Casi pratici

Antifurto: serve la DiCo e la lettera B

Se serve la DiCo per un impianto antifurto e perché rientra nella lettera B del D.M. 37/2008: cosa documentare e cosa verificare a fine lavori.

5 min di lettura
Indice 5 sezioni
  1. L’antifurto è un impianto elettronico
  2. Cosa copre la lettera B del D.M. 37/2008
  3. Quando serve la DiCo per antifurto e TVCC
  4. Cosa documentare e quali norme citare
  5. In sintesi

L’antifurto non è solo un prodotto che si installa: è un impianto elettronico a tutti gli effetti, e come tale richiede la Dichiarazione di Conformità (DiCo) ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Questo è il punto che genera più confusione nel settore. Chi installa sistemi di sicurezza tende a ragionare in termini di prodotto (centrale, sensori, sirene) e sottovaluta l’aspetto documentale dell’impianto nel suo insieme.

Questa guida chiarisce cosa copre la lettera B, quando scatta l’obbligo di DiCo per antifurto e TVCC, e cosa documentare a fine lavori.

L’antifurto è un impianto elettronico

Un impianto antintrusione (antifurto) è un sistema composto da sensori, centrale di gestione, combinatore telefonico e dispositivi di segnalazione, come sirene interne ed esterne e avvisatori luminosi. È progettato per rilevare e segnalare tentativi di intrusione. Dal punto di vista normativo, si tratta di un impianto elettronico fisso installato all’interno o al perimetro di un edificio.

L’articolo 1 del D.M. 37/2008 elenca le tipologie di impianti soggetti alle sue disposizioni. La lettera b) copre espressamente gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza: categoria in cui rientrano senza dubbio gli impianti di allarme antintrusione e i sistemi di videosorveglianza (TVCC).

Cosa copre la lettera B del D.M. 37/2008

La lettera B è la categoria dell’abilitazione riservata agli impianti radiotelevisivi, di antenna ed elettronici. Sotto questa lettera rientrano, in via non esaustiva:

  • Impianti di antenna terrestre e satellitare, centralizzati e individuali
  • Impianti di cablaggio strutturato e comunicazione elettronica
  • Impianti di allarme antintrusione e rapina
  • Impianti di videosorveglianza (TVCC)
  • Sistemi di controllo degli accessi a gestione elettronica
  • Impianti citofonici e videocitofonici complessi

Non è sufficiente che l’impresa sia abilitata per la lettera a) (impianti elettrici): la lettera A e la lettera B sono due categorie separate. Per installare e certificare un antifurto serve l’abilitazione specifica alla lettera B, con il relativo Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 4 del decreto.

Quando serve la DiCo per antifurto e TVCC

L’obbligo di DiCo scatta per la stessa casistica che vale per tutti gli impianti del decreto: nuova installazione, trasformazione e ampliamento. Nello specifico, per gli impianti della lettera B:

  • Nuova installazione di un impianto antintrusione dove prima non c’era nulla, o rifacimento integrale del sistema.
  • Ampliamento del sistema esistente: aggiunta di zone di allarme, nuovi rivelatori, estensione a nuovi ambienti o ingressi.
  • Trasformazione della tipologia o delle caratteristiche principali, ad esempio sostituzione della centrale con una di diversa tecnologia che cambia l’architettura del sistema.
  • Nuova installazione di un impianto di videosorveglianza, compresi sistemi IP con NVR e telecamere di rete.

Per la sola manutenzione ordinaria (sostituzione di un sensore guasto con uno identico, ricarica batterie, aggiornamento firmware) la DiCo di norma non è richiesta. L’intervento non modifica l’impianto né le sue caratteristiche fondamentali.

Il confine tra manutenzione ordinaria e ampliamento può essere sottile: se nel cambiare un rivelatore aumenti il numero di zone o cambi la topologia del sistema, l’intervento non è più ordinario. In caso di dubbio, è più sicuro emettere la DiCo che rinunciarvi.

Cosa documentare e quali norme citare

A fine lavori, la DiCo per un impianto antintrusione è strutturata come quella di qualsiasi altro impianto: modello Allegato I del decreto, con gli allegati previsti dall’articolo 7.

