Indice 8 sezioni
- Cosa dice il D.M. 37/2008 per l’impianto idraulico
- Idraulico, idrico, idrico-sanitario: stessa DiCo, parole diverse
- DiCo impianto idraulico: quando serve e quando no
- Casi pratici: bagno, allaccio acqua, scarichi
- Cosa documentare quando la DiCo serve
- Quando serve anche il progetto
- Errori frequenti sull’idraulica
- In sintesi
L’idraulica è una delle tipologie di lavoro che gli installatori trattano più spesso come “minori”, e proprio per questo è una delle aree in cui la dichiarazione di conformità impianto idraulico viene dimenticata più di frequente. Eppure l’impianto che porta l’acqua e quello che la manda allo scarico sono, per il D.M. 37/2008, un impianto a tutti gli effetti: quando li realizzi, li rifai o li modifichi, la DiCo è dovuta esattamente come per l’elettrico o per il gas.
Questa guida mette in fila le domande pratiche del cantiere idraulico: quando serve la DiCo e quando no, perché “idraulico”, “idrico” e “idrico-sanitario” indicano lo stesso impianto, come si comportano i casi tipici e cosa documentare al momento della firma. Le regole di dettaglio delle norme tecniche restano nelle schede dedicate: qui il filo conduttore è la dichiarazione.
Cosa dice il D.M. 37/2008 per l’impianto idraulico
L’impianto idrico-sanitario rientra a pieno titolo tra gli impianti disciplinati dal decreto: è la lettera “d” del D.M. 37/2008. Significa che, come per tutte le altre tipologie, vale l’obbligo dell’articolo 7: al termine dei lavori l’impresa installatrice abilitata rilascia al committente la dichiarazione di conformità, redatta sul modello dell’Allegato I.
Vale la pena chiarire subito un punto terminologico. Non esiste una “certificazione dell’impianto idrico” come documento a sé: il documento previsto dalla legge è la dichiarazione di conformità, che l’installatore firma sotto la propria responsabilità. La definizione completa la trovi nel glossario, alla voce impianto idrico-sanitario; il testo dell’articolo che istituisce la DiCo è in /dm-37-2008/art-7-dichiarazione-di-conformita.
Idraulico, idrico, idrico-sanitario: stessa DiCo, parole diverse
In cantiere si usa “idraulico” per indicare un po’ tutto: tubi dell’acqua, scarichi, sanitari. Nel linguaggio del decreto la categoria si chiama impianto idrico-sanitario e raccoglie le reti di adduzione dell’acqua (fredda e calda), gli apparecchi sanitari e la rete di scarico. Che tu dica “dichiarazione di conformità impianto idrico” o “DiCo dell’idraulica”, stai parlando dello stesso documento, riferito alla stessa lettera “d”.
Adduzione e scarico: un unico impianto ai fini DiCo
La rete che porta l’acqua e quella che la convoglia allo scarico non sono due impianti separati: sono parti dello stesso impianto idrico-sanitario e si documentano insieme nella stessa DiCo. È un punto che fa sbagliare: capita di dichiarare la sola adduzione e di “dimenticare” gli scarichi, quando invece colonne, sifoni e ventilazioni rientrano nello stesso fascicolo. La parte di scarico è descritta nel glossario, alla voce impianto di scarico fognario.
Quando non è idraulico: il caso del gas
Attenzione a non confondere l’idraulico con il gas. L’impianto gas è una lettera diversa del decreto (la “e”), con norme tecniche proprie e una specifica abilitazione d’impresa. Se in un lavoro tocchi sia l’acqua sia il gas, sono due perimetri distinti e, di norma, due dichiarazioni separate da parte di chi è abilitato a ciascuna lettera. Qui ci limitiamo all’idraulica: del gas non ci occupiamo.
DiCo impianto idraulico: quando serve e quando no
Il criterio è lo stesso che vale per tutti gli impianti, e ruota attorno alla differenza tra manutenzione ordinaria e intervento che incide sull’impianto. La DiCo scatta quando l’intervento è straordinario: realizzi, trasformi o amplii l’impianto. Non scatta per la sostituzione “alla pari” di un componente. Il discrimine generale è spiegato in manutenzione ordinaria o straordinaria.
Casi in cui la DiCo è obbligatoria
- nuovo impianto in un’unità appena costruita o ristrutturata;
- rifacimento della rete interna di adduzione o di scarico;
- spostamento di tubazioni o aggiunta di un punto di utenza (un nuovo attacco per lavatrice, un bagno in più);
- ampliamento della rete (nuova colonna, nuova diramazione);
- trasformazione che cambia le caratteristiche dell’impianto.
Casi di sola manutenzione ordinaria (niente DiCo)
- sostituzione di un sanitario con uno equivalente sullo stesso attacco, senza toccare i tubi;
- sostituzione di un rubinetto, di un miscelatore o di una guarnizione;
- riparazione di una perdita puntuale senza rifare la rete.
