Attualità e incentivi

Pompa di calore: documenti per gli incentivi

DiCo, F-Gas e documentazione per gli incentivi dopo una pompa di calore: cosa serve, chi la produce e perché una DiCo incompleta blocca tutto.

6 min di lettura
Indice 6 sezioni
  1. La pompa di calore tocca termico ed elettrico
  2. La DiCo e la doppia competenza
  3. Il patentino F-Gas: quando serve
  4. La documentazione richiesta dagli incentivi
  5. Perché una DiCo incompleta blocca l’incentivo
  6. In sintesi

Installare una pompa di calore è uno degli interventi più richiesti oggi: il mercato degli incentivi per l’efficientamento energetico spinge committenti e installatori verso questa tecnologia. Ma la documentazione da produrre è più articolata di una semplice caldaia: tocca due impianti, due abilitazioni e una certificazione specifica per i gas refrigeranti.

Se arrivi a fine lavori senza DiCo completa, il dossier per l’incentivo si blocca. Questa guida ti mostra i documenti che servono, in che ordine e perché ogni pezzo è indispensabile.

La pompa di calore tocca termico ed elettrico

La pompa di calore è un generatore di calore che trasferisce energia termica tra ambienti a temperature diverse sfruttando un circuito frigorifero e un compressore alimentato elettricamente. Dal punto di vista degli impianti che coinvolge, l’installazione di una pompa di calore aria-acqua tipicamente riguarda:

  • l’impianto termico (lettera C del D.M. 37/2008): distribuzione del calore all’interno dell’edificio, circuito idraulico, vaso d’espansione, sistemi di sicurezza;
  • l’impianto elettrico (lettera A): linea dedicata all’unità esterna, quadro o sezionatore, messa a terra.

Se l’impresa installa entrambe le parti, deve essere abilitata per entrambe le lettere, o coordinare due imprese specializzate. Non è possibile emettere una sola DiCo per ciò che ricade fuori dalla propria abilitazione.

La DiCo e la doppia competenza

L’obbligo di Dichiarazione di Conformità (DiCo) è previsto dall’articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per ogni impianto installato, trasformato o ampliato. Per una pompa di calore:

  • la DiCo termica copre l’impianto della lettera C: generatore, circuito idraulico, scarico condensa, eventuali sistemi di sicurezza;
  • la DiCo elettrica copre la parte di lettera A: alimentazione dedicata, messa a terra, protezioni.

Se sei abilitato per entrambe, puoi emettere due DiCo distinte, una per ciascun impianto. Se hai solo una delle due abilitazioni, la parte che non rientra nella tua lettera va a un’altra impresa, che emetterà la propria dichiarazione.

Nella DiCo termica, nel quadro delle norme tecniche applicate, citerai le norme del cluster C pertinenti all’intervento: la norma dell’impianto di riscaldamento ad acqua, le norme sulle sicurezze del circuito, eventuali riferimenti al sistema radiante o ai terminali. Le schede di dettaglio sono in /norme/riscaldamento-e-clima.

Il patentino F-Gas: quando serve

Le pompe di calore contengono gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) nel circuito frigorifero. Il DPR 146/2018, che attua in Italia il Regolamento UE 517/2014, stabilisce che le operazioni sul circuito con gas fluorurati (installazione, manutenzione, riparazione, smantellamento) possono essere eseguite solo da imprese e operatori certificati F-Gas.

La certificazione F-Gas non è la DiCo del D.M. 37/2008: sono due adempimenti distinti. La DiCo attesta la regola dell’arte dell’installazione dell’impianto; la certificazione F-Gas abilita a intervenire sul circuito frigorifero e a gestire il refrigerante.

In pratica:

  • Se installi una pompa di calore e intervieni sul circuito frigorifero (carica, collegamento del circuito), occorre la certificazione F-Gas dell’impresa e dell’operatore.
  • Il DPR 146/2018 non si cita tra le norme tecniche della DiCo: disciplina la certificazione del personale e la gestione del refrigerante, non la regola dell’arte dell’installazione dell’impianto.
  • I registri F-Gas vanno tenuti separati dalla DiCo: sono adempimenti propri della normativa sui gas fluorurati.

La documentazione richiesta dagli incentivi

Gli incentivi per la sostituzione del generatore con pompa di calore (a titolo orientativo: detrazioni fiscali sull’efficientamento energetico, Conto Termico) richiedono in genere una documentazione articolata. I contenuti esatti variano in funzione del tipo di incentivo, della normativa aggiornata e delle richieste dell’ente erogatore: verifica sempre i requisiti specifici al momento della presentazione della domanda.

