Quando ti serve
- Installi, trasformi o ampli un impianto elettrico in un edificio.
- Realizzi un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
- Motorizzi porte, cancelli o barriere al servizio di un edificio.
- Devi emettere, leggere o farti consegnare una Dichiarazione di Conformità.
Quando NON si applica
- Manutenzione ordinaria che non modifica l'impianto: niente DiCo (art. 10).
- Impianti non al servizio degli edifici e delle loro pertinenze.
- Rete di distribuzione a monte del punto di consegna: è del distributore.
Cosa richiede in pratica
- Lavora solo con l'abilitazione giusta: per impianti elettrici, parafulmini e automazioni di porte e cancelli serve la lettera A (art. 1 e 3).
- Fai redigere il progetto da un professionista iscritto all'albo quando superi i limiti dell'art. 5; sotto soglia lo redige il responsabile tecnico.
- Realizza l'impianto a regola d'arte: seguendo le norme CEI e UNI sei coperto dalla presunzione di conformità (art. 6).
- Emetti la Dichiarazione di Conformità a fine lavori e allega progetto o schema, relazione sui materiali e riferimenti alle norme tecniche applicate (art. 7).
- Per impianti vecchi senza DiCo reperibile valuta la Dichiarazione di Rispondenza, la DiRi, nei casi ammessi (art. 7, comma 6).
- Ricorda gli obblighi del committente: deve affidare i lavori a imprese abilitate e conservare la documentazione (art. 8).
Errori da evitare in cantiere
- Pensare che la DiCo serva solo per gli impianti completamente nuovi. Anche trasformazioni e ampliamenti la richiedono: senza, il cliente resta con un impianto non documentato e tu con un lavoro contestabile. ✓ Emetti la DiCo per ogni intervento che modifica l'impianto, anche parziale; escludi solo la manutenzione ordinaria.
- Consegnare la DiCo senza gli allegati obbligatori. La dichiarazione è incompleta: gli allegati ne sono parte integrante e in un controllo o in una compravendita la DiCo monca non regge. ✓ Compila la relazione sui materiali, allega progetto o schema dell'impianto come realizzato e cita le norme tecniche applicate.
- Far eseguire i lavori a chi non ha l'abilitazione per la lettera A. La DiCo non è emettibile da soggetti non abilitati e scattano le sanzioni dell'art. 15; il committente risponde della scelta. ✓ Verifica la visura camerale dell'impresa: deve riportare l'abilitazione DM 37/2008 per la lettera d'impianto dell'intervento.
Un caso pratico
Rifacimento dell'impianto elettrico di un appartamento di 90 m² con potenza impegnata 3 kW. Sei sotto i limiti dell'art. 5, quindi il progetto è l'elaborato redatto dal tuo responsabile tecnico. Realizzi l'impianto seguendo la CEI 64-8, fai le verifiche finali e a fine lavori emetti la Dichiarazione di Conformità. Nel quadro delle norme tecniche applicate citi la CEI 64-8; alleghi lo schema dell'impianto eseguito e la relazione sui materiali. Una copia va al committente, che la conserva.
Come si cita nella Dichiarazione di Conformità
Il DM 37/2008 non si cita tra le norme tecniche applicate: è l'atto che crea l'obbligo della DiCo. Il modello di dichiarazione è allegato al decreto e va compilato in ogni quadro, allegati obbligatori compresi. Tutte le schede di questo hub partono da qui.
Domande frequenti
La Dichiarazione di Conformità è obbligatoria al termine di ogni nuova installazione, trasformazione o ampliamento di un impianto soggetto al DM 37/2008, impianti elettrici compresi. La emette l'impresa abilitata a fine lavori, completa degli allegati obbligatori previsti dal decreto. Non è invece richiesta per la manutenzione ordinaria, che non modifica l'impianto.
Solo l'impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008, per mezzo del titolare o del responsabile tecnico. L'abilitazione deve coprire la lettera dell'impianto: per impianti elettrici, parafulmini e automazioni di porte e cancelli serve la lettera A. Un soggetto privo di abilitazione non può firmare la Dichiarazione di Conformità e rischia le sanzioni previste dal decreto.
Sopra i limiti dimensionali fissati dall'art. 5 del DM 37/2008 il progetto lo redige un professionista iscritto all'albo; sotto quei limiti basta l'elaborato del responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Il progetto o lo schema dell'impianto come realizzato va poi allegato alla Dichiarazione di Conformità, di cui è parte integrante.
Per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008, quando la Dichiarazione di Conformità non è reperibile, il decreto ammette la Dichiarazione di Rispondenza, la DiRi. La redige un soggetto con i requisiti dell'art. 7, comma 6, dopo aver verificato l'impianto. Per gli impianti realizzati dopo quella data la DiCo resta l'unico documento valido.