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DiCo impianto fotovoltaico: cosa serve

La DiCo del fotovoltaico: cosa copre rispetto alla connessione, soglia 6 kW, rapporto di verifica e accumulo. La differenza tra CEI 64-8 e CEI 0-21.

7 min di lettura
Indice 8 sezioni
  1. DiCo o “certificazione” del fotovoltaico: il documento giusto
  2. Quando serve la DiCo per un impianto fotovoltaico
  3. Cosa copre la DiCo e cosa copre la connessione alla rete
  4. Soglia 6 kW e progetto: chi firma cosa
  5. I documenti del fotovoltaico a fine lavori
  6. Rapporto di verifica, contatore e messa in esercizio
  7. Cosa riportare nella DiCo del fotovoltaico
  8. In sintesi

“Mi serve la certificazione dell’impianto fotovoltaico.” È la frase con cui arrivano molti committenti, ma il documento previsto dalla legge ha un nome preciso: si chiama dichiarazione di conformità impianto fotovoltaico, la DiCo. Il fotovoltaico è a tutti gli effetti un impianto elettrico, e come ogni impianto elettrico rientra nel D.M. 37/2008. A fine lavori, quindi, non si rilascia una generica “certificazione”, ma la DiCo dell’Allegato I.

Sul fotovoltaico si fa però spesso confusione tra due cose diverse: la DiCo, che è responsabilità dell’installatore, e la pratica di connessione alla rete, che guarda al distributore. Questa guida mette in fila cosa copre la DiCo, dove finisce la sua competenza, quale ruolo ha la soglia dei 6 kW e quali documenti servono davvero quando il cantiere chiude.

DiCo o “certificazione” del fotovoltaico: il documento giusto

Chi cerca la “certificazione impianto fotovoltaico” nella quasi totalità dei casi intende la dichiarazione di conformità. La parola “certificazione” è entrata nel linguaggio comune, ma non è un atto di un ente terzo: è l’impresa installatrice che dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito l’impianto a regola d’arte.

Il fotovoltaico è un impianto elettrico (lettera “a” dell’art. 1 del D.M. 37/2008): produce e gestisce energia elettrica, con moduli, inverter, quadri, cavi e protezioni. Da qui discende l’obbligo di rilasciare la DiCo al termine dei lavori, secondo l’art. 7 del decreto. La definizione completa è nel glossario, alla voce impianto elettrico; il testo dell’articolo che istituisce la dichiarazione è in /dm-37-2008/art-7-dichiarazione-di-conformita.

Quando serve la DiCo per un impianto fotovoltaico

La DiCo del fotovoltaico è dovuta ogni volta che si realizza o si modifica l’impianto in modo sostanziale. In pratica:

  • nuovo impianto connesso in bassa tensione (residenziale, agrivoltaico, a servizio di un’attività);
  • ampliamento di potenza di un impianto esistente;
  • aggiunta di un sistema di accumulo a un fotovoltaico già installato: in questo caso la DiCo si riferisce alla parte modificata.

Non esistono eccezioni legate alla piccola potenza: anche un impianto da pochi kW su una villetta richiede la sua dichiarazione. Per il principio generale (nuovo, ampliamento, modifica) il fotovoltaico segue le stesse regole di ogni altro impianto elettrico, spiegate in Dichiarazione di conformità impianto elettrico.

Cosa copre la DiCo e cosa copre la connessione alla rete

È la distinzione che genera più equivoci. La DiCo e la pratica di connessione non sono lo stesso documento e non guardano alla stessa parte dell’impianto.

La DiCo è responsabilità dell’installatore e copre l’impianto utilizzatore a valle del punto di consegna: moduli, inverter, quadri, cablaggi, protezioni e collegamenti che hai realizzato. Il riferimento tecnico di questa parte è la CEI 64-8, la norma degli impianti elettrici in bassa tensione.

La pratica di connessione guarda invece al punto di collegamento con la rete del distributore: protezione di interfaccia, requisiti dell’inverter e dell’accumulo, rapporto di verifica e regolamento di esercizio. Qui il riferimento è la CEI 0-21, la regola tecnica per connettere gli utenti alle reti in bassa tensione. È materia che si chiude con il distributore, non con il committente.

Le due norme convivono ma non si sovrappongono: la connessione è CEI 0-21, l’impianto a valle è CEI 64-8. Per il metodo di scelta e di citazione delle sigle nel quadro norme della DiCo vedi fotovoltaico: quali norme citare nella DiCo, dove la parte connessione è trattata nel dettaglio.

Soglia 6 kW e progetto: chi firma cosa

Anche per il fotovoltaico l’elaborato tecnico accompagna sempre la DiCo. Il progetto, secondo l’art. 5 del D.M. 37/2008, è comunque dovuto: la soglia non dice “se” serve un progetto, ma a quale livello di firma sei tenuto.

  • Sotto le soglie dell’art. 5 è sufficiente l’elaborato (schema) dell’impianto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa.
  • Sopra le soglie (per gli impianti elettrici di singole unità abitative, ad esempio, oltre i 6 kW di potenza impegnata) serve il progetto firmato da un professionista iscritto all’albo.

