Indice 7 sezioni
- La risposta breve: la DiCo legge 46/90 è ancora valida?
- Cosa resta valido e cosa NON dimostra una DiCo 46/90
- Dalla Legge 46/90 al D.M. 37/2008: cosa cambia per te oggi
- Devi modificare o ampliare un impianto con DiCo 46/90
- E se l’impianto 46/90 non ha la DiCo? La DiRi
- Errori e fraintendimenti frequenti sulla 46/90
- In sintesi
Durante un sopralluogo apri il fascicolo di casa e trovi una “dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90” datata 1995 o 2002. Prima domanda, quasi sempre: questa dichiarazione di conformità della Legge 46/90 è ancora valida, o va buttata e rifatta? La risposta breve è sì, resta valida. Ma serve capire bene cosa significa “valida”, per non fare lavoro inutile né lasciare scoperto chi interviene oggi.
Questa guida va dritta al punto pratico: cosa attesta davvero una vecchia DiCo 46/90, cosa devi fare se ci metti le mani sopra (ampliamento, modifica, manutenzione straordinaria) e cosa fare se la dichiarazione non c’è proprio. Niente lezione di storia normativa: la definizione della Legge 46/90 sta nel glossario, qui parliamo di cantiere.
La risposta breve: la DiCo legge 46/90 è ancora valida?
Sì. Una dichiarazione di conformità emessa correttamente sotto la vigenza della Legge 5 marzo 1990, n. 46 resta valida per quell’impianto e per quel periodo. Non va rifatta solo perché la legge nel frattempo è cambiata: il fatto che oggi il riferimento sia il D.M. 37/2008 non cancella i documenti emessi prima.
“Valida” significa una cosa precisa: quella DiCo documenta la conformità di quell’impianto alle norme in vigore quando è stato realizzato. Vale come prova documentale per gli adempimenti (compravendita, agibilità, fascicolo del fabbricato, fornitura) esattamente come vale una DiCo del D.M. 37/2008 per un impianto recente. È un documento dell’esistente, non carta straccia.
Cosa fu la Legge 46/90 e perché clienti e notai la citano ancora lo trovi nella voce di glossario dedicata: Legge 46/90. Qui ci interessa solo come trattarla quando ce l’hai davanti.
Cosa resta valido e cosa NON dimostra una DiCo 46/90
Il punto da tenere fermo è la differenza tra validità del documento e stato dell’impianto oggi. Sono due cose diverse, e confonderle è l’errore più comune.
Validità documentale e impianto a norma oggi
La DiCo 46/90 resta valida come attestazione storica: dice che quell’impianto, quando fu realizzato, era conforme alle norme dell’epoca. Quello che la DiCo 46/90 non dimostra è altrettanto importante:
- non attesta che l’impianto sia oggi conforme alle norme tecniche attuali: le regole tecniche (le edizioni CEI e UNI) evolvono nel tempo;
- non copre nulla di ciò che è stato modificato dopo la sua emissione: se qualcuno ha aggiunto linee o spostato il quadro senza documentarlo, quella parte resta scoperta;
- non garantisce lo stato fisico dell’impianto, che nel frattempo può essersi degradato.
In altre parole: la validità del documento riguarda il passato; lo stato a norma riguarda l’oggi. Una dichiarazione del 1995 vale come dichiarazione del 1995.
Quando NON sei obbligato a rifare nulla
In linea generale, una DiCo 46/90 non obbliga a riadeguare un impianto che resta invariato e funzionante: il solo cambio di legge non fa scattare, da sé, un obbligo di rifacimento sull’esistente. Questo è un principio da maneggiare con prudenza, perché esistono obblighi specifici (in determinate situazioni, per certe destinazioni d’uso o a seguito di particolari interventi) che vanno verificati caso per caso.
Dalla Legge 46/90 al D.M. 37/2008: cosa cambia per te oggi
Dal 27 marzo 2008 il riferimento per gli impianti negli edifici è il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. La filosofia di fondo è la stessa della 46/90 (lavori affidati a imprese abilitate e dichiarazione di conformità a fine intervento), ma definizioni, campo di applicazione, soglie del progetto e modulistica (l’Allegato I) sono stati aggiornati e riordinati in un unico testo.
La conseguenza pratica è netta: qualsiasi nuovo intervento si certifica oggi con la DiCo del D.M. 37/2008, mai più “ai sensi della Legge 46/90”. La vecchia dicitura va bene per leggere un documento d’archivio, non per emetterne uno nuovo.
