Indice 7 sezioni
- Cosa intende il D.M. 37/2008 per “impianto di riscaldamento”
- Quando serve la DiCo dell’impianto di riscaldamento
- Quando è “solo caldaia” e quando coinvolge tutto l’impianto
- La conformità dell’impianto termico con caldaia e scarico fumi
- Quale progetto e chi firma per l’impianto termico
- Norme da citare e documenti a fine lavori
- In sintesi
La Dichiarazione di Conformità dell’impianto di riscaldamento è uno dei casi che genera più dubbi in cantiere, perché l’impianto termico non è un singolo apparecchio: è un insieme. Quando si parla di “DiCo della caldaia” si pensa spesso al solo generatore, ma il D.M. 37/2008 guarda all’impianto nel suo complesso (generatore, rete di distribuzione e terminali) e l’obbligo della dichiarazione si misura su quello.
Questa guida fa da pagina-ombrello: spiega cosa intende il decreto per impianto di riscaldamento, quando la DiCo è davvero dovuta, quando l’intervento è “solo caldaia” e quando coinvolge tutto l’impianto, e quali documenti restano da produrre a fine lavori. I casi specifici (caldaia, pompa di calore, pellet) hanno i loro articoli dedicati: qui il filo conduttore è la dichiarazione e il suo perimetro.
Cosa intende il D.M. 37/2008 per “impianto di riscaldamento”
L’impianto termico rientra nella lettera c) dell’articolo 1 del D.M. 37/2008, che raggruppa gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e la ventilazione dei locali. La definizione completa, con il rapporto fra DiCo e libretto, è nel glossario, voce impianto di climatizzazione e riscaldamento; l’inquadramento del decreto è all’ art. 1, Ambito di applicazione.
Generatore, distribuzione, terminali: le tre parti dell’impianto
Ai fini della dichiarazione, l’impianto di riscaldamento è composto da tre parti che lavorano insieme:
- il generatore (caldaia, pompa di calore, generatore a biomassa);
- la rete di distribuzione (tubazioni, collettori, circolatori);
- i terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori).
È questo insieme che la DiCo certifica come eseguito a regola d’arte, non il solo apparecchio. Per questo il perimetro della dichiarazione dipende da quanto del sistema hai effettivamente toccato.
Lettera c) e confine con gas ed elettrico
L’impianto termico vive raramente da solo. Una caldaia a gas tira dentro anche l’impianto a gas, che il decreto classifica alla lettera e) (art. 1, comma 2). Una pompa di calore richiede una linea elettrica dedicata, che è materia della lettera a), l’elettrico. Il riscaldamento resta nella lettera c), ma l’intervento può coinvolgere più categorie contemporaneamente: è il punto da cui dipende quante dichiarazioni servono, come vedremo più avanti.
Quando serve la DiCo dell’impianto di riscaldamento
La Dichiarazione di Conformità è dovuta quando l’impianto viene installato, trasformato o ampliato (art. 7 del D.M. 37/2008). Non è un adempimento legato ai kW dell’apparecchio o all’entità apparente del lavoro: scatta quando si incide sull’impianto in modo sostanziale.
Nuovo impianto, trasformazione, ampliamento
I casi in cui la DiCo va emessa al termine dei lavori sono, in pratica:
- nuovo impianto in un’unità di nuova costruzione o mai dotata di riscaldamento;
- trasformazione, cioè cambio della tecnologia o della logica dell’impianto, per esempio il passaggio da caldaia a pompa di calore;
- ampliamento, come l’aggiunta di nuovi terminali o di un circuito;
- rifacimento della rete di distribuzione.
Quando l’intervento è solo manutenzione
Non tutti i lavori sull’impianto termico fanno scattare l’obbligo. La manutenzione ordinaria (la sostituzione di un componente con uno equivalente, senza modificare le caratteristiche dell’impianto) non richiede una nuova dichiarazione. La linea di confine è la stessa di tutti gli altri impianti: conta se cambiano le caratteristiche dell’impianto, non quanto sembra impegnativo il lavoro. Nel dubbio vale la regola del cambiamento delle caratteristiche, non l’entità apparente dell’intervento.
Quando è “solo caldaia” e quando coinvolge tutto l’impianto
Il dubbio più frequente è proprio questo: ho cambiato la caldaia, devo certificare tutto l’impianto? Dipende da quanto del sistema l’intervento ha toccato.
Sostituzione del solo generatore
Se sostituisci la caldaia lasciando inalterata la rete e i terminali, la DiCo riguarda l’intervento eseguito sul generatore (con la compatibilità tecnica verso l’impianto preesistente che l’art. 7 richiede di indicare). È il caso più comune e ha un suo percorso dedicato, documenti e libretto compresi: il dettaglio è in sostituzione caldaia: documenti, DiCo e libretto. Qui ci interessa solo la mappa d’insieme, non riscriverlo.
Quando l’intervento estende l’impianto o cambia tecnologia
Quando l’intervento va oltre il generatore (nuovi terminali, rifacimento della distribuzione, cambio di tecnologia) il perimetro della DiCo si allarga. Il passaggio a una pompa di calore porta con sé la parte elettrica e, di norma, gli adempimenti F-Gas: vedi pompa di calore: documenti, DiCo e incentivi. Il passaggio a una biomassa o a una stufa a pellet ha le sue verifiche e i suoi documenti: vedi stufa a pellet: cosa verificare e documentare.