La potenza dell’impianto incide quindi su quale allegato chiude la DiCo: schema del RT o progetto del professionista. Per il fotovoltaico la lettura esatta della soglia applicabile va verificata caso per caso: non darla per scontata in base alla sola potenza dei moduli, ma fai riferimento a soglie del progetto per l’impianto elettrico, dove i limiti dell’art. 5 sono spiegati con gli esempi.

I documenti del fotovoltaico a fine lavori

Quando il cantiere chiude, la cartella del fotovoltaico contiene più di un documento. In pratica raccogli:

  • la DiCo (Allegato I) con il quadro delle norme tecniche applicate;
  • lo schema dell’impianto realizzato;
  • la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati;
  • le attestazioni di conformità alla CEI 0-21 di inverter e accumulo, fornite dal costruttore;
  • gli esiti delle verifiche di fine lavori;
  • l’eventuale progetto del professionista, se sei sopra le soglie dell’art. 5.

Conviene tenere separati i due flussi: la DiCo, completa di allegati, va al committente; le attestazioni dei componenti e i documenti della connessione entrano nella pratica del distributore. La sequenza completa degli adempimenti di fine lavori è in adempimenti di fine lavori.

Rapporto di verifica, contatore e messa in esercizio

Tre punti che spesso si confondono con la DiCo, ma che vivono nella pratica di connessione.

Il rapporto di verifica accompagna la connessione secondo i criteri della CEI 0-21 e non sostituisce la DiCo: sono atti distinti. Le verifiche di fine lavori sull’impianto utilizzatore (esame a vista, prove strumentali, funzionamento delle protezioni) restano comunque a carico dell’installatore e vanno eseguite prima di firmare.

Il contatore bidirezionale lo installa il distributore: non è responsabilità della DiCo. E la messa in esercizio dell’impianto dipende dall’accettazione della pratica di connessione, non dalla sola consegna della dichiarazione. Per i requisiti tecnici della connessione, il riferimento resta la scheda CEI 0-21.

Cosa riportare nella DiCo del fotovoltaico

Sull’Allegato I, la dichiarazione di conformità impianto fotovoltaico va compilata con i dati che descrivono davvero l’impianto:

  • i dati dell’impianto: potenza, connessione in bassa tensione, presenza o meno di accumulo;
  • il quadro “norme tecniche applicate”, dove citi la CEI 64-8 per l’impianto utilizzatore e la CEI 0-21 per la connessione, indicando solo le norme che hai effettivamente applicato e l’edizione vigente;
  • gli allegati (schema, relazione materiali, attestazioni, eventuale progetto).

È la parte dove nascono gli errori formali: una norma dimenticata o citata a caso, un allegato richiamato ma non prodotto. Strumenti come DiCoFacile compilano l’Allegato I del fotovoltaico da modello guidato, con CEI 64-8 e CEI 0-21 già pronte da selezionare nel quadro norme, così è più difficile dimenticarne una o lasciare campi vuoti.

In sintesi

  • Il documento è la dichiarazione di conformità, non una generica “certificazione”: il fotovoltaico è un impianto elettrico (lettera “a”) e la DiCo è dovuta ex art. 7.
  • La DiCo serve sempre per nuovo impianto, ampliamento di potenza e aggiunta di accumulo; non ci sono eccezioni per la piccola potenza.
  • La DiCo (CEI 64-8) copre l’impianto utilizzatore a valle; la pratica di connessione (CEI 0-21) copre il punto rete: sono cose diverse.
  • La soglia dell’art. 5 stabilisce chi firma il progetto (RT o professionista), non se serve: verifica la soglia applicabile al tuo caso.
  • I documenti di fine lavori sono DiCo + schema + relazione materiali + attestazioni dei componenti + verifiche (più il progetto se sopra soglia): la DiCo al committente, le attestazioni di connessione al distributore. Se gestisci più impianti, un gestionale come DiCoFacile tiene insieme DiCo e allegati.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

Sì. Non esistono eccezioni legate alla piccola potenza: anche un impianto da pochi kW richiede la sua dichiarazione di conformità. Il fotovoltaico è un impianto elettrico e segue le stesse regole di ogni altro impianto, con DiCo dovuta ex art. 7 del D.M. 37/2008.

Quella che si chiama comunemente 'certificazione' è in realtà la dichiarazione di conformità, e la rilascia l'impresa installatrice. Non è l'atto di un ente terzo: è l'installatore che dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito l'impianto a regola d'arte al termine dei lavori.

Sì, l'aggiunta di un accumulo è una modifica che richiede la dichiarazione, ma in questo caso la DiCo si riferisce alla sola parte modificata. Quando l'impianto è connesso e con accumulo entrano in gioco sia la CEI 64-8 per l'impianto utilizzatore sia la CEI 0-21 per la connessione, da citare per la parte effettivamente applicata.

No, il progetto è comunque dovuto secondo l'art. 5: la soglia non dice 'se' serve, ma chi firma. Sotto le soglie è sufficiente l'elaborato (schema) redatto dal responsabile tecnico dell'impresa; sopra le soglie serve il progetto firmato da un professionista iscritto all'albo. La soglia applicabile va verificata caso per caso.

No, sono atti distinti. Il rapporto di verifica accompagna la connessione secondo i criteri della CEI 0-21, mentre la DiCo copre l'impianto utilizzatore a valle del punto di consegna. Le verifiche di fine lavori sull'impianto restano comunque a carico dell'installatore e vanno eseguite prima di firmare.

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