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Chi installa impianti di protezione antincendio si trova spesso davanti a una domanda: la Dichiarazione di Conformità (DiCo) basta da sola, oppure serve anche la SCIA ai Vigili del Fuoco? La risposta è netta: sono due adempimenti distinti che non si sostituiscono. Confonderli (o peggio, pensare che uno escluda l’altro) è un errore che può bloccare l’apertura di un’attività commerciale o produttiva.
Questa guida separa i due piani, spiega cosa attesta ciascun documento e aiuta il tecnico di un’impresa antincendio a capire quali documenti deve produrre e per chi.
DiCo e SCIA antincendio: due adempimenti distinti
Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 disciplina la realizzazione degli impianti negli edifici da parte di imprese installatrici abilitate. Tra le tipologie di impianti elencate all’articolo 1 c’è la lettera g): gli impianti di protezione antincendio, che comprendono impianti di alimentazione idranti, impianti di estinzione automatici e manuali, impianti di rivelazione gas, fumo e incendio.
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento di semplificazione della prevenzione incendi) disciplinano invece il procedimento di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. La SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è lo strumento con cui il titolare di un’attività soggetta attesta l’avvenuta adozione delle misure di sicurezza antincendio.
I due adempimenti partono da normative diverse, hanno oggetti diversi, destinatari diversi e producono effetti diversi.
Cosa attesta la DiCo dell’impianto
La Dichiarazione di Conformità è il documento con cui l’impresa installatrice attesta che l’impianto antincendio è stato realizzato a regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche applicabili. Va rilasciata al committente al termine dei lavori, sul modello Allegato I del D.M. 37/2008.
La DiCo riguarda esclusivamente l’impianto nella sua realizzazione: materiali, componenti, posa, verifiche di funzionamento. Non si pronuncia sull’idoneità dell’attività nel suo complesso rispetto alla normativa antincendio. Non valuta l’adeguatezza delle misure di sicurezza dell’intero edificio o dell’intera attività.
Per gli impianti antincendio che rientrano nelle soglie di cui all’articolo 5, comma 2 (in via orientativa: impianti inseriti in attività soggette al CPI e sistemi con idranti in numero pari o superiore a 4 o apparecchi di rilevamento in numero pari o superiore a 10), il progetto deve essere firmato da un professionista iscritto all’albo. Verifica sempre il testo vigente dell’articolo 5 per il caso concreto.
Cosa attesta la SCIA ai Vigili del Fuoco
La SCIA antincendio è invece una comunicazione del titolare dell’attività al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, con cui attesta di aver adottato tutte le misure di sicurezza antincendio previste dalla normativa per l’attività che intende esercitare.
La SCIA riguarda l’attività nel suo complesso: valutazione del rischio, compartimentazione, vie di esodo, sistemi di sicurezza attiva e passiva, gestione dell’emergenza. Viene presentata dal responsabile dell’attività, di solito con il supporto di un professionista antincendio abilitato ai sensi del D.Lgs. 139/2006, e si basa su un progetto antincendio preventivamente approvato o validato.
Le DiCo degli impianti antincendio (e di altri impianti rilevanti ai fini della sicurezza) sono uno degli elementi documentali che il responsabile allega o richiama nella pratica di prevenzione incendi. Ma sono un tassello, necessario ma non sufficiente, di un quadro più ampio.
Perché una non sostituisce l’altra
La DiCo non sostituisce la SCIA perché ha un perimetro completamente diverso:
- La DiCo è prodotta dall’impresa installatrice, riguarda l’impianto come oggetto tecnico, e va consegnata al committente.
- La SCIA è presentata dal titolare dell’attività, riguarda la sicurezza dell’attività nel suo complesso, e va presentata al Comando VVF.
Potrebbe sembrare ridondante avere due documenti che riguardano la stessa cosa (l’impianto antincendio), ma in realtà riguardano due piani distinti: la regola d’arte dell’installazione (DiCo) e l’adeguatezza complessiva dell’attività ai fini della prevenzione incendi (SCIA/CPI).
Un impianto antincendio può essere installato a regola d’arte (e quindi avere una DiCo valida) in un’attività che complessivamente non rispetta i requisiti di prevenzione incendi e quindi non ottiene la conformità antincendio. Analogamente, è teoricamente possibile che un’attività rispetti i requisiti di prevenzione incendi globali ma che un singolo impianto sia stato realizzato senza DiCo, creando una lacuna documentale.
In pratica, la SCIA antincendio non può essere presentata senza le DiCo degli impianti rilevanti: sono un presupposto documentale della pratica, non una sua alternativa.
Cosa documentare nella DiCo antincendio
La DiCo per un impianto di protezione antincendio segue lo stesso schema dell’Allegato I del decreto. Nel quadro delle norme tecniche applicate, le norme di riferimento tipiche per gli impianti antincendio variano in base alla tipologia dell’impianto. Per le indicazioni dettagliate sulle norme vigenti del settore, il riferimento è la pagina /norme/antincendio.
Gli allegati obbligatori per un impianto antincendio complesso includono:
- Il progetto dell’impianto, firmato da un professionista iscritto all’albo quando l’impianto rientra nelle soglie di cui all’articolo 5, comma 2, del D.M. 37/2008 (in via orientativa: impianti inseriti in attività soggette al CPI e, comunque, idranti in numero pari o superiore a 4 o apparecchi di rilevamento in numero pari o superiore a 10). Verifica sempre il testo vigente.
- Lo schema dell’impianto realizzato: planimetria con posizione di rivelatori, centrale, idranti, sprinkler, evacuatori, ecc.
- La relazione con la tipologia dei materiali: componenti omologati o certificati secondo le norme pertinenti, con riferimento a marchi e dichiarazioni di prestazione.
- La copia del certificato di abilitazione dell’impresa con la lettera g).
In sintesi
La DiCo dell’impianto antincendio e la SCIA ai Vigili del Fuoco sono due adempimenti distinti: nascono da normative diverse, hanno oggetti diversi (l’impianto vs. l’attività) e vengono prodotti da soggetti diversi (l’impresa installatrice vs. il titolare dell’attività). Le DiCo degli impianti alimentano la pratica di prevenzione incendi come documentazione di supporto, ma non la sostituiscono. Il tecnico di un’impresa abilitata alla lettera G del D.M. 37/2008 deve produrre la DiCo a fine lavori; il committente la utilizza poi nella pratica VVF di sua competenza.
La DiCo dell’impianto antincendio la chiudi con DiCoFacile; la SCIA resta un adempimento a parte, in capo al titolare dell’attività.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008, del D.P.R. 151/2011 né una valutazione tecnica del caso specifico.