Casi pratici

DiCo legge 46/90: è ancora valida oggi?

Una DiCo fatta con la Legge 46/90 è ancora valida? Cosa resta valido e cosa va rifatto o sanato con la DiRi prima di modificare o ampliare un impianto datato.

7 min di lettura
Indice 7 sezioni
  1. La risposta breve: la DiCo legge 46/90 è ancora valida?
  2. Cosa resta valido e cosa NON dimostra una DiCo 46/90
  3. Dalla Legge 46/90 al D.M. 37/2008: cosa cambia per te oggi
  4. Devi modificare o ampliare un impianto con DiCo 46/90
  5. E se l’impianto 46/90 non ha la DiCo? La DiRi
  6. Errori e fraintendimenti frequenti sulla 46/90
  7. In sintesi

Durante un sopralluogo apri il fascicolo di casa e trovi una “dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90” datata 1995 o 2002. Prima domanda, quasi sempre: questa dichiarazione di conformità della Legge 46/90 è ancora valida, o va buttata e rifatta? La risposta breve è sì, resta valida. Ma serve capire bene cosa significa “valida”, per non fare lavoro inutile né lasciare scoperto chi interviene oggi.

Questa guida va dritta al punto pratico: cosa attesta davvero una vecchia DiCo 46/90, cosa devi fare se ci metti le mani sopra (ampliamento, modifica, manutenzione straordinaria) e cosa fare se la dichiarazione non c’è proprio. Niente lezione di storia normativa: la definizione della Legge 46/90 sta nel glossario, qui parliamo di cantiere.

La risposta breve: la DiCo legge 46/90 è ancora valida?

Sì. Una dichiarazione di conformità emessa correttamente sotto la vigenza della Legge 5 marzo 1990, n. 46 resta valida per quell’impianto e per quel periodo. Non va rifatta solo perché la legge nel frattempo è cambiata: il fatto che oggi il riferimento sia il D.M. 37/2008 non cancella i documenti emessi prima.

“Valida” significa una cosa precisa: quella DiCo documenta la conformità di quell’impianto alle norme in vigore quando è stato realizzato. Vale come prova documentale per gli adempimenti (compravendita, agibilità, fascicolo del fabbricato, fornitura) esattamente come vale una DiCo del D.M. 37/2008 per un impianto recente. È un documento dell’esistente, non carta straccia.

Cosa fu la Legge 46/90 e perché clienti e notai la citano ancora lo trovi nella voce di glossario dedicata: Legge 46/90. Qui ci interessa solo come trattarla quando ce l’hai davanti.

Cosa resta valido e cosa NON dimostra una DiCo 46/90

Il punto da tenere fermo è la differenza tra validità del documento e stato dell’impianto oggi. Sono due cose diverse, e confonderle è l’errore più comune.

Validità documentale e impianto a norma oggi

La DiCo 46/90 resta valida come attestazione storica: dice che quell’impianto, quando fu realizzato, era conforme alle norme dell’epoca. Quello che la DiCo 46/90 non dimostra è altrettanto importante:

  • non attesta che l’impianto sia oggi conforme alle norme tecniche attuali: le regole tecniche (le edizioni CEI e UNI) evolvono nel tempo;
  • non copre nulla di ciò che è stato modificato dopo la sua emissione: se qualcuno ha aggiunto linee o spostato il quadro senza documentarlo, quella parte resta scoperta;
  • non garantisce lo stato fisico dell’impianto, che nel frattempo può essersi degradato.

In altre parole: la validità del documento riguarda il passato; lo stato a norma riguarda l’oggi. Una dichiarazione del 1995 vale come dichiarazione del 1995.

Quando NON sei obbligato a rifare nulla

In linea generale, una DiCo 46/90 non obbliga a riadeguare un impianto che resta invariato e funzionante: il solo cambio di legge non fa scattare, da sé, un obbligo di rifacimento sull’esistente. Questo è un principio da maneggiare con prudenza, perché esistono obblighi specifici (in determinate situazioni, per certe destinazioni d’uso o a seguito di particolari interventi) che vanno verificati caso per caso.

Dalla Legge 46/90 al D.M. 37/2008: cosa cambia per te oggi

Dal 27 marzo 2008 il riferimento per gli impianti negli edifici è il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. La filosofia di fondo è la stessa della 46/90 (lavori affidati a imprese abilitate e dichiarazione di conformità a fine intervento), ma definizioni, campo di applicazione, soglie del progetto e modulistica (l’Allegato I) sono stati aggiornati e riordinati in un unico testo.

La conseguenza pratica è netta: qualsiasi nuovo intervento si certifica oggi con la DiCo del D.M. 37/2008, mai più “ai sensi della Legge 46/90”. La vecchia dicitura va bene per leggere un documento d’archivio, non per emetterne uno nuovo.

Per il quadro d’insieme del decreto vigente puoi partire dalla scheda del D.M. 37/2008; la voce Legge 46/90 chiarisce invece perché molti continuano a nominarla.

Devi modificare o ampliare un impianto con DiCo 46/90

È il cuore del caso pratico. Hai davanti un impianto con DiCo 46/90 valida e ci intervieni: un ampliamento, una trasformazione, una manutenzione straordinaria. Cosa emetti?

Emetti una nuova DiCo sul modello Allegato I del D.M. 37/2008, riferita alla parte che hai modificato. La vecchia DiCo 46/90 non si tocca e non si sostituisce: resta agli atti come documento dell’esistente, che tu richiami.

La vecchia DiCo 46/90 come riferimento del preesistente

Quando l’intervento è un rifacimento parziale, l’art. 7, comma 3 del D.M. 37/2008 detta la regola: la tua dichiarazione si riferisce alla sola parte oggetto dell’opera, ma deve tenere conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto, e indicare la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti.