La conformità dell’impianto termico con caldaia e scarico fumi
Quando il generatore è una caldaia a gas, l’intervento intreccia tre piani: l’impianto termico (lettera c), l’impianto a gas interno (lettera e) e lo scarico dei fumi. Sono aspetti distinti ma collegati, e nessuno dei tre può essere lasciato indietro nella documentazione di fine lavori.
Due nodi ricorrono in cantiere: l’idoneità della canna fumaria, soprattutto con le caldaie a condensazione (che richiedono materiali compatibili con le condense acide), e la corretta evacuazione dei prodotti della combustione. Il dettaglio operativo per la caldaia è, di nuovo, in sostituzione caldaia: documenti, DiCo e libretto.
Sul piano delle norme, per gli impianti a gas il riferimento tipico è la serie UNI 7129 per le taglie domestiche e la UNI 11528 per le portate maggiori; per il risanamento delle canne fumarie esiste la UNI 10845 e per il dimensionamento dei camini la serie UNI EN 13384. Sono citazioni orientative: le sigle, gli ambiti e le edizioni vigenti vanno verificati nelle schede del cluster riscaldamento e clima, non fissati a memoria in dichiarazione.
Quale progetto e chi firma per l’impianto termico
Per l’impianto di riscaldamento il progetto è sempre dovuto: l’art. 5 del D.M. 37/2008 prevede che per installazione, trasformazione e ampliamento sia redatto un progetto. Le soglie dell’articolo non dicono “se” serve il progetto, ma chi lo firma:
- nei casi previsti dall’art. 5, comma 2, il progetto è firmato da un professionista iscritto all’albo;
- negli altri casi può redigerlo il responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e l’elaborato è almeno lo schema dell’impianto realizzato.
Per la lettera c) la firma del professionista entra in gioco, in linea generale, per gli impianti con canne fumarie collettive ramificate e per la climatizzazione oltre una certa potenzialità frigorifera. I valori esatti e i casi particolari sono trattati in quando serve il progetto dell’impianto e nel testo dell’ art. 5, Progettazione degli impianti: verifica lì, non andare a memoria sulle soglie.
Norme da citare e documenti a fine lavori
Chiuso il cantiere, la parte documentale è dove si concentrano gli errori formali. Conviene tenerla in ordine fin dall’inizio.
Il quadro “norme tecniche applicate”
Nell’Allegato I c’è il quadro delle norme tecniche applicate. Va compilato con le norme che hai effettivamente seguito per l’intervento eseguito, niente elenchi copia-incolla. Per l’impianto termico significa scegliere le norme pertinenti al lavoro (gas, scarico fumi, eventuale parte elettrica) e citarle nell’edizione vigente al momento dei lavori. Il metodo generale di scelta delle sigle è proprio il punto in cui un’app come DiCoFacile aiuta: propone le norme del cluster riscaldamento già associate al tipo di intervento e guida la compilazione dell’Allegato I, riducendo il rischio di una dichiarazione monca quando l’impianto tocca più lettere.
DiCo, allegati e libretto: documenti distinti
A fine lavori, per un impianto di riscaldamento, restano sul tavolo documenti diversi che è facile confondere:
- la DiCo sul modello dell’Allegato I, con i suoi allegati obbligatori (relazione sui materiali e progetto o schema dell’impianto realizzato);
- il libretto di impianto (D.P.R. 74/2013, modelli approvati dal D.M. 10 febbraio 2014), documento distinto dalla DiCo, da compilare alla prima messa in servizio per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (vedi glossario, voce libretto di impianto);
- l’eventuale documentazione sullo scarico dei fumi e, per le pompe di calore, la documentazione F-Gas (trattata nell’articolo dedicato).
Le verifiche di sicurezza e funzionalità vanno fatte e annotate prima di firmare: firmare senza averle eseguite significa dichiarare il falso. Il dettaglio per tipo d’impianto è in cosa verificare prima di firmare la DiCo.
In sintesi
- Per il D.M. 37/2008 l’impianto di riscaldamento è generatore + distribuzione + terminali (lettera c): la DiCo guarda all’insieme, non al solo apparecchio.
- La dichiarazione serve per nuovo impianto, trasformazione e ampliamento; non per la manutenzione ordinaria (sostituzione equivalente).
- L’intervento “solo caldaia” è diverso dall’intervento su tutto l’impianto: cambia il perimetro della DiCo e i documenti da produrre.
- Quando si toccano più categorie (c + e + a) può servire più di una DiCo, secondo le abilitazioni di chi firma.
- Il progetto è sempre dovuto: le soglie dell’art. 5 stabiliscono chi lo firma (professionista o responsabile tecnico), non se serve.
- A fine lavori: DiCo + allegati + libretto di impianto, citando nel quadro norme solo ciò che hai davvero applicato. Tenere tutto insieme è la parte in cui uno strumento guidato come DiCoFacile fa risparmiare tempo ed errori.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.