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Chi installa pannelli fotovoltaici, pompe di calore o stufe a biomassa, prima o poi sente parlare di abilitazione FER per impianti da fonti rinnovabili. È un titolo che si aggiunge a quello che l’impresa già possiede, nasce da una norma europea recepita in Italia e serve a dimostrare che chi monta questi impianti ne conosce davvero la tecnica. Con il boom delle rinnovabili spinto dagli incentivi, è una domanda che torna sempre più spesso in cantiere.
Il malinteso più diffuso è considerare la “FER” come una settima o ottava lettera del D.M. 37/2008. Non lo è: sono due regimi diversi, che convivono. Questa guida mette in fila le risposte pratiche: a chi serve la qualifica, quali impianti riguarda, come si ottiene e come si incastra con l’abilitazione dell’impresa che hai già. I numeri di articolo e i dettagli dei percorsi vanno sempre confermati sul testo vigente: dove serve, lo segnalo.
Abilitazione FER: cos’è e da dove nasce
La sigla FER sta per “fonti energetiche rinnovabili”. La qualificazione FER è un regime di qualificazione professionale dell’installatore di impianti alimentati da queste fonti: serve a garantire che chi li monta e li mantiene abbia una competenza tecnica specifica sulla tecnologia.
Il riferimento normativo è il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che ha recepito in Italia la direttiva europea sulle rinnovabili. La disciplina della qualifica degli installatori e i relativi requisiti sono contenuti nell’articolo 15 e nell’Allegato 4 del decreto, aggiornati di recente dal D.Lgs. 5/2026 (attuazione della direttiva RED III), che estende la qualificazione anche ai progettisti. Verifica numerazione e contenuto sul testo vigente, perché la materia è stata più volte ritoccata.
Attenzione a una distinzione che pesa: la FER è una qualifica della persona (in pratica del responsabile tecnico o di chi esegue i lavori), non un’ulteriore “licenza dell’impresa”. L’impresa resta abilitata in base al D.M. 37/2008; la FER certifica che dentro quell’impresa c’è chi sa montare a regola d’arte un impianto rinnovabile.
Quali impianti da fonti rinnovabili la richiedono
La qualifica FER è pensata per le tecnologie che producono o sfruttano energia da fonti rinnovabili. In linea generale rientrano:
- impianti solari fotovoltaici;
- impianti solari termici;
- pompe di calore;
- caldaie e stufe a biomassa (legna, pellet, cippato);
- sistemi geotermici a bassa entalpia.
L’elenco preciso delle tecnologie coperte è quello dell’Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011: verificalo sul testo vigente, non andare a memoria, perché può essere aggiornato. Il messaggio operativo per chi sta sul campo è semplice: se monti abitualmente questi impianti, la qualifica FER ti riguarda. E poiché molte di queste installazioni sono trainate dagli incentivi, capita spesso che il committente o il portale dell’incentivo chiedano conto della qualificazione.
Come ottenere l’abilitazione FER: requisiti e percorso
Su come si ottiene la qualifica FER, l’Allegato 4 prevede in genere due vie:
- per titoli ed esperienza: chi possiede determinati titoli di studio o un’esperienza professionale qualificata nel settore può vedersi riconosciuta la qualifica senza dover ripartire da zero;
- tramite percorso formativo: un corso specifico sulla tecnologia, seguito da un corso di aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni per mantenere la qualifica (previsto dall’Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011).
In pratica, chi non ha i titoli che danno la qualifica per riconoscimento diretto segue il corso; chi li ha può essere esonerato dalla parte formativa. In entrambi i casi resta l’esigenza di mantenere aggiornata la competenza nel tempo, secondo le modalità previste a livello regionale.
Abilitazione FER e responsabile tecnico
Il nesso più importante è quello con il responsabile tecnico dell’impresa, la figura del D.M. 37/2008 che garantisce l’esecuzione a regola d’arte. È all’interno dell’impresa che deve esserci chi possiede e aggiorna la qualifica FER per le tecnologie rinnovabili che si installano.