Per il quadro d’insieme del decreto vigente puoi partire dalla scheda del D.M. 37/2008; la voce Legge 46/90 chiarisce invece perché molti continuano a nominarla.
Devi modificare o ampliare un impianto con DiCo 46/90
È il cuore del caso pratico. Hai davanti un impianto con DiCo 46/90 valida e ci intervieni: un ampliamento, una trasformazione, una manutenzione straordinaria. Cosa emetti?
Emetti una nuova DiCo sul modello Allegato I del D.M. 37/2008, riferita alla parte che hai modificato. La vecchia DiCo 46/90 non si tocca e non si sostituisce: resta agli atti come documento dell’esistente, che tu richiami.
La vecchia DiCo 46/90 come riferimento del preesistente
Quando l’intervento è un rifacimento parziale, l’art. 7, comma 3 del D.M. 37/2008 detta la regola: la tua dichiarazione si riferisce alla sola parte oggetto dell’opera, ma deve tenere conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto, e indicare la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti.
In pratica la DiCo 46/90 esistente diventa il riferimento del preesistente su cui ti innesti: la richiami per descrivere cosa c’era prima e dichiari la compatibilità della tua parte. Qui è dove conviene non improvvisare il perimetro: strumenti come DiCoFacile guidano la compilazione dell’Allegato I e aiutano a richiamare in modo ordinato la documentazione del preesistente, riducendo gli errori su cosa stai effettivamente dichiarando.
Quando il preesistente ha la DiCo 46/90
È il caso più semplice: il documento dell’esistente c’è e parla chiaro. Tu emetti la DiCo nuova sulla tua parte, citi nel fascicolo la 46/90 come storico, e indichi la compatibilità. Il come-fare di dettaglio dei lavori parziali (cosa dichiari, come gestisci il confine tra vecchio e nuovo) è in lavori parziali su un impianto esistente. Per distinguere se quello che fai è nuovo impianto, trasformazione o ampliamento vedi nuovo impianto, trasformazione, ampliamento.
E se l’impianto 46/90 non ha la DiCo? La DiRi
Caso opposto: l’impianto è stato realizzato sotto la 46/90, quindi prima del 27 marzo 2008, ma la DiCo originale non c’è, perché non fu mai emessa o è andata persa. Qui lo strumento è la dichiarazione di rispondenza (DiRi), prevista dall’art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008.
Il presupposto è doppio: impianto ante 2008 e DiCo non reperibile. La DiRi la rilascia un professionista abilitato (o, nei casi previsti, un responsabile tecnico con la stessa anzianità), sotto la propria responsabilità, in esito a sopralluogo e accertamenti. Chi può firmarla e la differenza pratica con la DiCo sono trattati in DiCo o DiRi: quando si usa la rispondenza.
Errori e fraintendimenti frequenti sulla 46/90
Gli equivoci da sfatare, in breve:
- “La 46/90 non vale più, quindi la vecchia DiCo è carta straccia.” Falso. La DiCo emessa correttamente all’epoca resta valida per quell’impianto e quel periodo.
- “Devo adeguare tutto l’impianto perché la legge è cambiata.” Falso in via generale: sull’esistente invariato il solo cambio di legge non impone il rifacimento, salvo obblighi specifici da verificare nel caso concreto.
- “Faccio una DiRi così sistemo tutto.” No, se l’impianto ha già la sua DiCo 46/90 reperibile: la DiRi serve solo quando la dichiarazione manca o è persa.
- “Nella DiCo nuova cito la Legge 46/90.” No: oggi si cita il D.M. 37/2008 e le norme tecniche vigenti effettivamente applicate, non la vecchia legge.
In sintesi
- Una DiCo 46/90 fatta bene è valida per quell’impianto e quel periodo: non si rifà solo perché la legge è cambiata.
- Resta una prova documentale storica: non dimostra però che l’impianto sia a norma oggi, né copre ciò che è stato modificato dopo.
- Per ogni nuovo intervento si emette una DiCo del D.M. 37/2008 (Allegato I) riferita alla parte modificata, tenendo conto dell’intero impianto e indicando la compatibilità col preesistente (art. 7, comma 3).
- Se manca la DiCo su un impianto ante 27 marzo 2008, si valuta la DiRi (art. 7, comma 6); una DiCo 46/90 esistente non si sostituisce con una DiRi.
- Con DiCoFacile emetti la DiCo aggiornata a norma D.M. 37/2008 senza partire da un foglio bianco, richiamando in modo ordinato la documentazione del preesistente.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.