Casi pratici: bagno, allaccio acqua, scarichi
Rifacimento del bagno
Il bagno è il caso idraulico più frequente, ed è anche il più insidioso perché tocca due impianti: l’idrico-sanitario e, quasi sempre, l’elettrico (prese, illuminazione, punti dedicati). Sono due valutazioni separate e, spesso, due DiCo. Quando il rifacimento sposta scarichi e rifà l’adduzione, la DiCo dell’impianto idrico-sanitario è dovuta. Il caso è trattato per esteso in rifacimento bagno: quando serve la DiCo: qui basta tenere a mente che il bagno non è mai “solo idraulica”.
Allaccio e nuova rete di adduzione
Quando realizzi un nuovo allaccio idrico o stendi una nuova rete di adduzione a valle del contatore, stai realizzando un impianto: per la parte eseguita dall’impresa la DiCo è dovuta. Lo stesso vale per la posa di una nuova colonna montante in una palazzina o per il rifacimento dell’adduzione di un appartamento.
Spostamento o rifacimento degli scarichi
Rifare o spostare le colonne di scarico, modificare pendenze e diametri, rifare le ventilazioni: sono tutti interventi che incidono sull’impianto e fanno scattare la DiCo. La rete di scarico, come detto, si dichiara insieme all’adduzione nello stesso documento.
Cosa documentare quando la DiCo serve
Per l’impianto idrico-sanitario gli allegati seguono la regola generale dell’art. 7: la dichiarazione da sola non basta, fanno parte integrante della DiCo i suoi allegati. In pratica:
- lo schema dell’impianto realizzato (tracciato di adduzione e scarico), quando l’elaborato è del responsabile tecnico;
- la relazione sui materiali, con l’idoneità di tubi e raccordi al contatto con l’acqua potabile;
- il progetto, se si superano le soglie dell’art. 5 (raro nel residenziale singolo: vedi la sezione successiva).
Nel quadro “norme tecniche applicate” vanno indicate le norme idrosanitarie che hai effettivamente seguito. Per l’idraulica i riferimenti tipici sono la UNI 9182 per l’adduzione e la distribuzione, la serie UNI EN 806 per l’acqua destinata al consumo umano e la serie UNI EN 12056 per gli scarichi a gravità; può rientrare anche la UNI EN 1717 dove serve la protezione contro il riflusso. Non spiegarle qui: citale nell’edizione vigente e rimanda alla scheda del cluster idrosanitari. È proprio questa la parte che fa perdere tempo e dove nascono gli errori formali: strumenti come DiCoFacile guidano la compilazione dei quadri dell’Allegato I e la selezione delle norme della lettera “d”, così non si rischia di lasciare campi vuoti o di citare sigle sbagliate.
Quando serve anche il progetto
Qui conviene sciogliere un equivoco diffuso. Il progetto non dipende dal fatto che l’impianto sia grande o piccolo: per le installazioni, trasformazioni e ampliamenti degli impianti delle lettere a, b, c, d, e, g, l’idraulica compresa, il progetto è sempre dovuto. Quello che cambia con le soglie dell’art. 5 è chi lo firma: un professionista iscritto all’albo nei casi previsti dalla norma, oppure il responsabile tecnico dell’impresa installatrice negli altri casi.
Per l’idrico-sanitario nel residenziale singolo, in linea generale, l’elaborato è quello redatto dal responsabile tecnico dell’impresa: lo schema dell’impianto realizzato di cui parla l’art. 7. Le soglie precise e i casi particolari non si improvvisano: verifica il testo vigente dell’art. 5 prima di decidere chi firma.
Errori frequenti sull’idraulica
Aggiungi due classici: citare norme sbagliate (o nessuna) nel quadro tecnico, e firmare senza essere impresa abilitata alla lettera “d”. Anche un lavoro fatto bene non è certificabile da chi non ha i titoli. Una panoramica trasversale è in errori comuni che invalidano la DiCo.
In sintesi
- L’impianto idrico-sanitario è un impianto a norma D.M. 37/2008 (lettera “d”): la DiCo serve quando lo realizzi, lo rifai, lo amplii o lo modifichi, non per la pura sostituzione identica.
- “Idraulico”, “idrico” e “idrico-sanitario” indicano lo stesso impianto; adduzione e scarico si documentano nella stessa DiCo.
- Il documento corretto è la dichiarazione di conformità, non una generica “certificazione”; il bagno tocca anche l’elettrico, due valutazioni separate.
- Schema dell’impianto e relazione materiali sono allegati obbligatori; le norme (UNI 9182, serie UNI EN 806 e UNI EN 12056) si citano rimandando alle schede idrosanitari.
- Il progetto è sempre dovuto: le soglie dell’art. 5 decidono solo chi lo firma, non se serve.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.