Nel quadro delle norme tecniche applicate le norme di riferimento per gli impianti di allarme antintrusione sono:

  • CEI EN 50131-1, Sistemi di allarme antintrusione e rapina: prescrizioni di sistema e classificazione per gradi di prestazione. Va indicato il grado di sicurezza del sistema realizzato (da 1 a 4): è ciò che rende confrontabile il tuo impianto con le specifiche concordate.
  • CEI 79-3, Prescrizioni particolari italiane per la progettazione e l’installazione di impianti di allarme intrusione e rapina. È la norma italiana di dettaglio, in vigore nella quinta edizione dal 1° gennaio 2025: verifica sempre la versione vigente sul catalogo CEI prima di citarla.

Per gli impianti di videosorveglianza, il quadro normativo tecnico di riferimento per l’installazione è quello delle norme CEI del cluster B: vedi le schede del cluster nel catalogo /norme/antenne-ed-elettronici.

Gli allegati obbligatori della DiCo per un impianto antintrusione comprendono:

  • Schema dell’impianto realizzato: planimetria con posizione di centrale, rivelatori perimetrali e volumetrici, sirene, combinatore. Deve corrispondere all’impianto effettivamente eseguito.
  • Relazione con la tipologia dei materiali: marca, modello e caratteristiche dichiarate dei componenti principali (centrale, rivelatori, sirene, alimentatori).
  • Copia del certificato di abilitazione dell’impresa (visura camerale aggiornata che riporta la lettera B).

Il grado di sicurezza scelto secondo la CEI EN 50131-1 conviene richiamarlo esplicitamente nella DiCo o nella relazione materiali: documenta che l’impianto è stato dimensionato su una specifica di prestazione, non montato a caso.

In sintesi

L’impianto antifurto e il sistema TVCC sono impianti elettronici soggetti al D.M. 37/2008, lettera B. Per installarli e certificarli serve l’abilitazione specifica alla lettera B, distinta dalla lettera A degli impianti elettrici. L’obbligo di DiCo scatta per nuova installazione, ampliamento e trasformazione; la manutenzione ordinaria non lo richiede. Nel quadro norme tecniche applicate della DiCo citi la CEI EN 50131-1 e la CEI 79-3, con il grado di sicurezza del sistema. Alleghi schema realizzato, relazione materiali e visura dell’impresa.

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Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.

Norme di riferimento

FAQ

Domande frequenti

Sì. Gli impianti di allarme antintrusione fissi negli edifici rientrano nella lettera B del DM 37/2008: a fine lavori l'impresa abilitata emette la Dichiarazione di Conformità. Nel quadro delle norme tecniche applicate si citano i riferimenti CEI seguiti, tipicamente la CEI 79-3 per l'installazione e la CEI EN 50131-1 per il grado di sicurezza del sistema.

No, non basta la lettera A. Per antintrusione e videosorveglianza serve la lettera B del D.M. 37/2008, distinta da quella degli impianti elettrici. Una DiCo emessa da un'impresa abilitata solo per la lettera A su un impianto della lettera B non è valida e comporta le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto.

Emettere una DiCo su un impianto di allarme senza essere abilitati alla lettera B espone a sanzioni amministrative e responsabilità civile per la mancata conformità dichiarata, oltre a invalidare la dichiarazione stessa. Il cliente rimane senza protezione documentale in caso di controversia o incidente.

Cita la CEI EN 50131-1 per il grado di sicurezza del sistema e la CEI 79-3 per l'installazione in Italia. La CEI EN 50131-1 classifica l'impianto per prestazione (gradi da 1 a 4); la CEI 79-3, in vigore nella quinta edizione dal 2025, contiene le prescrizioni particolari italiane di posa e collaudo.

Sì, se l'intervento è un ampliamento. Aggiungere zone, nuovi rivelatori o estendere il sistema a nuovi ambienti rientra nell'ampliamento previsto dal DM 37/2008 e richiede la Dichiarazione di Conformità. La sola sostituzione di un sensore guasto con uno identico rimane manutenzione ordinaria.

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