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Quando un committente chiede “quanto costa la DiCo?” spesso intende qualcosa di preciso: una tariffa separata, una voce in fattura, un servizio aggiuntivo che l’installatore può o non può includere. La risposta corretta, e spesso sorprendente, è che la Dichiarazione di Conformità (DiCo) non è un servizio a parte. È parte integrante del lavoro, prevista dall’articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e rilasciarla è un obbligo, non un’opzione commerciale.
Il costo reale della DiCo, però, esiste eccome. Solo che si nasconde in posti diversi da quelli che ci si aspetta: nel tempo di compilazione, nella gestione degli allegati, nell’eventuale progetto del professionista quando è dovuto. Questa guida scompone quelle voci, senza listini e senza promesse.
La DiCo non è una tariffa, è parte del lavoro
L’impresa installatrice è tenuta per legge a rilasciare la DiCo al committente al termine dei lavori, a prescindere dall’importo dell’intervento o da accordi verbali. Non si tratta di un documento “extra” che si paga a parte: è la prova documentale che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte.
Questo significa che il costo della DiCo (quello vero, quello che incide sulla marginalità dell’impresa) è già incluso nel tempo di lavoro. Il punto non è quanto si fa pagare la DiCo al committente, ma quanto tempo ci vuole a produrla correttamente, e se quel tempo è stato messo a preventivo.
Le voci che incidono davvero
Il costo reale della DiCo si distribuisce su tre componenti principali. Nessuna ha un importo fisso: dipendono dal tipo di intervento, dalla dimensione dell’impianto e da come l’impresa gestisce il proprio flusso documentale.
Il tempo di compilazione e degli allegati
Compilare il modello Allegato I richiede dati precisi: generalità del committente, ubicazione dell’impianto, tipologia dell’intervento, norme tecniche applicate, elenco materiali e componenti, verifiche eseguite. Per chi lo fa raramente o senza un sistema strutturato, raccogliere questi dati a posteriori può richiedere un’ora o più per cantiere.
Gli allegati sono la parte più sottovalutata. L’articolo 7 stabilisce che fanno parte integrante della DiCo la relazione sui materiali impiegati e il progetto (o lo schema dell’impianto realizzato, se il progetto è a cura del Responsabile Tecnico). Se si aggiunge la copia del certificato di riconoscimento dell’impresa, si capisce che la DiCo non è un foglio solo: è un fascicolo. Ogni allegato mancante o non aggiornato è tempo da recuperare prima di chiudere il cantiere.
Quando si aggiunge il progetto del professionista
L’articolo 5 del decreto stabilisce che, sopra certe soglie dimensionali, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo: non può redigerlo il Responsabile Tecnico dell’impresa. Le soglie (in via orientativa: oltre 6 kW di potenza impegnata o oltre 400 mq per le abitazioni; oltre 200 mq o 6 kW per le attività produttive; e altre categorie per gas e impianti speciali) sono descritte in dettaglio alla pagina art. 5 D.M. 37/2008.
Quando il progetto del professionista è dovuto, il costo cambia struttura: c’è un onorario da riconoscere al progettista, che va preventivato al committente come voce separata rispetto alla manodopera e ai materiali. L’installatore non fa il progetto, ma ne coordina la produzione e si assicura che sia allegato alla DiCo prima di firmarla.
Sotto soglia, il progetto lo redige il Responsabile Tecnico dell’impresa sotto forma di schema dell’impianto realizzato: non è un documento separato da acquistare, ma richiede comunque tempo e accuratezza.
Dove si perde tempo (e quindi soldi)
Raccogliere i dati per la DiCo quando il cantiere è già chiuso è la fonte di spreco più comune. Rincorrere il committente per i dati anagrafici, ritrovare le bolle dei materiali, ricordare quale versione della norma era vigente a quella data: ognuno di questi passaggi, moltiplicato per decine di cantieri all’anno, diventa un onere concreto.
Un secondo punto di perdita è la gestione delle varianti in corso d’opera. Se l’impianto realizzato si discosta dal progetto iniziale (cosa frequente) le varianti vanno documentate e richiamate nella DiCo. Ignorarle non semplifica il lavoro: crea un documento che non corrisponde all’impianto reale e che rischia di essere contestato in qualsiasi momento successivo.
Il terzo punto critico è l’archiviazione. L’impresa ha interesse a conservare copia della DiCo: non solo per obbligo morale, ma perché in caso di contestazione, intervento futuro sullo stesso impianto o richiesta del committente, avere il documento a portata di mano vale come tutela. Un archivio disorganizzato (cartelle sparse, PDF rinominati male, stampe accumulate) trasforma ogni ricerca in un’operazione da mezz’ora.
Come ridurre il costo reale senza tagliare la qualità
Ridurre il tempo dedicato alla DiCo non significa semplificare il documento: significa organizzare il lavoro in modo che i dati siano disponibili al momento giusto e che la compilazione richieda il minimo sforzo.
Alcune pratiche concrete:
Dati fissi dell’impresa precompilati una volta. Il nome dell’impresa, i dati del Responsabile Tecnico, il numero di iscrizione, il certificato di riconoscimento: sono dati che non cambiano da cantiere a cantiere. Averli già inseriti in un modello o in un sistema evita di riscriverli ogni volta e azzera gli errori di battitura che poi si trovano sulle DiCo.
Norme tecniche aggiornate per tipologia di impianto. Ogni tipo di impianto ha le sue norme di riferimento: gli impianti elettrici fanno capo alla serie CEI 64-8, gli impianti gas a UNI 7129, e così via. Avere un riferimento aggiornato per tipo di intervento, verificato prima di firmare, elimina l’incertezza al momento della compilazione. La sezione /norme/tutte raccoglie le schede delle norme tecniche per cluster.
Schema dell’impianto aggiornato durante i lavori, non dopo. Lo schema realizzato deve rispecchiare l’impianto come è. Aggiornarlo durante l’esecuzione, quando le varianti avvengono, richiede minuti. Ricostruirlo a cantiere chiuso può richiedere ore, e non è detto che il risultato sia accurato.
Archivio ordinato per cantiere, non per data. Nominare i file con il nome del cliente e l’indirizzo (invece di “DiCo1” o “dico_finale_rev3”) rende ogni ricerca futura immediata. Per le imprese con molti cantieri, un sistema in cui ogni pratica è autonoma e ricercabile è la differenza tra trovare un documento in trenta secondi e non trovarlo affatto.
In sintesi
- La DiCo non è una tariffa aggiuntiva: è un obbligo di legge che fa parte del lavoro.
- Il costo reale si misura in tempo: compilazione, allegati, eventuale progetto del professionista sopra soglia.
- Lo schema dell’impianto realizzato aggiornato e la lista materiali completa sono i punti più critici, non la firma sul documento.
- Raccogliere i dati durante il cantiere, non a posteriori, è il modo più diretto per ridurre il tempo impiegato senza abbassare la qualità della documentazione.
- Un archivio ordinato riduce il costo di ogni DiCo futura: quella emessa oggi serve anche nei prossimi anni, quando il committente chiede una copia o quando si interviene di nuovo sullo stesso impianto.
Il costo vero è il tempo: con DiCoFacile abbatti le ore di compilazione e archiviazione, mantenendo la DiCo completa e conforme.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.