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L’antifurto non è solo un prodotto che si installa: è un impianto elettronico a tutti gli effetti, e come tale richiede la Dichiarazione di Conformità (DiCo) ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Questo è il punto che genera più confusione nel settore. Chi installa sistemi di sicurezza tende a ragionare in termini di prodotto (centrale, sensori, sirene) e sottovaluta l’aspetto documentale dell’impianto nel suo insieme.
Questa guida chiarisce cosa copre la lettera B, quando scatta l’obbligo di DiCo per antifurto e TVCC, e cosa documentare a fine lavori.
L’antifurto è un impianto elettronico
Un impianto antintrusione (antifurto) è un sistema composto da sensori, centrale di gestione, combinatore telefonico e dispositivi di segnalazione, come sirene interne ed esterne e avvisatori luminosi. È progettato per rilevare e segnalare tentativi di intrusione. Dal punto di vista normativo, si tratta di un impianto elettronico fisso installato all’interno o al perimetro di un edificio.
L’articolo 1 del D.M. 37/2008 elenca le tipologie di impianti soggetti alle sue disposizioni. La lettera b) copre espressamente gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza: categoria in cui rientrano senza dubbio gli impianti di allarme antintrusione e i sistemi di videosorveglianza (TVCC).
Cosa copre la lettera B del D.M. 37/2008
La lettera B è la categoria dell’abilitazione riservata agli impianti radiotelevisivi, di antenna ed elettronici. Sotto questa lettera rientrano, in via non esaustiva:
- Impianti di antenna terrestre e satellitare, centralizzati e individuali
- Impianti di cablaggio strutturato e comunicazione elettronica
- Impianti di allarme antintrusione e rapina
- Impianti di videosorveglianza (TVCC)
- Sistemi di controllo degli accessi a gestione elettronica
- Impianti citofonici e videocitofonici complessi
Non è sufficiente che l’impresa sia abilitata per la lettera a) (impianti elettrici): la lettera A e la lettera B sono due categorie separate. Per installare e certificare un antifurto serve l’abilitazione specifica alla lettera B, con il relativo Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 4 del decreto.
Quando serve la DiCo per antifurto e TVCC
L’obbligo di DiCo scatta per la stessa casistica che vale per tutti gli impianti del decreto: nuova installazione, trasformazione e ampliamento. Nello specifico, per gli impianti della lettera B:
- Nuova installazione di un impianto antintrusione dove prima non c’era nulla, o rifacimento integrale del sistema.
- Ampliamento del sistema esistente: aggiunta di zone di allarme, nuovi rivelatori, estensione a nuovi ambienti o ingressi.
- Trasformazione della tipologia o delle caratteristiche principali, ad esempio sostituzione della centrale con una di diversa tecnologia che cambia l’architettura del sistema.
- Nuova installazione di un impianto di videosorveglianza, compresi sistemi IP con NVR e telecamere di rete.
Per la sola manutenzione ordinaria (sostituzione di un sensore guasto con uno identico, ricarica batterie, aggiornamento firmware) la DiCo di norma non è richiesta. L’intervento non modifica l’impianto né le sue caratteristiche fondamentali.
Il confine tra manutenzione ordinaria e ampliamento può essere sottile: se nel cambiare un rivelatore aumenti il numero di zone o cambi la topologia del sistema, l’intervento non è più ordinario. In caso di dubbio, è più sicuro emettere la DiCo che rinunciarvi.
Cosa documentare e quali norme citare
A fine lavori, la DiCo per un impianto antintrusione è strutturata come quella di qualsiasi altro impianto: modello Allegato I del decreto, con gli allegati previsti dall’articolo 7.
Nel quadro delle norme tecniche applicate le norme di riferimento per gli impianti di allarme antintrusione sono:
- CEI EN 50131-1, Sistemi di allarme antintrusione e rapina: prescrizioni di sistema e classificazione per gradi di prestazione. Va indicato il grado di sicurezza del sistema realizzato (da 1 a 4): è ciò che rende confrontabile il tuo impianto con le specifiche concordate.
- CEI 79-3, Prescrizioni particolari italiane per la progettazione e l’installazione di impianti di allarme intrusione e rapina. È la norma italiana di dettaglio, in vigore nella quinta edizione dal 1° gennaio 2025: verifica sempre la versione vigente sul catalogo CEI prima di citarla.
Per gli impianti di videosorveglianza, il quadro normativo tecnico di riferimento per l’installazione è quello delle norme CEI del cluster B: vedi le schede del cluster nel catalogo /norme/antenne-ed-elettronici.
Gli allegati obbligatori della DiCo per un impianto antintrusione comprendono:
- Schema dell’impianto realizzato: planimetria con posizione di centrale, rivelatori perimetrali e volumetrici, sirene, combinatore. Deve corrispondere all’impianto effettivamente eseguito.
- Relazione con la tipologia dei materiali: marca, modello e caratteristiche dichiarate dei componenti principali (centrale, rivelatori, sirene, alimentatori).
- Copia del certificato di abilitazione dell’impresa (visura camerale aggiornata che riporta la lettera B).
Il grado di sicurezza scelto secondo la CEI EN 50131-1 conviene richiamarlo esplicitamente nella DiCo o nella relazione materiali: documenta che l’impianto è stato dimensionato su una specifica di prestazione, non montato a caso.
In sintesi
L’impianto antifurto e il sistema TVCC sono impianti elettronici soggetti al D.M. 37/2008, lettera B. Per installarli e certificarli serve l’abilitazione specifica alla lettera B, distinta dalla lettera A degli impianti elettrici. L’obbligo di DiCo scatta per nuova installazione, ampliamento e trasformazione; la manutenzione ordinaria non lo richiede. Nel quadro norme tecniche applicate della DiCo citi la CEI EN 50131-1 e la CEI 79-3, con il grado di sicurezza del sistema. Alleghi schema realizzato, relazione materiali e visura dell’impresa.
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Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.
Norme di riferimento