quel caso specifico, con il relativo intreccio di documenti, vedi sostituzione caldaia: documenti, DiCo e libretto.
Gli allegati obbligatori della DiCo gas
La dichiarazione da sola non basta: i suoi allegati fanno parte integrante della DiCo (art. 7 del D.M. 37/2008). Per l’impianto a gas, in pratica:
- la relazione con la tipologia dei materiali impiegati (tubazioni, raccordi, valvole, sistemi di sicurezza);
- il progetto quando è dovuto secondo l’art. 5, oppure lo schema dell’impianto realizzato se l’elaborato è del responsabile tecnico;
- i riferimenti a dichiarazioni o collaudi preesistenti quando l’intervento si innesta su un impianto già documentato.
Per il gas lo schema non è una formalità: deve mostrare il tracciato delle tubazioni, i punti di riduzione e regolazione, l’aerazione e la ventilazione dei locali e lo scarico dei fumi. Sono gli elementi che dicono se l’impianto è sicuro. La checklist completa degli allegati, valida per ogni tipo di impianto, è in allegati obbligatori della DiCo: la regola pratica è una sola, se lo citi nella dichiarazione, allegalo davvero.
Tenere insieme Allegato I, relazione materiali e schema, selezionando la lettera giusta e le norme pertinenti, è proprio il punto in cui si perde tempo e si dimentica qualcosa. Strumenti come DiCoFacile guidano la compilazione dell’Allegato I e mantengono gli allegati al posto giusto, riducendo il rischio che la dichiarazione esca incompleta.
Le norme tecniche da citare nel quadro dell’Allegato I
Nel quadro “norme tecniche applicate” dell’Allegato I vanno indicate le norme che hai effettivamente seguito, non un elenco copiato a memoria. Per la conformità di un impianto gas a metano alimentato da rete di distribuzione il riferimento tipico, per gli impianti domestici e similari, è la serie UNI 7129; oltre una certa portata termica (orientativamente attorno ai 35 kW, da verificare sull’edizione vigente) si entra nel campo della UNI 11528, tipica delle centrali termiche.
Il motore giuridico, per il gas, è la Legge 1083/1971: chi realizza l’impianto secondo le norme UNI vigenti beneficia della presunzione di sicurezza, in linea con la logica dell’art. 6 del D.M. 37/2008. Citare la norma giusta non è burocrazia, è ciò che trasforma il lavoro in un impianto presunto sicuro.
GPL o metano: cambia la norma, non la DiCo
Il principio della dichiarazione e degli allegati è identico per metano e GPL: quello che cambia è quale norma UNI citare, perché i due gas hanno densità diversa e si comportano in modo diverso. Per il metano da rete il riferimento è la serie UNI 7129; per il GPL non alimentato da rete (serbatoio o bombole) il riferimento è la UNI 7131.
La struttura della DiCo, gli allegati e il flusso a fine lavori restano gli stessi. Per capire quale norma indicare nel quadro tecnico a seconda del gas trovi il dettaglio in impianto GPL o metano: quale norma citare.
La prova di tenuta tra i riscontri a corredo
Prima della messa in servizio, sull’impianto interno va eseguita la prova di tenuta: si mette in pressione la rete con un fluido idoneo e si verifica che la pressione resti stabile per il tempo previsto. È un passaggio obbligatorio. Firmare la DiCo senza averla fatta significa dichiarare conforme un impianto che non è stato verificato, e per il gas è un rischio che ricade direttamente sulla sicurezza delle persone.
L’esito positivo della prova è un riscontro a corredo della dichiarazione: non sostituisce la DiCo, ma la sostiene in caso di accertamento, perché dà atto che la rete è stata controllata prima dell’uso. La definizione del termine è alla voce prova di tenuta dell’impianto gas; procedura, pressioni e tempi dipendono dalla norma tecnica applicabile e sono materia delle schede di /norme/gas, non di questo articolo.
Documenti e flusso fino al deposito
Messi in fila, gli adempimenti a fine lavori per l’impianto gas sono questi:
- verifiche e prova di tenuta con esito documentato;
- compilazione della DiCo sull’Allegato I, con i suoi allegati;
- consegna al committente della dichiarazione completa (art. 8: tra gli obblighi del committente c’è quello di consegnare copia della DiCo al distributore entro 30 giorni dall’allacciamento della nuova fornitura, e nei casi di variazione della portata termica del gas);
- eventuale deposito allo Sportello Unico del Comune (art. 11), dove previsto, e ruolo della DiCo nell’agibilità dell’immobile.
Per il gas la DiCo è anche ciò che il distributore richiede per attivare la fornitura: senza dichiarazione di conformità l’utenza non viene attivata. Se l’impianto comprende un generatore (una caldaia), ricorda che il libretto di impianto è un documento distinto dalla DiCo, da compilare a parte. Per i termini e i casi in cui il deposito è dovuto vedi deposito della DiCo al SUAP entro i termini.
In sintesi
- La DiCo dell’impianto gas è la dichiarazione sul modello Allegato I del D.M. 37/2008 per la lettera “e”: stesso documento degli altri impianti, con specificità proprie del gas.
- La rilascia solo l’impresa abilitata per la lettera “e”, tramite il responsabile tecnico.
- Allegati parte integrante: relazione materiali, progetto (art. 5) o schema dell’impianto realizzato, riferimenti a documentazione preesistente.
- Nel quadro norme cita le UNI effettivamente seguite (serie UNI 7129 per il metano da rete, UNI 7131 per il GPL), verificando l’edizione vigente sulla scheda /norme/gas.
- La prova di tenuta è obbligatoria prima della messa in servizio: il suo esito positivo è un riscontro a corredo della DiCo.
- A fine lavori: verifiche, DiCo completa, consegna al committente ed eventuale deposito. Gestire l’Allegato I e i riscontri in modo guidato, con strumenti come DiCoFacile, aiuta a chiudere il cantiere senza dimenticare un allegato.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.