Non ripeto qui i requisiti generali del responsabile tecnico: li trovi in requisiti del responsabile tecnico dell’impresa installatrice e nella voce di glossario Responsabile Tecnico (RT). Il punto specifico della FER è un altro: se la persona qualificata lascia l’impresa, con lei se ne va anche la copertura per quelle tecnologie. Come per il responsabile tecnico, l’impresa deve assicurarsi di avere sempre al suo interno qualcuno in possesso della qualifica adeguata ai lavori che intende eseguire.
Abilitazione FER e D.M. 37/2008: che differenza c’è
Qui si gioca la confusione più frequente. Sono due regimi distinti, non alternativi:
- l’abilitazione del D.M. 37/2008 qualifica l’impresa per una o più delle sette lettere (a-g) dell’art. 1 del decreto, ed è ciò che le consente di installare un certo tipo di impianto e di firmare la Dichiarazione di Conformità;
- la qualifica FER è un titolo aggiuntivo, legato alla tecnologia rinnovabile, che si appoggia sulla competenza specifica dell’installatore.
Un esempio chiarisce tutto. Per un impianto fotovoltaico la parte impiantistica è elettrica: rientra nella lettera “a” dell’art. 1 (produzione, trasformazione e utilizzazione dell’energia elettrica), quindi l’impresa deve essere abilitata alla lettera “a”; in più, dove prevista, serve la qualifica FER per il solare fotovoltaico. Per una pompa di calore entrano in gioco più lettere (la climatizzazione è la lettera “c”, la parte elettrica la lettera “a”), più, di nuovo, la FER. Per il quadro completo delle lettere parti da come ottenere l’abilitazione dell’impresa installatrice; per il caso tipico della pompa di calore, che combina elettrico e termico, vedi differenza tra lettera “a” e lettera “c”.
Dopo l’installazione resta l’obbligo della DiCo
La qualifica FER ti abilita a installare quel tipo di impianto, ma non sostituisce l’adempimento finale: a lavori conclusi l’impresa deve comunque emettere la Dichiarazione di Conformità a norma D.M. 37/2008, completa dei suoi allegati (relazione sui materiali, schema o progetto, norme tecniche applicate). La FER riguarda la competenza per fare il lavoro; la DiCo riguarda la sua certificazione.
Le norme tecniche da indicare nel quadro della dichiarazione dipendono dal tipo di impianto. Per il fotovoltaico, dove entra in gioco anche la connessione alla rete, vedi fotovoltaico: quali norme citare nella DiCo; per la pompa di calore e il legame con gli incentivi vedi pompa di calore: documenti, DiCo e incentivi. Sul piano pratico, una volta finito il cantiere il punto è non lasciare campi vuoti: strumenti come DiCoFacile compilano la DiCo e gli allegati in modo guidato sul modello dell’Allegato I, ritrovando già impostati i dati dell’impresa e del responsabile tecnico, così la parte documentale si chiude in fretta.
In sintesi
- L’abilitazione FER è una qualificazione professionale dell’installatore di impianti a fonti rinnovabili, introdotta dal D.Lgs. 28/2011 (art. 15 e Allegato 4): verifica numerazione e contenuto sul testo vigente.
- La richiedono in genere fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, biomassa e geotermia a bassa entalpia; l’elenco esatto è nell’Allegato 4.
- Si ottiene per titoli ed esperienza oppure con un corso e aggiornamento periodico; modalità e ore sono di competenza regionale: controlla presso la tua Regione.
- A possedere la qualifica è la persona (il responsabile tecnico o chi esegue), non l’impresa in quanto tale: se chi è qualificato lascia l’azienda, va sostituito.
- La FER è distinta dalle lettere del D.M. 37/2008: per un fotovoltaico servono sia la lettera “a” sia, dove richiesta, la FER. Una non sostituisce l’altra.
- A fine lavori resta l’obbligo di emettere la DiCo a norma D.M. 37/2008; con DiCoFacile la dichiarazione e gli allegati si compilano in modo guidato.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008 né una valutazione tecnica del caso specifico.