In via orientativa, i documenti tipicamente richiesti sono:

  • DiCo dell’impianto termico (lettera C): attesta la corretta installazione della pompa di calore e del circuito idraulico;
  • DiCo dell’impianto elettrico (lettera A), se la linea dedicata rientra nell’intervento;
  • Libretto di impianto: i dati tecnici della pompa di calore (potenza, COP, EER, refrigerante, numero di matricola) vanno registrati nel libretto. È un documento distinto dalla DiCo, ma spesso richiesto dagli enti incentivanti come prova della tipologia del generatore installato;
  • Asseverazione tecnica o APE (attestato di prestazione energetica) post-intervento: dipende dal tipo di incentivo;
  • Documentazione F-Gas: certificazione dell’impresa, libretto dell’apparecchio, eventuale registro del refrigerante, richiesta quando è presente un circuito con gas fluorurati.

Perché una DiCo incompleta blocca l’incentivo

Un dossier per l’incentivo che arriva senza DiCo (o con una DiCo monca di allegati) viene tipicamente sospeso o respinto dall’ente istruttore. Il motivo è semplice: la DiCo è la prova documentale che l’impianto è stato installato a regola d’arte da un’impresa abilitata. Senza di essa, l’ente non può verificare la conformità dell’intervento.

Gli errori più frequenti che bloccano l’incentivo:

  • DiCo solo per una parte dell’impianto (solo termica, senza quella elettrica o viceversa), quando entrambe rientravano nell’intervento.
  • Allegati mancanti: schema dell’impianto realizzato o relazione sui materiali assenti dalla DiCo termica o elettrica.
  • Norme tecniche non citate o errate nel quadro della DiCo.
  • Libretto di impianto non compilato o non aggiornato con i dati del nuovo generatore.

Una DiCo incompleta blocca il saldo dei lavori (il committente non ottiene il rimborso o il beneficio fiscale) e crea un problema documentale che si trascina nel tempo: detrazioni, eventuali vendite dell’immobile, o interventi futuri sullo stesso impianto.

In sintesi

  • L’installazione di una pompa di calore coinvolge l’impianto termico (lettera C) e spesso quello elettrico (lettera A): servono due DiCo distinte se l’intervento copre entrambe le parti.
  • Il patentino F-Gas è obbligatorio per chi interviene sul circuito frigorifero; la documentazione F-Gas viaggia separata dalla DiCo del D.M. 37/2008.
  • Il libretto di impianto va aggiornato con i dati della pompa di calore: è un documento distinto dalla DiCo e spesso richiesto dagli incentivi.
  • Una DiCo incompleta o priva di allegati blocca il dossier dell’incentivo e il saldo dei lavori: controlla ogni documento prima di consegnarlo.
  • Le schede delle norme del cluster termico sono in /norme/riscaldamento-e-clima.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico. I requisiti degli incentivi variano: verifica sempre le condizioni aggiornate dell’ente erogatore.

FAQ

Domande frequenti

Sì, quando l'intervento copre entrambi gli impianti. La pompa di calore tocca l'impianto termico (lettera C del DM 37/2008) e spesso quello elettrico (lettera A) dell'unità esterna: se installi entrambe le parti servono due Dichiarazioni di Conformità distinte. Chi è abilitato a una sola lettera affida l'altra parte a un'impresa abilitata, che emette la propria DiCo.

Sì, per intervenire sul circuito frigorifero. La pompa di calore contiene gas fluorurati a effetto serra: il DPR 146/2018, che attua il Regolamento UE 517/2014, consente carica, collegamento e manutenzione del circuito solo a imprese e operatori certificati F-Gas. È un adempimento distinto dalla Dichiarazione di Conformità del DM 37/2008, che attesta la regola d'arte dell'installazione.

No, sono documenti distinti e tutti e due dovuti. La Dichiarazione di Conformità del DM 37/2008 attesta che la pompa di calore è installata a regola d'arte; il libretto di impianto, previsto dal DPR 74/2013, registra i dati tecnici del generatore e accompagna l'impianto nell'esercizio. Gli incentivi richiedono spesso entrambi, ma uno non vale per l'altro.

Rischi che il dossier dell'incentivo venga sospeso o respinto. La Dichiarazione di Conformità del DM 37/2008 è la prova che la pompa di calore è stata installata a regola d'arte da un'impresa abilitata: senza, o con allegati e norme tecniche mancanti, l'ente non può verificare l'intervento e blocca il saldo dei lavori. Va consegnata completa prima di chiudere il cantiere.

No, non rientra tra le norme tecniche della DiCo. Il DPR 146/2018 disciplina la certificazione F-Gas del personale e la gestione del refrigerante, non la regola d'arte dell'installazione della pompa di calore: certificazione e registri viaggiano su documenti propri, separati dalla Dichiarazione di Conformità del DM 37/2008. Nella DiCo termica citi invece le norme del cluster riscaldamento pertinenti all'intervento.

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