D.Lgs. 17/2010

La direttiva macchine: chi motorizza un cancello è fabbricante

Il D.Lgs. 17/2010 recepisce la direttiva macchine 2006/42/CE: fissa i requisiti di sicurezza e la marcatura CE delle macchine, comprese porte e cancelli motorizzati.

Quando ti serve

  • Motorizzi un cancello o una porta manuale esistente.
  • Assembli operatore, ante e sicurezze di fornitori diversi.
  • Immetti sul mercato una chiusura motorizzata completa.
  • Modifichi in modo sostanziale una chiusura motorizzata marcata CE.

Quando NON si applica

  • Installi una porta motorizzata già marcata CE come insieme, senza modificarla: segui le istruzioni del fabbricante.
  • Manutenzione che non cambia funzioni o dispositivi di sicurezza della macchina.

Cosa richiede in pratica

  • Quando motorizzi un cancello esistente diventi fabbricante della macchina risultante: i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I ricadono su di te.
  • Esegui e documenta la valutazione dei rischi della chiusura motorizzata; applicare la norma armonizzata UNI EN 12453 ti dà presunzione di conformità.
  • Costruisci il fascicolo tecnico: analisi dei rischi, prove eseguite, schemi, componenti usati. Senza fascicolo la marcatura CE è carta.
  • Apponi la marcatura CE sulla macchina e firma la dichiarazione CE di conformità: è un documento distinto dalla DiCo del DM 37/2008.
  • Consegna al cliente manuale d'uso, avvertenze e registro di manutenzione della chiusura motorizzata.

Errori da evitare in cantiere

  • Emettere solo la DiCo del DM 37/2008 e dimenticare la dichiarazione CE della macchina. Il cancello motorizzato resta una macchina non conforme: in caso di infortunio rispondi come fabbricante, non solo come installatore. ✓ Per ogni motorizzazione consegna entrambi i documenti: dichiarazione CE con marcatura della macchina e DiCo per la parte d'impianto.
  • Fidarsi della marcatura CE del solo motoriduttore o della sola centralina. La marcatura del componente non copre l'insieme: l'anta reale, con il suo peso e i suoi punti di schiacciamento, non è mai stata valutata. ✓ Valuta e prova l'insieme cancello più automazione installato, poi marca CE quell'insieme.
  • Buttare via le prove e tenere solo la dichiarazione firmata. Senza fascicolo tecnico non puoi dimostrare la conformità dichiarata: davanti a un giudice la dichiarazione da sola non basta. ✓ Archivia fascicolo tecnico e misure delle forze per ogni impianto e conservali a lungo termine.

Un caso pratico

Un condominio ti chiede di motorizzare il cancello scorrevole esistente. Installi motoriduttore, fotocellule e coste sensibili: stai creando una macchina nuova e ne diventi fabbricante. Fai l'analisi dei rischi, misuri le forze di impatto secondo la UNI EN 12453, componi il fascicolo tecnico, apponi la targa con marcatura CE e firmi la dichiarazione CE di conformità. Per il collegamento elettrico dell'automazione emetti anche la DiCo del DM 37/2008, citando le norme tecniche applicate.

Come si cita nella Dichiarazione di Conformità

Per le automazioni di porte e cancelli (lettera A del DM 37/2008) la DiCo copre l'impianto, la dichiarazione CE copre la macchina: servono entrambe. Nel quadro delle norme tecniche applicate della DiCo richiama i riferimenti usati per l'installazione; la conformità macchine viaggia sui suoi documenti.

Domande frequenti

Sì. Motorizzando un cancello manuale esistente crei una macchina nuova e ne assumi gli obblighi di fabbricante previsti dal D.Lgs. 17/2010: valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, marcatura CE e dichiarazione CE di conformità. Non basta installare componenti già marcati CE: la marcatura del motoriduttore non copre l'insieme cancello più automazione.

No, servono due documenti distinti. La Dichiarazione di Conformità del DM 37/2008 copre l'impianto realizzato; la dichiarazione CE di conformità prevista dal D.Lgs. 17/2010 copre il cancello motorizzato come macchina, insieme alla marcatura CE. Chi consegna solo la DiCo lascia la macchina non conforme e in caso di infortunio risponde come fabbricante.

Il fascicolo tecnico della macchina: analisi dei rischi, prove e misure eseguite, schemi e componenti usati, oltre alla dichiarazione CE di conformità. Il D.Lgs. 17/2010 lo richiede al fabbricante, cioè a chi ha motorizzato il cancello. Senza fascicolo la marcatura CE non è dimostrabile: conserva tutto a lungo termine, insieme alla DiCo dell'impianto.

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