In pratica la DiCo 46/90 esistente diventa il riferimento del preesistente su cui ti innesti: la richiami per descrivere cosa c’era prima e dichiari la compatibilità della tua parte. Qui è dove conviene non improvvisare il perimetro: strumenti come DiCoFacile guidano la compilazione dell’Allegato I e aiutano a richiamare in modo ordinato la documentazione del preesistente, riducendo gli errori su cosa stai effettivamente dichiarando.

Quando il preesistente ha la DiCo 46/90

È il caso più semplice: il documento dell’esistente c’è e parla chiaro. Tu emetti la DiCo nuova sulla tua parte, citi nel fascicolo la 46/90 come storico, e indichi la compatibilità. Il come-fare di dettaglio dei lavori parziali (cosa dichiari, come gestisci il confine tra vecchio e nuovo) è in lavori parziali su un impianto esistente. Per distinguere se quello che fai è nuovo impianto, trasformazione o ampliamento vedi nuovo impianto, trasformazione, ampliamento.

E se l’impianto 46/90 non ha la DiCo? La DiRi

Caso opposto: l’impianto è stato realizzato sotto la 46/90, quindi prima del 27 marzo 2008, ma la DiCo originale non c’è, perché non fu mai emessa o è andata persa. Qui lo strumento è la dichiarazione di rispondenza (DiRi), prevista dall’art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008.

Il presupposto è doppio: impianto ante 2008 e DiCo non reperibile. La DiRi la rilascia un professionista abilitato (o, nei casi previsti, un responsabile tecnico con la stessa anzianità), sotto la propria responsabilità, in esito a sopralluogo e accertamenti. Chi può firmarla e la differenza pratica con la DiCo sono trattati in DiCo o DiRi: quando si usa la rispondenza.

Errori e fraintendimenti frequenti sulla 46/90

Gli equivoci da sfatare, in breve:

  • “La 46/90 non vale più, quindi la vecchia DiCo è carta straccia.” Falso. La DiCo emessa correttamente all’epoca resta valida per quell’impianto e quel periodo.
  • “Devo adeguare tutto l’impianto perché la legge è cambiata.” Falso in via generale: sull’esistente invariato il solo cambio di legge non impone il rifacimento, salvo obblighi specifici da verificare nel caso concreto.
  • “Faccio una DiRi così sistemo tutto.” No, se l’impianto ha già la sua DiCo 46/90 reperibile: la DiRi serve solo quando la dichiarazione manca o è persa.
  • “Nella DiCo nuova cito la Legge 46/90.” No: oggi si cita il D.M. 37/2008 e le norme tecniche vigenti effettivamente applicate, non la vecchia legge.

In sintesi

  • Una DiCo 46/90 fatta bene è valida per quell’impianto e quel periodo: non si rifà solo perché la legge è cambiata.
  • Resta una prova documentale storica: non dimostra però che l’impianto sia a norma oggi, né copre ciò che è stato modificato dopo.
  • Per ogni nuovo intervento si emette una DiCo del D.M. 37/2008 (Allegato I) riferita alla parte modificata, tenendo conto dell’intero impianto e indicando la compatibilità col preesistente (art. 7, comma 3).
  • Se manca la DiCo su un impianto ante 27 marzo 2008, si valuta la DiRi (art. 7, comma 6); una DiCo 46/90 esistente non si sostituisce con una DiRi.
  • Con DiCoFacile emetti la DiCo aggiornata a norma D.M. 37/2008 senza partire da un foglio bianco, richiamando in modo ordinato la documentazione del preesistente.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

No, se è stata emessa correttamente all'epoca resta valida per quell'impianto e quel periodo. Non va rifatta solo perché nel frattempo il riferimento è diventato il D.M. 37/2008. Vale come prova documentale storica per gli adempimenti, esattamente come una DiCo più recente.

No. La DiCo 46/90 attesta che l'impianto era conforme alle norme dell'epoca in cui fu realizzato, ma non garantisce che sia conforme alle norme tecniche attuali, che nel frattempo sono evolute. Non copre nemmeno ciò che è stato modificato dopo la sua emissione né lo stato fisico dell'impianto, che può essersi degradato.

Emetti una nuova DiCo sul modello Allegato I del D.M. 37/2008, riferita alla sola parte che hai modificato. La vecchia DiCo 46/90 non si tocca e resta agli atti come documento del preesistente, che tu richiami. Per l'art. 7, comma 3 la tua dichiarazione tiene conto della sicurezza dell'intero impianto e indica la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti.

In via generale no. Su un impianto che resta invariato e funzionante, il solo cambio di legge non fa scattare da sé un obbligo di rifacimento. Esistono però obblighi specifici, legati a certe destinazioni d'uso o a particolari interventi, che vanno verificati caso per caso. L'obbligo di certificare nasce quando metti mano all'impianto.

Sì, se l'impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008 e la DiCo originale non è reperibile, lo strumento è la dichiarazione di rispondenza (DiRi), prevista dall'art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008. La rilascia un professionista abilitato sotto la propria responsabilità, dopo sopralluogo e accertamenti. Attenzione: se una DiCo 46/90 esiste ed è reperibile, non si sostituisce con una DiRi.

Il software n°1

Le tue Dichiarazioni di Conformità,
fatte con il software N°1.

Compilazione guidata a norma D.M. 37/2008, allegati e firma in un unico flusso — da telefono, tablet o computer.

Acquista DiCoFacile
  • A norma D.M. 37/2008
  • Disdici in 1 click
  • Anche dal telefono
Scrivici su WhatsApp