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“Mi serve il certificato di conformità dell’impianto elettrico.” È una delle frasi più frequenti tra clienti, agenti immobiliari e a volte anche tra gli stessi installatori. Il punto è che, nel D.M. 37/2008, quel documento ha un nome diverso: si chiama dichiarazione di conformità, la DiCo.
Non è pignoleria. Confondere i termini porta a chiedere, o a rilasciare, il documento sbagliato, soprattutto quando in gioco ci sono nomi davvero simili: certificato di agibilità, dichiarazione di rispondenza, certificato di collaudo. Questa guida mette ordine, partendo proprio da chi cerca “certificato”.
”Certificato di conformità”: cosa stai cercando davvero
Chi cerca il “certificato di conformità impianto elettrico”, o la “certificazione dell’impianto elettrico”, nella quasi totalità dei casi intende la Dichiarazione di Conformità: il documento che l’impresa installatrice rilascia a fine lavori per attestare che l’impianto è stato eseguito a regola d’arte.
La parola “certificato” è entrata nel linguaggio comune perché rende l’idea (“mi certifichi che è a posto”), ma sul piano normativo il documento è una dichiarazione, non una certificazione rilasciata da un ente terzo. È l’installatore stesso che dichiara, sotto la propria responsabilità.
Il termine corretto secondo il D.M. 37/2008
A introdurre e disciplinare il documento è l’articolo 7 del D.M. 37/2008, che parla espressamente di “dichiarazione di conformità”. La dicitura “certificato di conformità” non compare nel testo del decreto per indicare questo atto.
Per questo, quando un cliente ti chiede il “certificato”, la risposta corretta è: il documento esiste, si chiama dichiarazione di conformità, e per un impianto nuovo o modificato la rilascia chi ha eseguito i lavori. La definizione completa del termine è nel glossario, alla voce Dichiarazione di Conformità.
Certificato o dichiarazione: cambia qualcosa nella pratica?
Sul documento in sé, no: “certificato di conformità”, “certificazione dell’impianto” e “dichiarazione di conformità” indicano, nel linguaggio quotidiano, lo stesso atto previsto dall’art. 7. Ai fini delle pratiche (attivazione utenze, agibilità, compravendita) ciò che conta è avere la DiCo completa dei suoi allegati.
Il problema nasce quando “certificato” viene confuso con altri documenti che si chiamano davvero così ma hanno funzione diversa. È lì che si rischia di chiedere la cosa sbagliata.
Documenti dal nome simile da non confondere
La distinzione più utile da spiegare al cliente è la prima: la DiCo è il documento degli impianti che l’installatore rilascia; il certificato di agibilità è il documento dell’edificio che rilascia il Comune e che, senza la DiCo, non può nemmeno essere emesso. Per la differenza tra DiCo e DiRi, quella che serve più spesso in cantiere, vedi DiCo o DiRi: quando si usa la rispondenza.
Quando serve la “certificazione” dell’impianto elettrico
Tradotto in pratica, la “certificazione dell’impianto elettrico” (cioè la DiCo) serve quando realizzi un impianto nuovo, lo rifai, lo amplii o lo modifichi in modo sostanziale. Per la sola manutenzione ordinaria, di norma, non è dovuta. Cosa attesta, quali norme citare e chi la firma per l’elettrico è spiegato in Dichiarazione di conformità impianto elettrico; se è la tua prima volta, parti da come emettere la prima DiCo.
Dal lato pratico, il modo migliore per non sbagliare documento è partire dal modello giusto: DiCoFacile genera l’Allegato I del D.M. 37/2008 (la dichiarazione di conformità vera e propria) con gli allegati al posto giusto, così quello che consegni al cliente è il documento corretto, non un “certificato” improvvisato.
In sintesi
- Il “certificato di conformità” dell’impianto elettrico, nel linguaggio comune, è la dichiarazione di conformità (DiCo) dell’art. 7 D.M. 37/2008.
- È una dichiarazione dell’impresa installatrice, non una certificazione di un ente terzo: la dicitura “certificato di conformità” non è nel decreto.
- Da non confondere con certificato di agibilità (edificio, art. 9), dichiarazione di rispondenza (impianti ante 2008) e certificato di collaudo (solo ove previsto).
- Serve quando l’impianto è nuovo, rifatto, ampliato o modificato; non per la manutenzione ordinaria.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.